CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 540/A

INTERROGAZIONE PETRINI, con richiesta di risposta scritta, sulla sospensione del rilascio delle nuove autorizzazioni per l'apertura di grandi strutture di vendita a causa della mancata adozione del Piano regionale per le grandi strutture di vendita.

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Il sottoscritto,

premesso che:
- il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di commercio", stabilisce che "il rilascio di nuove autorizzazioni, per l'apertura, la variazione del settore merceologico, l'ampliamento, il trasferimento di grandi strutture di vendita (...) è sospeso sino all'entrata in vigore del Piano regionale per le grandi strutture di vendita";
- ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della medesima legge, l'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio avrebbe dovuto provvedere all'elaborazione di detto Piano entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge in oggetto;
- ad oggi il Piano regionale per le grandi strutture di vendita non è ancora stato approvato;

considerato che:
- la direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, che detta norme a tutela delle fondamentali libertà di stabilimento dei prestatori nonché della libera circolazione dei servizi nel mercato interno, stabilisce che la necessità di un qualunque regime di autorizzazione all'esercizio di un'attività commerciale sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, e che i criteri del rilascio siano commisurati all'obiettivo di interesse generale, oltre che chiari e inequivocabili;
- l'articolo 41 della Costituzione sancisce la libertà dell'iniziativa economica privata;
- la Regione autonoma della Sardegna è tenuta, anche in materia di commercio, al rispetto dei principi comunitari e costituzionali in materia di tutela della concorrenza (Corte costituzionale, n. 303/2003 e n. 430/2007);
- la Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 2004, n. 176, ha chiarito che la legittimità di una normativa regionale che sospenda il rilascio di nuove autorizzazioni per le grandi strutture di vendita è subordinata all'esistenza di tempi certi e modalità definite per l'adempimento dell'obbligo, da parte della pubblica amministrazione, di procedere all'adozione di atti programmatori in materia; ha precisato, inoltre, che è lecito e doveroso per le regioni pianificare, nell'ambito delle scelte relative all'assetto del territorio, i parametri urbanistici che indichino in quali zone dei centri urbani sia possibile insediare le varie tipologie di esercizi commerciali: le amministrazioni devono specificare quali zone urbanistiche e quali parametri pertinenziali (viabilità, parcheggi, zona movimentazione merci) consentano la legittima apertura di esercizi di vicinato, di medie e di grandi strutture di vendita; la Corte ha ritenuto, pertanto, che l'apertura delle strutture debba avvenire essenzialmente sulla base del rispetto della pianificazione urbanistica;

rilevato che:
- il mancato rispetto della normativa che prevede l'adozione di un Piano regionale per le grandi strutture di vendita si protrae da oltre cinque anni;
- la mancata approvazione del Piano ha determinato il blocco del rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura di nuove grandi strutture di vendita;

ritenuto che:
- il ritardo nell'approvazione del Piano regionale per le grandi strutture di vendita rispetto ai tempi previsti dalla legge regionale del 25 febbraio 2005, n. 5, sia ormai da considerarsi irragionevole oltre che ingiustificato;
- detto ritardo risulti essere inaccettabile poiché causa di una disastrosa paralisi del segmento di mercato considerato, con ripercussioni a catena sull'intero comparto del commercio;
- tale comportamento dell'Amministrazione regionale determini un inammissibile effetto protezionistico a favore delle realtà imprenditoriali attualmente già in esercizio;
- tale ritardo produca una grave violazione della libertà di iniziativa economia privata, tutelata dall'articolo 41 della Costituzione, e dei principi comunitari in materia di tutela della concorrenza, di libertà di stabilimento dei prestatori nonché di libera circolazione dei servizi;
- detto comportamento esponga l'Amministrazione regionale a impugnative del diniego all'apertura di una nuova grande struttura di vendita e finanche a un commissariamento da parte del TAR,

chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio per conoscere:
1) le ragioni che hanno determinato il gravissimo ritardo nel rispetto della normativa citata;
2) i tempi e le linee di indirizzo dell'approvazione del Piano regionale per le grandi strutture di vendita;
3) i criteri dell'azione amministrativa che verranno introdotti in attesa di detta approvazione, con particolare riguardo ai criteri di urbanistica commerciale ai fini di una effettiva tutela delle legittime aspettative di soggetti interessati.

Cagliari, 22 marzo 2011