CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 261/A

INTERROGAZIONE ESPA, con richiesta di risposta scritta, sui criteri di applicazione della determinazione n. 3371 del 25 novembre 2009, determinazione n. 3004 del 5 novembre 2009, determinazione n. 12 del 13 gennaio 2010, in particolare con riferimento ai cittadini residenti nel Comune di Capoterra, aventi per oggetto la "Concessione e erogazione dei contributi ai privati per danni subiti per danneggiamento e perdita dei beni mobili indispensabili e delle autovetture". Approvazione graduatoria definitiva dei beneficiari oggetto della compensazione. Elenco ammessi, elenco esclusi, di cui alla legge regionale n. 15 del 2008.

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Il sottoscritto,

premesso che le determinazioni n. 3371 del 25 novembre 2009, n. 3004 del 5 novembre 2009 e n. 12 del 13 gennaio 2010, pubblicate sul sito istituzionale della Regione Sardegna, fanno riferimento ai criteri approvati con le deliberazioni della Giunta regionale n. 61/1 del 6 novembre 2008 e n. 67/2 del 28 novembre 2008 che prevedono quattro classi di contributi forfetari da ridurre del 30 per cento nel caso di abitazione non principale, comprensivi dell'eventuale danno subito dalle autovetture e delle minori spese di manutenzione ordinaria degli immobili danneggiati e in particolare:
a) euro 15.000 per le abitazioni articolate su un solo livello nelle quali il livello dell'acqua ha raggiunto o superato la quota di 100 cm, misurata a partire dal pavimento del piano terra;
b) euro 10.000 per le abitazioni articolate su due livelli nelle quali il livello dell'acqua ha raggiunto o superato la quota di 100 cm misurata a partire dal pavimento del piano terra;
c) euro 8.000 per le abitazioni articolate su un solo livello nelle quali il livello dell'acqua ha raggiunto la quota compresa tra 30 cm e 100 cm, misurata a partire dal pavimento del piano terra;
d) euro 4.000 per le abitazioni articolate su due o più livelli nelle quali il livello dell'acqua ha raggiunto la quota compresa tra i 30 cm e i 100 cm, misurati a partire dal pavimento del piano terra;

considerato che nelle deliberazioni n. 61/1 e n. 67/2 cui fanno riferimento le suddette determinazioni, al capitolo 3, ultimo capoverso, è riportato quanto segue:
- per il Comune di Capoterra si ritengono validi i moduli già sottoscritti e presentati antecedentemente alla data della presente deliberazione;
- il Servizio protezione civile e antincendio provvederà immediatamente a classificare il contenuto di detti moduli secondo le fasce di rimborso previste nella presente deliberazione;

dato atto che tale precisazione contenuta nelle deliberazioni n. 61/1 e n. 67/2 si rese necessaria in quanto i cittadini di Capoterra gravemente colpiti dall'evento alluvionale del 22 ottobre 2008, in piena emergenza e in condizioni di estremo disagio, compilarono i moduli predisposti dalla Protezione civile antecedentemente alla elaborazione dei criteri di cui sopra, moduli che non prevedevano l'indicazione dei cm d'acqua raggiunti all'interno delle abitazioni;

considerato che l'unico criterio indicato nei moduli prevedeva la sola distinzione tra mobili danneggiati o gravemente danneggiati o distrutti e l'indicazione del danneggiamento eventuale della autovettura del quale non si è successivamente tenuto conto nella redazione degli elenchi,

chiede di interrogare il Presidente della Regione, l'Assessore regionale dei lavori pubblici e l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente per sapere:
1) come sia stato possibile che nella elaborazione delle determinazioni n. 3371 del 25 novembre 2009, n. 3004 del 5 novembre 2009 e n. 12 del 13 gennaio 2010 sia stata disconosciuta la direttiva delle deliberazioni n. 61/1 e n. 67/2 che non prevedeva, per i soli cittadini di Capoterra gravemente colpiti dall'evento calamitoso, la misurazione e applicazione della altezza raggiunta dall'acqua all'interno delle abitazioni;
2) quali provvedimenti si vogliano adottare per revocare in autotutela o modificare determinazioni e atti che mettono a rischio anche ignari cittadini che al momento non sono oggetto di tali criteri di valutazione dei danni subiti;
3) come si intenda valutare l'ammissione a contributo per 5 richieste di contributo per il ripristino di beni immobili dichiarate inizialmente ammissibili ed escluse per ritardata presentazione oltre i termini previsti dalle deliberazioni n. 61/1 e n. 67/2 , aventi diritto sostanziale, ma escluse appunto per un errore formale;
4) come sia stata subordinata, a danno dei beneficiari, l'erogazione del saldo finale dei contributi concessi per il ripristino dei beni immobili, alla effettuazione preliminare di controlli a campione (secondo una nota pervenuta al Comune di Capoterra dalla Protezione civile); nelle deliberazioni n. 61/1 e nella legge regionale n. 15 del 2008 era previsto che il saldo delle somme ammesse a contributo venisse erogato legittimamente a presentazione delle fatture e indipendentemente dal ritardo dei controlli della pubblica amministrazione.

Cagliari, 8 marzo 2010