CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 424/A
INTERROGAZIONE CUCCU, con richiesta di risposta scritta, sull'imposizione fiscale applicata alle borse di studio Master and Back.
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Il sottoscritto,
premesso che:
- il programma Master and Back è stato promosso nel 2006 dalla Regione autonoma della Sardegna per favorire la formazione dei giovani laureati sardi, attraverso lo sviluppo di una serie di azioni volte a potenziare le loro competenze e conoscenze, offrendo importanti sbocchi professionali e occupazionali;
- il programma Master and Back prevede l'erogazione di contributi individuali a fondo perduto per borse di studio, con il cofinanziamento del Fondo sociale europeo (FSE), per la partecipazione a corsi di alta formazione e tirocini presso organismi di riconosciuta qualità e reputazione a livello internazionale che operano al di fuori del territorio regionale, e l'attivazione di percorsi di rientro, che offrono la possibilità ai giovani laureati sardi di mettere a frutto nel contesto lavorativo sardo quanto appreso durante gli anni di formazione e specializzazione;
- il Master and Back si sviluppa nell'ambito del Programma operativo FSE 2007-2013 della Regione autonoma della Sardegna all'interno dell'Asse IV - Capitale umano;
- l'Agenzia regionale del lavoro, con deliberazione della Giunta regionale n. 52/40 del 3 ottobre 2010 è stata individuata quale organismo intermedio per la gestione del POR-FSE 2007-2013 per le linee di attività relative al programma Master and Back;
- sulla base di quanto stabilito dall'articolo 2 e dall'articolo 6 del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, è da intendersi come beneficiario del contributo "un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio dell'attuazione delle operazioni" e come organismo intermedio "qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni";
- secondo l'interpretazione del direttore dell'Agenzia regionale del lavoro, nel caso di operazioni a titolarità regionale, è da intendersi come beneficiario, non il giovane laureato, ma l'Agenzia stessa;
- ai beneficiari delle borse di studio Master and Back è stata applicata una ritenuta d'acconto sulla somma erogata, assimilandola ai redditi da lavoro dipendente (articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973); ritenuta calcolata sull'intero contributo anziché limitatamente alla quota a carico dello Stato o della Regione;
considerato che l'articolo 80 del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006 stabilisce che "gli stati membri si accertano che i responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari";constatato che:
- la Direzione regionale della Puglia dell'Agenzia delle entrate, interpellata per un caso analogo relativo al bando della Regione Puglia "Ritorno al futuro", ha dato un'interpretazione diversa da quella fornita dall'Agenzia del lavoro della Regione autonoma della Sardegna, specificando che come beneficiario dell'aiuto europeo è da intendersi il soggetto a cui viene assegnata la borsa di studio e che, se l'amministrazione corrisponde contributi comunitari ponendosi come intermediaria tra la Commissione europea e il beneficiario fiscale, deve erogare tali contributi senza operare ritenute di alcun tipo; in particolare nei limiti della somma corrispondente alla quota a carico del FSE non deve trovare applicazione la ritenuta prevista dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
- la Corte di giustizia, con sentenza del 25 ottobre 2007 (C 427/05) ha sancito che "il divieto delle detrazioni non può essere interpretato in modo puramente formale, nel senso di riguardare le sole detrazioni che vengono realmente effettuate al momento dei pagamenti e che, pertanto, il divieto di ogni detrazione deve necessariamente estendersi a tutti gli oneri che sono direttamente e intrinsecamente correlati alle somme versate";preso atto che l'eventuale imposizione fiscale al contributo comunitario ricevuto dai soggetti che frequentano il master corrisponderebbe ad un prelievo specificatamente connesso al contributo stesso e come tale in contrasto con la previsione del principio di integrità dei pagamenti (articolo 80 del regolamento CE n. 1083/2006),
chiede di interrogare il Presidente della Regione per sapere:
1) se non ritenga opportuno chiarire la situazione che sta creando non pochi disagi ai giovani beneficiari;
2) come intenda garantire, nei limiti della somma corrispondente alla quota a carico del Fondo sociale europeo, l'inapplicabilità della ritenuta d'acconto.Cagliari, 14 ottobre 2010