CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 403/A
INTERROGAZIONE URAS - BRUNO - SALIS, con richiesta di risposta scritta, relativa all'attuazione coerente delle disposizioni per l'organizzazione amministrativa della Regione, con particolare riferimento al funzionamento dell'Ufficio stampa e all'inquadramento dei giornalisti che operano nel medesimo Ufficio.
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I sottoscritti,
premesso che:
- all'articolo 11 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, concernente disposizioni urgenti nei settori economico e sociale è previsto che, nell'ambito del Servizio trasparenza e comunicazione della Regione, sia definito un contingente, non superiore ad otto unità, per le attività di informazione e di supporto al capo Ufficio stampa e che al personale, assunto mediante pubblico concorso tra gli iscritti all'ordine dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), e successive modificazioni, si applica il contratto nazionale di lavoro dei giornalisti;
- nel medesimo articolo, al comma 3, è previsto che i dipendenti iscritti all'ordine dei giornalisti, compresi quelli degli enti e delle agenzie regionali che, alla data del 1° luglio 2009, risultino stabilmente addetti alle attività di informazione e di supporto operativo al capo Ufficio stampa, possono chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di essere inseriti nel contingente;
- l'inquadramento nelle qualifiche del contratto nazionale giornalistico è disposto solo sulla base della certificazione del competente dirigente, relativa alle attività effettivamente svolte e al periodo di svolgimento, sentito il capo Ufficio stampa;
- inoltre, le organizzazioni sindacali hanno espresso, in ordine all'attuazione delle citate norme, l'opinione che l'applicazione del contratto giornalistico a favore dei predetti dipendenti regionali iscritti all'ordine debba avvenire sin dalla data di entrata in vigore della legge (18 agosto 2009) o, in alternativa, dalla data dell'opzione che i giornalisti hanno sottoscritto, su richiesta dell'Amministrazione;
- le qualifiche di inquadramento, tra quelle previste nel CNLG, debbano essere non inferiori a quella di capo servizio o alla qualifica equivalente di redattore senior;
- l'Amministrazione ha provveduto, con propria deliberazione ad inquadrare il personale giornalistico assunto a tempo determinato con la qualifica di capo servizio, ai sensi del medesimo citato articolo di legge, ed avente requisiti di esperienza e professionali non superiori a quelli dimostrati e certificati per il personale regionale in argomento,
chiedono di interrogare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione per conoscere:
1) quali siano i presupposti normativi che hanno indotto l'Amministrazione ad operare per l'inquadramento del personale regionale iscritto all'albo professionale dei giornalisti in modo difforme da come già fatto per giornalisti a tempo determinato assunti ai sensi del medesimo articolo di legge, determinando una ingiustificata disparità di trattamento;
2) quali siano stati gli elementi oggettivi che hanno determinato l'inquadramento del predetto personale al livello iniziale delle qualifiche del contratto giornalistico e a non tenere in conto alcuno le certificazioni rilasciate ai sensi di legge dai dirigenti preposti, che attestano l'alto grado di professionalità e la pluriennale esperienza maturata dal personale regionale nelle mansioni di giornalista;
3) quali siano le ragioni ostative alla attribuzione della qualifica di inquadramento suggerita unanimemente dalle organizzazioni sindacali regionali e di categoria od eventualmente di quella equivalente di redattore senior;
4) se corrisponda al vero che, in modo del tutto giuridicamente infondato ed arbitrario, la Direzione generale dell'organizzazione e del personale - Servizio previdenza e assistenza e FITQ abbia avviato le procedure di cancellazione dal fondo integrativo di cui alla legge regionale n. 15 del 1965 del personale regionale con CCNL giornalistico;
5) se corrisponda al vero che, in modo del tutto giuridicamente infondato ed arbitrario, la Direzione generale dell'organizzazione e del personale - Servizio previdenza e assistenza e FITQ abbia avviato le procedure di trattamento di fine rapporto del personale regionale con CCNL giornalistico ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 15 del 1965, considerando tale personale come il "dipendente che lasci il servizio ancorché non abbia maturato il diritto a pensione";
6) se corrisponda al vero che il medesimo Servizio non abbia mai ricevuto dagli interessati alcuna nota di dimissioni volontarie, unico atto che possa determinare validamente l'applicazione del citato articolo 8 della legge regionale n. 15 del 1965.
Cagliari, 17 settembre 2010