CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 571/C-7
INTERROGAZIONE STERI - ARTIZZU - BIANCAREDDU - CAPPAI - CONTU Felice - OBINU - SANNA Matteo - CAPELLI sulla procedura di project financing avente ad oggetto la concessione di lavori pubblici relativi alla ristrutturazione e completamento dei presidi ospedalieri San Francesco e C. Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola.
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I sottoscritti,
premesso che:
- con sentenza del 10 marzo 2011, n. 213, il TAR Sardegna, accogliendo il ricorso della società Polish House, ha annullato:
- il bando di gara della ASL n. 3 di Nuoro per la concessione di lavori pubblici relativi alla ristrutturazione e completamento dei presidi ospedalieri San Francesco e C. Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola;
- l'atto con il quale la concessione stessa è stata affidata alle società Cofely ed INSO e, successivamente, alla società di progetto costituita tra le predette due società;
- il contratto stipulato tra la medesima ASL di Nuoro e la società di progetto avente ad oggetto l'esecuzione dei menzionati lavori di ristrutturazione e completamento dei presidi ospedalieri ed una pluralità di servizi;
- la motivazione della citata sentenza n. 213 del 2011, in particolare, ha evidenziato la sussistenza di alcune gravi illegittimità che inficiano il procedimento. In particolare, il TAR Sardegna ha annullato l'intera procedura di project financing rilevando che "l'operazione negoziale ed economica conclusa all'esito della procedura di affidamento si caratterizza per costituire uno strumento con il quale si elude l'applicazione delle norme e dei principi che disciplinano la concessione di lavori pubblici e il project financing, facendo conseguire alle parti un risultato precluso dall'ordinamento", consistente "nella previsione (in netto contrasto con lo schema normativo) di una remunerazione degli investimenti dei privati concessionari posta interamente a carico dell'amministrazione, senza che si verifichi quella traslazione in capo ai privati del rischio economico e gestionale (elemento essenziale dello schema contrattuale del project financing) collegato alla svolgimento dei servizi erogati attraverso le opere pubbliche realizzate, in modo tale che il rientro e l'adeguata remunerazione dei capitali investiti siano assicurati dalla redditività dell'iniziativa economica intrapresa"; insomma, secondo il giudice amministrativo "non si verifica alcun trasferimento del rischio gestionale ed economico a carico del concessionario, sia perché le prestazioni oggetto dei servizi affidati sono rivolte esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice, sia perché il corrispettivo di tali prestazioni è posto interamente a carico dell'amministrazione";
- dalle sopra riportate motivazioni, emerge che la procedura in questione è gravemente pregiudizievole per l'interesse pubblico e, segnatamente, per le finanze pubbliche, trovandosi la ASL di Nuoro a dover pagare delle somme non congrue (a prezzo di mercato, senza "sconti" in relazione ai servizi che saranno forniti), contraddicendo, così, la stessa ratio e finalità del project financing, che è quella di consentire alle amministrazioni di realizzare opere pubbliche con un modesto impegno finanziario;
- da notizie recentemente apparse sui quotidiani, sembrerebbe che la vicenda di cui sopra stia trovando definizione attraverso l'ingresso della società Polish House all'interno della società di progetto, al fine di consentire alla medesima società Polish House il raggiungimento dello scopo che si prefiggeva con il ricorso al TAR Sardegna, e cioè l'aggiudicazione del servizio; ingresso, questo, che avrebbe, quale conseguenza, il venir meno degli effetti della sentenza del TAR Sardegna;
- tale soluzione, se corrispondesse al vero, sarebbe illegittima sotto diversi profili:
- non facendosi questione di diritti disponibili dei soggetti coinvolti, la controversia non può essere oggetto di transazione;
- l'ingresso di nuovi soci, non selezionati in sede di gara, all'interno della società di progetto, oltre ad essere immotivatamente in contrasto con la posizione sempre assunta sul punto dalla ASL di Nuoro, che ha sempre impedito l'ingresso di nuovi soci nella società di progetto, viola il principio di concorrenza e quelli di affidamento degli appalti pubblici che devono avvenire tramite gare e procedure ad evidenza pubblica;
- resterebbe comunque fermo il rilievo del TAR Sardegna, rappresentato dalla circostanza che non si è in presenza di un project financing che consenta all'amministrazione di risparmiare; al contrario, i servizi ed i lavori verrebbero realizzati, nella sostanza a carico della ASL (la società di progetto si limita ad effettuare una anticipazione finanziaria peraltro solo parziale), e quindi, della Regione Sardegna che deve finanziare la ASL medesima, tenuta al pagamento, in favore della Società di progetto, di rilevantissimi canoni;
tutto ciò premesso, e tenuto conto che quello in questione è un contratto che vincolerebbe la ASL di Nuoro alla società di progetto a cui dovrà essere pagato un canone annuo di circa 29 milioni euro per 25 anni (4 milioni 250 mila euro per le opere, oltre 24 milioni per i servizi),
chiedono di interrogare l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, per conoscere se e quali iniziative intenda adottare al fine di assicurare il perseguimento, da parte della ASL di Nuoro, dell'interesse pubblico connesso al risparmio di risorse pubbliche, il rispetto dei principi di concorrenza, di affidamento degli appalti mediante procedure ad evidenza pubblica e della specifica normativa concernente il project financing e le finalità che il legislatore ha voluto che si perseguissero mediante tale procedura.Cagliari, 3 maggio 2011