CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 414/A

INTERROGAZIONE DESSÌ, con richiesta di risposta scritta, sulla stabilizzazione dei lavoratori precari negli enti locali.

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Il sottoscritto,

premesso che:
- la legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, recante "Disposizioni urgenti nel settori economico e sociale", articolo 3, commi 2, 3, 4 e 8, nel dettare "Disposizioni per il superamento del precariato negli enti locali", ha autorizzato il finanziamento di programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari di comuni e province, di durata quadriennale, dettando specifiche norme finalizzate al superamento del precariato nelle amministrazioni locali;
- tali programmi erano indirizzati al personale che entro la data di entrata in vigore della legge, ovvero il 18 agosto 2009, avesse maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi, a far data dal 1° gennaio 2002, fatta eccezione per i lavoratori assunti con funzioni dirigenziali e per quelli di nomina fiduciaria dell'amministrazione;
- è stato previsto che il piano di spesa fosse finanziato con un contributo regionale in misura del 50 per cento del fabbisogno finanziario complessivo, articolato per un anno su uno stanziamento di euro 3.000.000 ed integrato da parte degli enti destinatari con una quota di pari importo;
- per accedere ai contributi, i comuni e le province hanno predisposto un programma di stabilizzazione quadriennale dei lavoratori precari, attribuendo priorità a quelli provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e a quelli già assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e con collaborazioni coordinate e continuative in ambito di analoghe attività a finanziamento pubblico regionale;

considerato che:
- nonostante la notifica del ricorso con cui il Governo ha impugnato nanti la Corte costituzionale l'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, sollevando eccezioni di legittimità costituzionale sui contenuti della norma, l'Assessorato regionale competente ha, in un primo momento, temporaneamente sospeso i termini per la presentazione dei programmi quadriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari di comuni e province (con nota circolare del 3 novembre 2009, prot. n. 50800/VI 1.3) e successivamente richiamato (con nota del 4 novembre 2009, prot. n. 51085/I 9.3) le amministrazioni interessate a procedere ugualmente alla predisposizione del programma di stabilizzazione nei termini previsti dalla legge citata;
- con deliberazioni della Giunta regionale n. 6/21 del 12 febbraio 2010 e n. 12/43 del 25 marzo 2010 sono stati approvati i criteri di ammissibilità e di ripartizione delle risorse destinate al cofinanziamento dei programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari degli enti locali, nonché il piano di spesa relativo alle somme stanziate nel bilancio della Regione per le annualità 2009 e 2010;
- la Corte costituzionale con sentenza n. 235 del 7 luglio 2010, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 14 luglio 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3;
- con nota n. 7/E del 22 luglio 2010 è stato richiesto un parere alla Direzione generale dell'Area legale della Regione Sardegna, la quale ha affermato, in merito alle competenze della Regione, che l'Amministrazione dovrebbe assicurare il finanziamento ai comuni per i contratti di lavoro stipulati prima della dichiarazione di incostituzionalità delle norme citate, limitatamente al periodo decorrente dalla data di assunzione al giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 235 del 7 luglio 2010,

chiede di interrogare l'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica per conoscere:
1) in quali modi e quali tempi intenda intervenire affinché vengano erogate agli enti beneficiari le somme spettanti;
2) quali saranno le azioni che verranno poste in essere per risolvere il problema dei lavoratori precari all'interno delle amministrazioni locali, visto e considerato che sono state assunte con regolare contratto di lavoro a tempo determinato n. 441 unità lavorative in tutto il territorio regionale e, allo stato attuale, in mancanza del contributo regionale, le amministrazioni risultano impossibilitate a sostenere l'onere economico.

Cagliari, 29 settembre 2010