CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 272/A
INTERROGAZIONE TOCCO, con richiesta di risposta scritta sulle ricadute del nuovo assetto normativo derivante dalla recente sentenza del TAR n. 246/2010, la quale ha determinato l'inabilitazione delle attività di edilizia residenziale al ricorso alle procedure di Sportello unico, ex legge regionale n. 3 del 2008.
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Il sottoscritto,
premesso che con la legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, la Regione Sardegna ha promosso l'attivazione presso i comuni, anche in forma associata, dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP);
accertato che il servizio del SUAP, istituito con la finalità di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative inerenti il sistema produttivo regionale, ha trovato per ben 2 anni ampia ed efficace applicazione;
rilevato che il procedimento dei SUAP ha assolto la sua funzione semplificando l'iter e garantendo la conclusione in tempi rapidi e certi delle pratiche amministrative (autorizzazioni, permessi, concessioni edilizie, ecc.) relative alle attività di tutti i settori economici e produttivi, consentendo agli operatori economici della Sardegna di rapportarsi per il tramite di un unico punto di riferimento agli enti locali e agli organismi competenti per i diversi atti amministrativi;
valutato che la finalità sostanziale che il legislatore regionale ha inteso perseguire con la legge regionale n. 3 del 2008, in particolare con l'articolo 1, commi 16-32, è stata quella di consentire l'accesso alle procedure del SUAP agli operatori di tutti i settori economici e produttivi, compreso quello dell'edilizia residenziale;
considerato che su questo specifico punto la chiara volontà del legislatore è stata ulteriormente esplicitata attraverso la Circolare applicativa dell'11 aprile 2008, che ha indicato come nella definizione di "attività economiche e produttive di beni e servizi" (contenuta nell'articolo 1, comma 16, della legge regionale n. 3 del 2008) rientrino in genere tutte le attività che configurano la realizzazione di un bene materiale o di un servizio, compresa l'edilizia ad uso residenziale;
tenuto conto che, in piena coerenza con quanto sopra, nei due anni appena trascorsi il procedimento del SUAP ha trovato piena e pacifica applicazione nei diversi comuni della Sardegna anche per le procedure relative all'edilizia ad uso residenziale, agevolando in tal modo l'attività degli operatori di un settore così importante per l'economia regionale, e contemporaneamente sollevando da gravosi carichi di lavoro gli uffici tecnici comunali competenti in materia di edilizia residenziale privata;
preso atto che il TAR, con sentenza n. 246/2010, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina di cui sopra per mezzo dell'annullamento dell'articolo , comma 2, della circolare applicativa della legge regionale n. 3 del 2008, nelle parte in cui espressamente estendeva l'abilitazione al ricorso alle procedure di Sportello unico anche alle imprese svolgenti attività di edilizia residenziale;
evidenziato che il nuovo assetto normativo determina una lunga serie di conseguenze particolarmente negative per il settore dell'edilizia residenziale, alcune delle quali vengono di seguito sommariamente riportate:
- interruzione di tutti i procedimenti amministrativi attualmente in corso presso lo Sportello unico, con inevitabile allungamento dei tempi per l'avvio delle attività in attesa di approvazione;
- determinazione di una condizione di "incertezza giuridica" in relazione ai provvedimenti già adottati con tale procedimento, l'infausto destino dei quali è facile prevedere in caso di impugnazione innanzi al TAR;
- diminuzione degli investimenti nel settore dell'edilizia, come diretta conseguenza dell'accentuazione del clima di incertezza e della sfiducia che può permeare il rapporto tra le imprese del settore e la pubblica amministrazione;
- inevitabili ricadute negative sui livelli occupazionali;
- spreco di risorse umane e mancata valorizzazione delle professionalità che si sono formate presso i diversi uffici pubblici, le quali in questi anni di operatività hanno consentito la concreta ed efficace applicazione dei procedimento dello Sportello unico;
- ulteriore e pesante aggravio di carichi di lavoro, con rischio di collasso operativo degli uffici tecnici comunali competenti in materia di edilizia residenziale privata, molti dei quali già oggi risultano sottodimensionati dal punto di vista dell'organico, non riuscendo a far fronte con adeguata tempestività alle esigenze dei soli privati cittadini;
- degrado dei paesaggi urbani e della qualità ambientale di insediamenti e territori, in conseguenza della chiusura o congelamento di cantieri vittime dell'annullamento delle concessioni ottenute con procedimento SUAP ovvero dalle sospensione delle procedure medesime;
- inevitabile aumento del contenzioso giudiziario amministrativo e civile, ma verosimilmente anche di quello penale, sia per la prevedibile corsa all'annullamento dei provvedimenti emanati con il procedimento dichiarato illegittimo, sia per le richieste risarcitorie di tutti i soggetti che, sulla base di quei provvedimenti autorizzativi, hanno impegnato in buona fede risorse anche ingenti;ritenuto che l'esclusione delle attività economiche operanti nell'edilizia residenziale dal procedimento SUAP danneggi, rallenti e crei incertezza in un settore strategico della nostra economia, cui fa capo una quota ingente del prodotto interno lordo dell'intera Regione, e che tutto ciò rappresenti un duro colpo che si abbatte su tale settore nel momento peraltro più sbagliato, in cui l'intero sistema regionale è impegnato in un difficile sforzo comune per uscire dalla crisi e far ripartire un processo di crescita economica e occupazionale;
ritenuto inoltre che non sia assolutamente ragionevole né accettabile un ritorno al passato tramite la disapplicazione, per le attività di edilizia residenziale, di uno strumento che ha fatto crescere la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione della pubblica amministrazione, inducendo gli enti deputati ai controlli (ASL, Soprintendenza, Vigili del fuoco, i vari servizi comunali preposti all'edilizia privata, ecc.) a pronunciarsi con chiarezza ed in tempi ragionevoli sulle istanze presentate dagli operatori economici,
chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dell'industria per sapere se:
1) si sia preso atto delle modifiche all'applicazione della legge regionale n. 3 del 2008 apportate dalla recente sentenza del TAR n. 246/2010;
2) se sia stata fatta una valutazione in termini di ricaduta diretta sul settore dell'edilizia residenziale, e, indirettamente, sul complessivo sistema economico regionale, ivi compresi i livelli occupazionali, direttamente derivante dalle modifiche di cui al punto 1);
3) se sia attualmente allo studio, con la necessaria urgenza, una norma di legge tesa a ripristinare la situazione ante sentenza TAR n. 246/2010 e a fugare retroattivamente ogni incertezza giuridica circa le procedure in corso ed i provvedimenti già emanati con la procedura oggetto di annullamento da parte del Tribunale amministrativo.Cagliari, 23 marzo 2010