CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 316/A
INTERROGAZIONE ESPA - MELONI Valerio - MARIANI - BRUNO, con richiesta di risposta scritta, sulla deliberazione n. 19/48 del 12 maggio 2010 avente per oggetto "annullamento in autotutela elenco idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie della Regione Sardegna".
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I sottoscritti,
appreso che la Giunta regionale, nella seduta del 12 maggio 2010, ha approvato la deliberazione n. 19/48 avente per oggetto l'annullamento di tutti gli elenchi degli idonei predisposti dalla Giunta regionale dal 2004 al 2008 a seguito di regolari bandi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale ai sensi della legislazione vigente per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie della Sardegna;
considerato che la nomina, la conferma e la revoca nonché il trattamento economico e lo stato giuridico dei direttori generali delle aziende sanitarie sono disciplinati dagli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, così come modificati, tra gli altri, dal decreto legge 27 agosto 1994 n. 512, convertito in legge 17 ottobre 1994, n. 590, i quali recitano che: "...le regioni..., previo avviso da pubblicarsi almeno trenta giorni prima nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere tra coloro che ne abbiano inoltrato domanda"; che "la nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio", prevedendo in caso contrario la nomina di un commissario ad acta da parte del Governo; che i provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie "sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3" dello stesso articolo 3 bis e che, pertanto, l'aggiunta dei diversi e ulteriori requisiti elencati nella deliberazione n. 19/48 è del tutto arbitraria;
rilevato che in nessuna parte della normativa vigente si prevede che il bando per la nomina dei direttori generali debba essere fatto per ogni posto vacante di ogni singola azienda sanitaria;
considerato che in tutte le regioni si procede alla nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere sulla base di elenchi di idonei regionali predisposti a seguito di bando regionale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (dalla Lombardia al Lazio, dalla Liguria alla Toscana, dall'Abruzzo alle Puglie, dalla Calabria alle Marche);
rilevato, peraltro, che la valutazione di specifiche esperienze in funzione della nomina in una particolare azienda sanitaria può essere fatta da un elenco generale, come appunto accade in tutte le regioni italiane e come prevede, in modo esclusivo, il comma 1 dell'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni evitando l'inutile dispendio di risorse finanziarie ed umane che deriverebbe da ripetute pubblicazioni di identici bandi sulla Gazzetta ufficiale e dal costringere gli aspiranti idonei a presentare domande analoghe per ogni bando di ogni azienda sanitaria;
considerato che l'aggiornamento sia degli idonei sia dei requisiti e dei titoli può tranquillamente avvenire, come è avvenuto in Sardegna dal 2004 in poi e come accade nelle altre regioni italiane, consentendo a coloro che sono già nell'elenco di presentare in ogni momento eventuali titoli aggiuntivi e di aggiornare l'intero elenco con bandi a periodicità semestrale o annuale;
rilevato, peraltro, che nel 2004 la Regione Sardegna non disponeva né di un elenco di idonei regionale né di un elenco di idonei distinto per azienda sanitaria e che, pertanto, la Giunta regionale per coerenza dovrebbe annullare in autotutela le nomine effettuate dal 2000 in poi;
considerato che i commissari straordinari, nominati per avviare una riforma inesistente (non ci sono le macroaree, né le aziende ospedaliere), hanno finora svolto di fatto le funzioni di direttore generale, come si evince facilmente consultando le delibere nei siti aziendali (molte nomine, appalti, acquisti, ma non c'è traccia di riforme) e che tale evidente abuso non può protrarsi all'infinito; appare chiaro, infatti, che la Giunta regionale, per evitare di dover reintegrare i direttori generali revocati con l'unica motivazione di una riforma mai attuata, si prepara a creare le condizioni per nominare nuovi direttori generali sulla base di nuovi elenchi,
chiedono di interrogare il Presidente della Regione per sapere se non ritenga opportuno revocare immediatamente la deliberazione n. 19/48, allo scopo di evitare ulteriori contenziosi e l'adozione di un atto di prevaricazione che si discosta così radicalmente dalle procedure ormai affermate e riconosciute dalle altre regioni italiane.
Cagliari, 18 giugno 2010