CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 573/A
INTERROGAZIONE ESPA - BRUNO - MARIANI - MELONI Valerio - CORDA, con richiesta di risposta scritta, sulla deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2011, n. 16/13 - Linee guida in materia di Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) e di Accertamento Sanitario Obbligatorio (ASO) per persone sofferenti mentali.
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I sottoscritti,
premesso che:
- il diritto alla salute fisica e psichica è riconosciuto dalla Costituzione repubblicana a tutti gli individui e che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge;
- l'articolo 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, stabilisce che gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono di norma volontari e afferma il diritto alla difesa della salute e alla libertà individuale nell'esercizio di questo diritto; pertanto ogni forma di intervento sanitario che prescinda dal consenso viene considerata un'eccezione, di cui restringere la portata, salvaguardando i diritti della persona dalle limitazioni che ne derivano;
- la Giunta regionale, con deliberazione 29 marzo 11, n. 16/13, ha emanato le Linee guida in materia di trattamento sanitario obbligatorio (TSO) e di accertamento sanitario obbligatorio (ASO) per persone sofferenti mentali;considerato che:
- a detta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale le Linee guida:
- sono state formulate sulla base delle "Raccomandazioni in merito all'applicazione di accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale" (articoli 33, 34, 35, della legge n. 833 del 1978), approvate dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, tenutasi in data 19 marzo 2009;
- dispongono indicazioni omogenee sull'utilizzo di tali procedure, perseguendo lo scopo di rimediare alla difformità di applicazione nel territorio regionale; hanno il fine di rendere l'organizzazione degli interventi per l'emergenza-urgenza coordinati ed omogenei nel territorio, garantendo il rispetto dei diritti fondamentali e le opportunità di cura, nonché la partecipazione e il coordinamento operativo di tutte le strutture coinvolte, quali: comune, Polizia municipale, Tribunale dei minorenni, Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del fuoco, Autorità giudiziaria;verificato che:
- nonostante le Linee guida approvate dalla Conferenza delle regioni del 29 marzo 2011, alle quali la deliberazione della Giunta regionale n. 16/13 del 2011 asserisce di ispirarsi, affermino che "solo le soluzioni adeguate dei problemi della rete dei servizi di salute mentale rendono credibile l'impegno, cui ci sollecita la legge, a riportare nell'ordinaria modalità di gestione del bisogno psichiatrico quelle che sono eccezioni, e cioè gli interventi fatti senza il consenso del paziente", la deliberazione n. 16/13 del 2011 non contestualizza gli interventi psichiatrici obbligatori nell'ambito della totalità degli interventi della psichiatria e della salute mentale, non facendo riferimento alcuno ai problemi della rete dei servizi, all'adeguatezza delle risorse disponibili, alla razionalità dell'organizzazione rispetto alle risorse disponibili, ai bisogni degli utenti e alle azioni utili per affrontarli;
- inoltre al punto 7 delle Linee guida la Conferenza delle regioni raccomanda di "favorire la trasparenza delle strutture di cura, in cui si trattano i casi acuti, con il coinvolgimento di associazioni di utenti, di familiari e degli uffici deputati alla difesa dei diritti dei cittadini, al fine di migliorare l'accessibilità, la vivibilità e l'accoglienza, dare informazioni sulle procedure in atto e sulle garanzie per gli utenti, facilitare la comunicazione con l'esterno", cosa di cui non vi è traccia nella deliberazione della Giunta regionale;
- più che fare riferimento al documento della Conferenza delle regioni, le linee guida approvate dalla Giunta regionale sarda ricalcano le linee guida elaborate al riguardo dalla Regione Veneto (Linee Guida Regionali per i Dipartimenti di Salute Mentale in materia di Trattamento Sanitario Obbligatorio e Accertamento Sanitario Obbligatorio), approvate dalla Regione Veneto con deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2009, n. 847;
- a differenza della deliberazione della Regione Veneto, quella della Regione Sardegna, emanata due anni dopo, non fornisce informazioni sulle modalità, sulla tempistica e sui soggetti chiamati a partecipare al processo elaborativo necessario per produrre un documento idoneo alle necessità del territorio;
- nel frattempo la Conferenza delle regioni ha prodotto un documento sulla contenzione, estremamente orientato a ridurne e prevenirne l'utilizzo (Contenzione fisica in psichiatria: una strategia possibile di prevenzione; 10/081 /CR07/C7 del 29 luglio 2010), documento del quale nella deliberazione della Giunta della Regione Sardegna non si rileva traccia;
- con la deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2007, n. 51/41, la precedente Giunta regionale aveva già emanato direttive regionali sull'emergenza-urgenza nel campo della salute mentale e per il TSO; dette direttive erano state:
- elaborate nel contesto di un vasto programma regionale generale orientato alla promozione della presa in carico precoce e continuativa delle persone con problemi attinenti alla sfera del disagio psichico da parte del sistema dei servizi, in modo da abbattere i fattori di rischio per l'aggravamento dei disturbi mentali e anche per l'inevitabile ricorso al trattamento sanitario obbligatorio;
- basate sulla necessità di superare ulteriori e specifiche carenze che rendono l'organizzazione degli interventi per l'emergenza-urgenza disomogenea nei diversi territori, non adeguatamente coordinata, e tale da comportare difficoltà di orientamento per gli utenti e le famiglie;
- elaborate con il contributo di rappresentanti degli operatori del 118, dei servizi di salute mentale (Centro di salute mentale, servizio psichiatrico di diagnosi e cura, Servizio per le dipendenze, unità territoriali e ospedaliere di neuro-psichiatria infantile e dell'adolescenza), degli enti locali, delle associazioni dei familiari e, quanto in esse contenuto è in piena adesione con le norme nazionali, col Piano d'azione della Conferenza di Helsinky e con le Raccomandazioni della Comunità europea;atteso che la deliberazione n. 16/13 del 2011 risulta emanata nel contesto di una colpevole assenza di governo nel settore della salute mentale,
chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per sapere:
1) quali valutazioni sullo stato socio-demografico della popolazione, sullo stato ed operatività dei servizi, sulle problematiche rilevate, abbiano suggerito che le indicazioni elaborate dalla Regione Veneto potessero essere recepite, perfino nella forma espressiva e nella sintassi, dalla Regione Sardegna;
2) se e quali realtà operative, sociali e sanitarie siano state coinvolte nella redazione delle linee guida regionali;
3) quale sia l'andamento temporale degli interventi di emergenza urgenza (TSO, ASO e interventi per stato di necessità) in Sardegna nel corso degli anni;
4) in che modo si intenda agire per promuovere l'abbattimento del ricorso al TSO ed alle altre forme di coercizione;
5) quali siano le strategie, i programmi, le azioni e i provvedimenti adottati o che si intende adottare per promuovere la qualità degli interventi per la salute mentale.Cagliari, 5 maggio 2011