CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
Risposta scritta dell'Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale all’interrogazione TOCCO relativa alle visite mediche per il conseguimento della patente di guida.
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In riferimento all'interrogazione consiliare in oggetto, relativa ai costi delle visite mediche per il conseguimento della patente di guida, si rappresenta quanto segue.
Dall'entrata in vigore della Legge n. 248/2006 di conversione del D.L. 4/7/2006 n. 223 c.d. "Decreto Bersani" che all'art. 2, lett. a) ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, la fissazione di tariffe minime, i compensi per prestazioni mediche sono in regime di liberalizzazione. Pertanto, l'unica prescrizione cogente in materia di importi delle parcelle per prestazioni professionali mediche riferita agli importi minimi per singola prestazione (non esistendo una prescrizione per importi massimi), non è più in vigore.
D'altro canto, gli ordini professionali, al fine di fornire un parere orientativo sulla correttezza e la congruità dei compensi, pressoché ovunque predispongono un elenco delle tariffe consigliate, che ha valore puramente indicativo.
In riferimento al caso di specie, le certificazioni anamnestiche occorrenti per il rilascio della patente di guida, non rientrano tra le prestazioni erogabili gratuitamente dai medici di assistenza primaria, non essendo comprese tra quelle previste dall'Accordo Collettivo Nazionale attualmente vigente. Pertanto, i professionisti possono, legittimamente, richiedere un compenso per il rilascio della certificazione.
Prendendo atto del mutato quadro normativo di riferimento e della necessità di approntare in modo trasparente e chiaro un riferimento economico dell'attività professionale il Codice Deontologico del 16.12.2006, detta, all'art. 54, alcuni importanti principi in tema di onorari professionali prevedendo che nell'esercizio libero professionale, fermo restando il principio dell'intesa diretta tra medico e cittadino e nel rispetto del decoro professionale, l'onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità e alla qualità della prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi impegnati. Il medico è tenuto a far conoscere il suo onorario preventivamente al cittadino.
Ad ogni modo, qualora la cifra richiesta venga ritenuta eccessiva, la parcella può essere trasmessa all'Ordine provinciale dei medici competente per territorio per il rilascio di un parere di congruità e per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Ciò premesso, pur condividendo le motivazioni e apprezzando la valenza etica della richiesta dell'onorevole interrogante relativamente alla possibilità di "attuare una procedura da parte della Regione per agevolare le persone meno abbienti...'', la Regione non può stabilire tariffe predeterminate per le prestazioni libero-professionali. Infatti, la norma del decreto Bersani che abroga le disposizioni che prevedono l'obbligatorietà di tariffe minime per prestazioni libero-professionali, attiene alla materia "tutela della concorrenza", e come tale, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione.
L'Assessore
Antonio Angelo Liori