CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 288/A
INTERROGAZIONE MILIA - BIANCAREDDU - CAPELLI - CAPPAI - CONTU Felice - OBINU - OPPI - STERI, con richiesta di risposta scritta sulle limitazioni imposte dalla Giunta regionale al commercio ambulante in caso di trasferimento dell'attività commerciale per atto "inter vivos".
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I sottoscritti,
premesso che, con la legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), sono state emanate nuove norme sulla disciplina del commercio in sede fissa ed ambulante, in aderenza alle nuove normative comunitarie ed alle leggi nazionali;
rilevato che, in particolare al titolo II, capo II, è stato disciplinato l'esercizio del commercio su aree pubbliche; e che in questo ambito il Consiglio regionale ha delegato la Giunta regionale ad emanare le norme attrattive all'esercizio commerciale, tra le quali quelle relative ai "criteri e procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione, nonché la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per atto tra vivi o in caso di morte", previste nell'articolo 15, comma 12, della legge citata;
ravvisato che la Giunta regionale, nell'esercizio delle sue prerogative e funzioni, emanava con deliberazione n. 15/15 del 19 aprile 2007, una direttiva sui criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche, nel cui ambito, nell'articolo 4, disciplina il "Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione", stabilendo testualmente al comma 1 "Il trasferimento per atto tra vivi è consentito tra parenti e affini entro il quarto grado";
reputato che questa errata ed assurdamente limitativa interpretazione della norma adottata dalla Giunta regionale presieduta dall'On. Renato Soru produce quale unico effetto la fossilizzazione del sistema commerciale in forma ambulante (tale tipo di commercio, infatti, proprio per le sue caratteristiche intrinseche è maggiormente usurante rispetto al commercio fisso e richiede, pertanto, un frequente ricambio generazionale che non sempre può avvenire all'interno della stessa famiglia di origine),
chiedono di interrogare l'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio per conoscere i motivi per cui la norma non sia, invece, prevista per le altre forme commerciali, tanto che nella stessa legge regionale n. 5 del 2006, all'articolo 29, relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande, è espressamente e legislativamente prescritto che "1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte comporta la cessione dell'autorizzazione all'avente causa, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.",
chiedono altresì di sapere se l'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio intenda intervenire urgentemente per evitare che con questa interpretazione normativa si possano creare sperequazioni tra le imprese, trattando proprio il commercio ambulante come una sorta di impresa di serie B, alla quale non vengono riconosciuti i diritti elementari del libero commercio e quindi anche quello di poter cedere la propria azienda alla cessazione dell'attività, garantendo all'acquirente subentrante il diritto di esercizio presso il punto vendita già assegnato.Cagliari, 15 aprile 2010