CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 21/A

INTERROGAZIONE PIRAS - CONTU Mariano Ignazio - ZEDDA Alessandra – STOCHINO – TOCCO - SANNA Matteo - PERU, con richiesta di risposta scritta, sull'equiparazione fra la qualifica di imprenditore agricolo professionale e coltivatore diretto con la modifica dei criteri di selezione fissati dal Piano di sviluppo rurale.

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I sottoscritti,

premesso che:
- con decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ordinamento nazionale è stata introdotta la figura dell'Imprenditore agricolo professionale (IAP);
- tale qualifica prevede, per lo IAP iscritto al'Inps, le stesse agevolazioni tributarie stabilite a favore di chi è in possesso della qualifica di Coltivatore diretto (CD);
- alle regioni è demandato il compito di accertare il possesso dei requisiti sulla base del tempo, reddito e professionalità per l'ottenimento della qualifica stessa;

considerato che:
- la normativa vigente sancisce che è "IAP colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento CE n. 1257/1999, dedichi alle attività agricole fissate all'articolo 2135 del Codice civile, in maniera diretta o in qualità di socio di società, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle medesime attività almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro; per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate i requisiti sono ridotti al 25 per cento";
- sempre la normativa nazionale considera CD i proprietari, gli affittuari, gli usufruttuari e gli altri soggetti che, direttamente e abitualmente, si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento del bestiame, purché l'ammontare del lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quello occorrente per le nomali necessità delle coltivazioni del fondo e dell'allevamento;

verificato che:
- il CD si differenzia dallo IAP dal fatto che, oltre a possedere i requisiti di tempo, reddito e professionalità, si dedica abitualmente, insieme alla famiglia, in maniera continuativa e stabile alla coltivazione del fondo e all'allevamento del bestiame;
- tale abitualità significa prevalenza ed in molti casi esclusività dell'attività agricola;
- il CD è tenuto a versare all'Inps i contributi pensionistici, di maternità e assicurativi Inail;
- lo IAP é tenuto a versare i soli contributi pensionistici;
- seppure equiparati per una serie di agevolazioni tributarie, le figure di CD e IAP non possono essere ricondotte ad un unico albo professionale;

preso atto che in diverse misure del Piano di sviluppo rurale (PSR) della Regione Sardegna quale, ad esempio, la misura 121 il cui bando è stato pubblicato di recente, tra i criteri di selezione sono state assegnate delle priorità a chi possiede la qualifica di IAP, priorità attribuibili esclusivamente allo IAP e non estendibili al CD;

evidenziato che tali agevolazioni ed esclusività fra una figura professionale rispetto all'altra creano notevole imbarazzo e discriminazione fra i diversi operatori del mondo agricolo,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per sapere se non ritengano urgente estendere anche ai CD regolarmente iscritti ai ruoli previdenziali le agevolazioni che il PSR attribuisce allo IAP operando una possibile modifica dei criteri di selezione che prevedano l'equiparazione ed eventualmente il rafforzamento della priorità del CD rispetto allo IAP in virtù del fatto che il CD è colui che si dedica abitualmente, in maniera continuativa e stabile all'attività agricola.

Cagliari, 7 maggio 2009