CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 233/A

INTERROGAZIONE CUCCUREDDU, con richiesta di risposta scritta, sugli interventi atti alla lotta contro il parassita delle palme Rhynchophorus ferrugineus (punteruolo rosso).

***************

Il sottoscritto,

premesso che:
- in Sardegna, da qualche anno, sono stati riscontrati due pericolosi focolai di infestazione del parassita da quarantena Rhynchophorus ferrugineus (punteruolo rosso delle palme), uno a Capoterra - Pula e l'altro in Ogliastra, e in questa provincia la diffusione del parassita sta assumendo dimensioni preoccupanti;
- il punteruolo rosso è un insetto coleottero curculionide parassita delle palme la cui pericolosità è stata evidenziata nelle liste dell'European and Mediterranean plant protection organization (EPPO) e che nelle regioni ove si è insediato le sue infestazioni assumono i connotati di una vera e propria emergenza fitosanitaria, provocando estese e devastanti morie di palme, situazioni che riguardano ormai molte regioni italiane dove si assiste ad una vera ecatombe;
- al fine di impedire il diffondersi dei focolai d'infestazione e salvaguardare il prezioso patrimonio vegetale e paesaggistico rappresentato dalle palme nel nostro territorio regionale, ivi comprese quelle coltivate dalle aziende florovivaistiche, è necessario attuare con urgenza tutte le dovute azioni di profilassi e le procedure disposte dalla normativa vigente per l'eradicazione dell'insetto;

visto il:
- decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali);
- decreto del 9 novembre 2007 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso delle palme Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE (Gazzetta ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2008);
- Codice penale, articolo 500, relativo alla diffusione di una malattia delle piante o degli animali: "Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa, la pena è la multa da euro 103 a euro 2.065";

considerato che la prevalenza delle palme è ubicata in ambiente urbano e che, se attaccata dal Rhynchophorus ferrugineus, rappresenta, oltre che una pericolosa fonte per nuove infestazioni, anche un grave pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla caduta al suolo di parti di pianta o dell'intera palma;

ritenuto che:
- la gestione dell'emergenza richiederebbe costi elevati in caso di ulteriore diffusione dei focolai di infezione oltre al rischio connesso all'uso di sostanze antiparassitarie in ambito urbano;
- la lotta contro l'insetto Rhynchophorus ferrugineus è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana al fine di contrastarne l'insediamento e la diffusione;

considerato, infine, che il privato difficilmente si accollerà l'onere dell'abbattimento e smaltimento corretto dell'esemplare infestato e che tale negligenza, comunque, potrà comportare la diffusione rapida ed esponenziale sugli esemplari pubblici e privati circostanti,

chiede di interrogare l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, per conoscere se:
1) sulla base di quanto prescritto dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 9 novembre 2007 siano stati messi in campo i provvedimenti per combattere l'infestazione del punteruolo rosso;
2) sia stato attivato un sistema di monitoraggio continuo sulla presenza del parassita su tutto il territorio regionale con l'uso delle trappole a feromoni;
3) si ritenga di disporre una capillare azione mediatica per allertare la popolazione e gli uffici pubblici affinché si collabori con il Servizio fitosanitario regionale nell'individuazione, la più precoce possibile, degli esemplari di palme infestate presenti nei giardini privati o nelle aree pubbliche;
4) non si ritenga necessario obbligare chiunque metta a dimora nuove palme alla segnalazione alle autorità fitosanitarie preposte per i controlli del caso;
5) i lavori di eradicazione e distruzione, da attuarsi secondo precisi protocolli e sotto la sorveglianza del Servizio fitosanitario regionale siano svolti da personale regionale o siano stati affidati a ditte esterne;
6) si provvederà a indennizzare le imprese florovivaistiche laddove debbano operare, anche parzialmente, la distruzione delle palme coltivate;
7) non sia il caso di provvedere che le palme importate permangano in quarantena, appositamente cartellinate e monitorate, con adeguata copertura della corona fogliare con rete antinsetto, con maglie ristrette per impedire l'eventuale volo degli adulti presenti, facendo sì che in questo stato le palme restino in vivaio per almeno 12 mesi, trascorrendovi il periodo caldo in cui in genere si verificano gli sfarfallamenti, e che solo al termine di tale periodo, e con un adeguato lasciapassare, le palme importate possano trovare collocazione nella nostra Regione;
8) non si ritenga di dover finanziare la disinfestazione anche degli esemplari privati al fine di evitare la diffusione rapida ed esponenziale sugli esemplari pubblici.

Cagliari, 11 febbraio 2010