CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 124/A

INTERROGAZIONE LAI - DIANA Mario, con richiesta di risposta scritta, sulle modalità di erogazione degli aiuti agli allevatori ovini per l'acquisto di soggetti maschi riproduttori al fine di aumentare la resistenza alla scrapie, e degli aiuti per investimenti nelle aziende zootecniche per l'acquisto di riproduttori maschi e fattrici femmine di qualità pregiata, al fine di migliorare la produzione ed incrementare la qualità delle carni bovine.

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I sottoscritti,

premesso che:
- a seguito delle recenti acquisizioni scientifiche è stato introdotto un piano regionale di lotta alla scrapie al fine di giungere all'eradicazione dell'encefalopatia spongiforme trasmissibile (EST) negli ovini della Regione;
- gli allevamenti di bovini da carne occupano una posizione strategica per l'auto-approvvigionamento di carne per il territorio regionale e rappresentano una risorsa fondamentale per una filiera di indubbie capacità produttive nel rispetto di elevati standard qualitativi;
- la legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, articolo 4, comma 19, istituisce l'erogazione di aiuti, valutati in euro 1.000.000 annui (UPB S06.04.010 ), agli allevatori ovini per l'acquisto di soggetti maschi riproduttori al fine di aumentare la resistenza degli ovini alla scrapie, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007;
- sempre ai sensi della legge regionale n. 1 del 2009, articolo 4, comma 20, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007, sono istituiti aiuti, valutati in euro 1.000.000 per l'anno 2009 (UPB S06.04.009 ), per investimenti nelle aziende zootecniche, finalizzati a migliorare la produzione ed incrementare la qualità delle carni bovine e sono ammesse al finanziamento le spese relative all'acquisto di riproduttori maschi e fattrici femmine di qualità pregiata, registrati nei libri genealogici e nei registri di razza;
- con deliberazioni della Giunta regionale n. 41/5 dell'8 settembre 2009 e n. 29/43 del 25 giugno 2009 sono state emanate le disposizioni relative all'ammontare e alle modalità di erogazione degli aiuti agli allevatori ovini ed alle aziende zootecniche;

considerato che:
- il regolamento (CE) n. 1535/2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli prevede che l'importo totale massimo degli aiuti, ottenuti da un'impresa, non può superare, nell'arco di tre anni, i 7.500 euro;
- l'attuazione del presente programma è affidata all'agenzia regionale Argea Sardegna, alla quale l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale trasferirà le risorse finanziarie;
- la stessa agenzia, al fine della gestione dei plafond degli aiuti de minimis, istituirà il registro informatico degli aiuti de minimis in coerenza col Sistema informativo agricolo regionale (SIAR);

preso atto che le disposizioni relative all'ammontare ed alle modalità di erogazione degli aiuti agli allevatori ovini ed alle aziende zootecniche prevedono procedure complesse sotto il profilo burocratico e amministrativo e di difficile attuazione,

chiedono di interrogare l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per sapere se:
1) l'istituzione del registro informatico degli aiuti de minimis in coerenza col Sistema informativo agricolo regionale verrà attuata in tempi celeri, considerato il ruolo strategico che tale sistema rappresenta;
2) non ritenga necessario ed urgente adottare, nell'applicazione del programma di aiuti, una tempistica attuativa non eccessivamente protratta per consentire l'erogazione delle risorse finanziarie nel breve periodo, utilizzando un sistema più snello ed efficiente.

Cagliari, 30 settembre 2009