CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 56/A

INTERROGAZIONE CAMPUS, con richiesta di risposta scritta, in merito alle procedure pubbliche di acquisto dei presidi medici per l'assistenza protesica.

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Il sottoscritto,

premesso che:
- con il decreto del Ministero della sanità del 27 agosto 1999, n. 332, è stato emanato il "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe";
- nell'articolo 1 di tale decreto vengono indicati, all'elenco 2 dell'allegato "Nomenclatore tariffario delle protesi", gli ausili tecnici di serie la cui applicazione o consegna non richiede l'intervento di un tecnico abilitato;
- l'articolo 8 dello stesso decreto dispone che i prezzi corrisposti dalle aziende sanitarie per i dispositivi inclusi negli elenchi 2 e 3 del Nomenclatore siano determinati attraverso procedure pubbliche; prevede, inoltre, che le Regioni emanino direttive per lo svolgimento delle suddette procedure da parte delle aziende sanitarie, anche al fine di garantire la capillare distribuzione dei dispositivi protesici di modelli idonei a soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti;

atteso che:
- il TAR Lazio, con sentenza n. 1067/2006, ha sancito che la procedura pubblica per la determinazione dei prezzi dei presidi per l'assistenza protesica non è finalizzata alla individuazione di un singolo aggiudicatario, ma è diretta ad un pluralità di fornitori, tra i quali l'assistito può liberamente scegliere;
- il Consiglio di Stato, V Sezione, con sentenza n. 1353/2008, confermava l'indirizzo del TAR, in quanto le procedure di cui al decreto ministeriale n. 332 del 1999, pur avendo la struttura delle procedure pubbliche di acquisto, devono intendersi come finalizzate non già ad individuare i fornitori di una certa quantità di dispositivi ad un determinato prezzo, bensì il prezzo più favorevole di un determinato dispositivo sanitario;

considerato che:
- appare evidente che sia il legislatore che la giurisprudenza in merito abbiano ben indicato che le gare per i dispositivi di cui all'elenco 2 del Nomenclatore tariffario delle protesi costituiscono solo lo strumento idoneo a determinare il prezzo di un determinato dispositivo, ferma restando la facoltà dell'assistito di rivolgersi a qualsiasi delle imprese fornitrici che siano disposte ad erogare il presidio prescritto al prezzo stabilito nelle gare, o anche a fornitori di prodotti più costosi, assumendo a proprio carico la differenza rispetto al prezzo massimo di rimborso, stabilito dalla gara;
- anche le aziende sanitarie della Regione Sardegna devono garantire che le procedure di gara possano determinare solo il prezzo massimo di remunerazione dei dispositivi di cui agli elenchi 2 e 3 del Nomenclatore e non possano, invece, prevedere l'aggiudicazione ad un solo fornitore, al fine di evitare l'instaurarsi di un regime di monopolio che contrasta sia con il diritto di libera scelta dell'assistito, sia con le necessarie garanzie di diffusione e capillarità della distribuzione dei presidi sul territorio;
- non appare univoca nell'ambito regionale tale corretta interpretazione delle norme e alcune aziende sanitarie persistono nel limitare a singoli fornitori la distribuzione dei presidi,

chiede di interrogare l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per sollecitare, con gli strumenti che riterrà più opportuni, le aziende sanitarie della Sardegna ad interpretare correttamente il disposto del decreto ministeriale n. 332 del 1999, sancendo l'obbligo di utilizzare le procedure pubbliche di gara per l'individuazione esclusivamente del prezzo più favorevole per l'erogazione dei presidi per l'assistenza protesica di cui agli elenchi 2 e 3 del Nomenclatore tariffario delle protesi allegato allo stesso decreto ministeriale, e non già per indicare dei fornitori esclusivi dei dispositivi citati.

Cagliari, 22 giugno 2009