CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 82/A
INTERROGAZIONE SANNA Gian Valerio - BRUNO, con richiesta di risposta scritta, sull'uso clientelare delle norme contenute nella legge regionale n. 13 del 2005, in materia di nomina dei commissari presso i comuni.
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I sottoscritti,
premesso che, con delibera della Giunta regionale n. 33/3 del 16 luglio 2009, è stato nominato a seguito della mancata presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale di Bidonì, un commissario ai sensi della legge regionale n. 13 del 2005;
considerato che il Comune di Bidonì, come da altra parte numerosi altri comuni negli ultimi anni, trovandosi nelle condizioni di scioglimento dei rispettivi consigli comunali, risultavano già in regime di commissariamento e, pertanto, non si poneva affatto la necessità di operare una nuova nomina di commissari per assicurare la continuità dell'azione amministrativa;
evidenziato che, al contrario, la Giunta regionale, ignorando che la posizione del commissario di nomina regionale, in analogia a quello prefettizio, si colloca in posizione di indipendenza non soltanto rispetto alle situazioni locali che hanno generato lo scioglimento degli organi, ma ancor di più in una condizione di assoluta equidistanza rispetto alle impostazioni o alle sensibilità politiche del governo regionale;
dato atto che, poiché il Comune di Bidoni disponeva di un commissario già nominato dalla Regione a seguito del precedente scioglimento degli organi comunali, e che la Giunta regionale o ignorando tale circostanza ovvero, assai più gravemente, volendo rimuovere a favore di una figura di maggior gradimento politico il commissario in carica, con la delibera citata, senza neppure fare accenno alla preesistenza di una figura commissariale, ha nominato un nuovo commissario ingenerando, peraltro, un conflitto di legittimazione fra le due figure;
accertato che lo spirito delle norme di cui alla legge regionale n. 13 del 2005, nel riportare nell'alveo delle competenze della Regione le attribuzioni già in capo ai prefetti, non è affatto quello di prospettare attraverso le suddette prerogative l'esercizio di poteri discrezionali o di parte che si configurano come una e vera e propria attività di "spoil system" ovvero di distribuzione a propri simpatizzanti della titolarità di cariche o funzioni pubbliche;
evidenziata la palese lesione degli stessi interessi dei cittadini del Comune di Bidonì che si vedono privati di una figura di riferimento che attraverso la sua opera ha determinato una relazione funzionale con i bisogni della comunità e che gli interessi pubblici prevalenti sono da ritenersi quelli della comunità e non già quelli sottesi all'interesse politico del soggetto che opera le nomine,
chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica per sapere se:
1) non ritengano necessario ed urgente revocare la propria delibera in sede di autotutela al fine di rimuovere il contrasto fra la legittimazione del commissario già nominato antecedentemente alle elezioni comunali del 6 e 7 giugno 2009, e quello indicato nella citata delibera;
2) non ritengano necessario che l'applicazione di disposizioni di tale delicatezza debba avvenire prioritariamente nel rispetto dell'interesse pubblico prevalente ovvero quello della comunità impedendo che le disposizioni di legge volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni non vengano ridotte a norma atta esclusivamente a concretare occupazione del potere da parte di uno schieramento di governo rispetto a cariche e ad uffici che godono di una speciale caratteristica di indipendenza da simili condizionamenti;
3) non ravvisino una lesione degli interessi dei cittadini interessati che, senza alcuna motivazione, si vedono privati della figura che per svariati mesi è stata di riferimento ai bisogni ed alle necessità comunitarie;
4) non ritengano indispensabile che la rimozione dei commissari già in carica debba avvenire o per dimissioni volontarie dell'interessato, ovvero per gravi e pregiudizievoli contrasti e violazioni di legge degli stessi.Cagliari, 24 luglio 2009