CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERROGAZIONE n. 66/A
INTERROGAZIONE ZUNCHEDDU - BEN AMARA - URAS - SECHI - ZEDDA Massimo, con richiesta di risposta scritta, sull'Anfiteatro romano di Cagliari.
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I sottoscritti,
premesso che:
- dal 2000, purtroppo, l'Anfiteatro romano di Cagliari, il principale monumento di epoca romana esistente in Sardegna nonché uno dei tre soli anfiteatri romani scavati nella roccia ancora esistenti, è occupato da un allestimento ligneo per gli spettacoli estivi inizialmente predisposti dall'Ente lirico di Cagliari, che ne ostruisce la piena e soddisfacente fruizione culturale; l'Anfiteatro romano riveste le caratteristiche di bene culturale ai sensi degli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche ed integrazioni, ed è tutelato con vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche ed integrazioni; ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, "I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione";
- l'intervento comunale di allestimento ligneo ha beneficiato di un finanziamento pubblico di 6,5 miliardi complessivi di vecchie lire, ai sensi della legge n. 270 del 1997, e della legge regionale n. 30 del 1993, condizionato all'utilizzo dell'intervento medesimo per almeno 5 anni, ampiamente scaduti;
- l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport - Ufficio tutela del paesaggio aveva rilasciato il nullaosta paesaggistico n. 9164 del 30 novembre 1998, ex articolo 151 del decreto legislativo n. 490 del 1999 allora vigente "visto il carattere di amovibilità e temporaneità dell'intervento" ed il medesimo Consiglio comunale aveva approvato il progetto definitivo ex articolo 42 della normativa di attuazione del piano regolatore generale allora vigente (deliberazione n. 21 del 23 febbraio 1999) con la considerazione che "il progetto è costituito essenzialmente da strutture di adeguamento quasi interamente amovibili ad eccezione di alcuni locali (servizi igienici, ndr) di modesto volume";
- l'intervento di allestimento ligneo, definito in tutti gli atti disponibili "temporaneo e reversibile", risulta autorizzato con condizioni sul piano della tutela archeologica con note della Soprintendenza ai beni archivistici n. 7252/1 del 14 ottobre 1998; n. 8840 del 9 novembre 1998; n. 9373 del 25 novembre 1998; n. 8989/1 del 23 dicembre 1999 (relativa alle modalità del rilievo archeologico, che presuppone la completa rimozione degli interventi); n. 9170 del 30 dicembre 1999 (individuazione dei 44 punti di appoggio ed ancoraggio) e n. 3375/1 del 16 maggio 2000; d'altra parte, la Soprintendenza non poteva non autorizzare un intervento relativo ad "usi non compatibili con il ... carattere storico od artistico oppure tali da creare pregiudizio alla ... conservazione o integrità", ex articolo 21 del decreto legislativo n. 490 del 1999 allora vigente (Cassazione penale, sez. III, 19 gennaio 1994, n. 2288); con la nota n. 6735 del 9 ottobre 2000, il Soprintendente invitava, quindi, il Comune di Cagliari "a provvedere, con la consentita sollecitudine, alla restituzione del monumento alla naturalità del contesto archeologico e perciò a rimuovere tutte le impalcature lignee relative alla platea ed al palco, nonché alle gradinate delle estremità settentrionale, orientale e occidentale e delle relative vie di fuga, fatti salvi gli apprestamenti idonei a consentire l'agibilità dell'edificio alla visita del pubblico ... e quanto altro necessario a garantire, sul piano della sicurezza, il rispetto della normativa vigente"; detta nota veniva dall'amministrazione comunale cagliaritana impugnata nanti il TAR Sardegna con l'esito sostanziale di fermare, fino al momento attuale, qualsiasi operazione di rimozione di quello che doveva essere un allestimento amovibile e temporaneo;
- in proposito, si ricorda che, ai sensi degli articoli 16 del regio decreto n. 1457 del 1940 e 158 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche e integrazioni, l'autorizzazione paesaggistica perde efficacia con lo scadere del periodo di cinque anni dall'emanazione (vedi. Cassazione penale, sez. III, 7 agosto 2007, n. 32200; Consiglio di Stato, sez. VI, 22 agosto 2003, n. 4766; Consiglio di Stato, sez. V, 14 gennaio 2003, n. 87; TAR Sardegna, sez. II, 27 febbraio 2008, n. 277; TAR Puglia, sez. II, 7 novembre 2002, n. 4854), per cui, qualora non sia intervenuto nuovo nullaosta, dal dicembre 2003 l'allestimento ligneo non sarebbe autorizzato sul piano paesaggistico; con nota prot. n. 20297 del 17 aprile 2007, l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport - Servizio tutela del paesaggio ha comunicato che "lo scrivente ufficio non ha emanato provvedimenti ulteriori rispetto alla nota n. 9164 del 30.11.98 e che alla data odierna non risultano pervenute ulteriori istanze di autorizzazione";
- ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica - Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia o, in via suppletiva, il direttore regionale per i beni culturali ed il paesaggio per la Sardegna dispongono, con ordinanza ai trasgressori, la rimozione delle opere non autorizzate esistenti ed il ripristino ambientale delle aree interessate, nonché provvedono all'esecuzione coattiva delle ordinanze di rimozione e ripristino ambientale relative ad opere non autorizzate, qualora non eseguite da parte dei trasgressori;
- le associazioni ecologiste Gruppo d'intervento giuridico, Amici della terra, cittadini organizzati in comitati e a titolo individuale, da anni, sistematicamente, chiedono la rimozione dell'allestimento ligneo ormai non più autorizzato, proponendo soluzioni alternative,chiedono di interrogare il Presidente della Regione, l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, per sapere, ognuno per competenza:
1) se siano a conoscenza di quanto descritto;
2) quali motivi impediscano all'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica ed all'apparato tecnico-amministrativo di competenza di ordinare la rimozione dell'allestimento ligneo ormai da anni non più autorizzato;
3) per quali motivi l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e l'apparato tecnico-amministrativo di competenza continuino a consentire in una struttura ormai priva dei necessari requisiti di legittimità, lo svolgimento di spettacoli sostenuti anche con fondi pubblici.Cagliari, 1° luglio 2009