CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 703/A

Risposta scritta dell'Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale all’interrogazione COCCO Pietro sulla paventata disposizione ministeriale di blocco delle esportazioni delle carni suine prodotte in Sardegna.

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In riferimento all’interrogazione consiliare in oggetto, sulla base dell’istruttoria effettuata dalla Direzione del Servizio Prevenzione dell’Assessorato, si rappresenta quanto segue.

Il Ministero della Salute, con nota acquisita al prot. interno n. 25672 del 14 novembre 2011, integrata dalle successive prot. n. 2801 2 del 17 novembre 2011 e prot. n. 261 65 del 21 novembre 2011 , ha comunicato l’avvenuta modifica dell’Allegato I della Decisione 2005/363/CE, cosi come stabilito dalla Commissione Europea, riguardo alle autorizzazioni alla spedizione di carni suine fresche e prodotti a base di carne suina al di fuori del territorio della regione Sardegna.

Sostanzialmente, tale allegato, estende a “tutte le Aree della Sardegna” il riferimento dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punto i) della Decisione 363/2005 che, prima di tale restrizione, si riferiva esclusivamente a:

a) Nella provincia di Nuoro: l’intero territorio.
b) Nella provincia di Sassari: lì territorio dei comuni di Alà dei Sardi, Anela, Banari, Benetutti, Bessude, Bonnanaro, Bono,Bonorva, Borutta, Bottidda, Buddusò, Bultei, Burgos, Cheremule, Cossoine, Esporlatu, Giave, Illorai, Ittireddu, Mores, Nughedu di San Nicolò, Nule, Pattada, Siligo, Thiesi e Torralba.

Nella succitata nota prot. n. 26012, il Ministero. specificava che, per gli stabilimenti di cui all’elenco allegato alla medesima nota, la sospensione temporanea dei decreti dirigenziali di autorizzazione alla spedizione di carni suine fresche e di prodotti a base di carne suina al dì fuori del territorio della regione Sardegna, ai sensi della Decisione CE 363/2005, riguardava la fattispecie della macellazione dei suini allevati in Sardegna e la lavorazione delle relative carni.

Pertanto la sospensione non si applica alla fattispecie della macellazione dei suini allevati e provenienti dal territorio extraregionale e alla lavorazione delle relative carni per cui, in quest’ultimo caso, le stesse ed i prodotti ottenuti possono essere spediti verso tutto il territorio comunitario, escluso quello regionale (applicazione dell’art. 5, comma 2, lettera a). Il Ministero specifica inoltre . che la sospensione non si applica alla fattispecie riconducibile all’art. 6 della Decisione CE 363/2005 purché, anche in questo caso, sia garantito l’utilizzo esclusivo di carni di provenienza . extraregionale.

In riscontro a tali disposizioni, con nota prot. n 26560 del 24 novembre 2011, il Servizio Prevenzione dell’Assessorato ha richiesto alle ASL di verificare che gli stabilimenti in argomento, ai fini della spedizione di carni suine fresche e di prodotti a base di carne suina al di fuori del territorio della Regione Sardegna, garantiscano l’utilizzo esclusivo dei suini o delle carni suine di provenienza extraregionale, richiedendone apposita attestazione. Inoltre, al fine di assicurare la separazione netta tra il circuito regionale ed extra regionale per gli stabilimenti in argomento, autorizzati ai sensi dell’ari 5 e 6 della Decisione 363/2005, il Servizio Prevenzione ha dato le disposizioni che si riportano integralmente come specificate nella nota in argomento:

  1. per quanto concerne i macelli è opportuno che, ai fini dell’esportazione extraregione, gli stessi effettuino le macellazioni dei suini di provenienza extraregionale in giornate separate da quelle dedicate alle macellazioni dei suini di provenienza regionale, questi ultimi destinati al mercato locale;

  2. per quanto concerne i laboratori dì sezionamento, per i quali è previsto il doppio binario export e non export, analogamente ai mattatoi, dovranno utilizzare ai fini dell’esportazione extra-regione, solo ed esclusivamente carni di provenienza extraregionale, nei giorni stabiliti e sotto controllo veterinario. Negli altri giorni potranno lavorare carni di provenienza regionale, destinate al mercato locale.

  3. per i salumifici, autorizzati ai sensi dell’art. 6 della Decisione 363/2005, al paragrafo 3 del medesimo articolo, è disposto che in tali stabilimenti siano “realizzati, conservati e trasformati solo prodotti conformi ai requisiti di cui al paragrafo 2”. Pertanto, gli stabilimenti che intendono produrre ai fin! dell’esportazione extra-regione, dovranno introdurre unicamente carni di provenienza extraregionale, diversamente dovranno optare esclusivamente per 11 mercato locale.”.

Per completezza di informazione si evidenzia che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n 154 del 21 dicembre 2011, al fine di dare supporto istituzionale e operativo per il rafforzamento delle azioni dissuasive e di contrasto alle irregolarità relative all’anagrafe suina ed alle misure di prevenzione delle pesti suine. sono state definite le misure straordinarie per la lotta alla peste suina africana.

L'Assessore
Simona De Francisci