CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
Risposta scritta del Presidente della Regione all’interrogazione DIANA Mario inerente l’adozione preliminare del Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) da parte del Comitato Istituzionale dell’Autorit� di Bacino.
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In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n. 4293 del 7 giugno 2011 inviatami dalla Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna.
Ugo Cappellacci
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Con riferimento alla interrogazione in oggetto, si precisa quanto segue.
Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali � stato redatto ai sensi dell’art. 17, comma 6 della legge 18 maggio 1989 n. 183, quale Piano Stralcio del Piano di Bacino Regionale di cui al comma 3 del medesimo art. 17; � sostanzialmente uno studio di dettaglio che ha perimetrato lungo i corsi d’acqua principali del territorio regionale le aree a diverso grado di pericolosit� di allagamento in caso di alluvioni.
La decisione di elaborare tale piano fu assunta, su proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici con deliberazione di Giunta Regionale n� 44/22 del 30 dicembre 2002 avente ad oggetto “Legge 183/89. Triennio 1997/1999 - D.L. 180/89. Rimodulazione dei finanziamenti programmati con D.G.R. n. 49/5 del 10.11.1998 e D.G.R. n. 36/9 del 02.08.1999 e con D.P.C.M. 12.01.1999”; con tale deliberazione, tra l’altro, vennero programmate le risorse finanziarie necessarie ammontanti a euro 1.093.314,87. Successivamente, in seguito alle procedure di scelta del contraente, ebbe inizio la sua elaborazione che fu sviluppata dal RTI aggiudicatario sotto la guida della direzione scientifica, incaricata appositamente, e la regia dell’Assessorato dei Lavori Pubblici.
Frattanto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/33 del 30 dicembre 2004 e con Decreto del Presidente n. 67 del 10 luglio 2006, furono adottati ed approvati il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, le relative Norme d� Attuazione e le perimetrazioni delle aree pericolose (H4, H3, H2, H1) e di rischio, unitamente all’elenco degli interventi volti alla mitigazione del rischio. Le Norme di Attuazione del PAI contengono in particolare gli artt. 4, 8, 23, 24, 27, 28 , 29 e 30, in cui sono specificate le norme di salvaguardia da applicare nelle aree caratterizzate da pericolosit� idraulica molto elevata, elevata, media e moderata.
Premesso quanto sopra, si evidenzia che le Norme di Attuazione con le relative misure di salvaguardia a cui si fa riferimento nell’interrogazione in oggetto, non sono relative al Piano Paesaggistico Regionale, come erroneamente riportato nella medesima interrogazione, ma bens� al PAI.
Le attivit� di elaborazione del PSFF, che hanno visto un continuo confronto tra gli uffici dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della RAS., la Direzione di Progetto e Consulenza Scientifica e l’RTI affidataria dell’appalto, sono iniziate nel 2006 e concluse nell’aprile 2010 con la consegna della copia cartacea degli elaborati definitivi e relativi ai sette sub bacini oggetto di studio.
Effettuate le istruttorie necessarie ed acquisite le validazioni da parte della direzione di progetto e consulenza scientifica, non sussistendo ulteriori motivi di indugio, nel rispetto delle procedure previste dalla L.R. 19/2006 e dal D.Lgs. 152/2006, si � sottoposto il Piano di che trattasi al Comitato Istituzionale dell’Autorit� di Bacino che, con deliberazione n. 1 del 31 marzo 2011, lo ha adottato preliminarmente ed ha apposto i vincoli di salvaguardia finalizzati a prevenire nei territori perimetrati ulteriori situazioni di rischio idraulico.
L’introduzione delle misure di salvaguardia � disposta dall’art. 10 della L.R. 19 del 2006 che fa riferimento al comma 7 dell’art. 65 del D.Lgs. n. 152 del 2006.
A tal proposito si evidenzia che l’aggettivo “massime” usato nell’interrogazione in argomento, con riferimento alle misure di salvaguardia, non trova riscontro nel quadro normativo vigente in cui le misure di salvaguardia medesime sono individuate dalle Norme di Attuazione del PAI., citate in precedenza, graduate in funzione del grado di pericolosit� idraulica anche con riferimento ai limiti di edificabilit� eventuali.
Il PSFF, in quanto integrazione e completamento del PAI., ai sensi dell’ari 4 comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI., ha valore di piano territoriale di settore e, poich� ha finalit� di salvaguardia di persone, beni, ed attivit� dai pericoli e dai rischi idrogeologici, prevale sugli altri piani e programmi di settore di livello regionale, provinciale e comunale, per cui non prevede, nelle more dell’adozione preliminare del progetto di Piano Stralcio, alcun coinvolgimento dei comuni interessati dal piano, n� relativamente alla perimetrazione delle fasce fluviali avente carattere squisitamente tecnico, n� relativamente alle misure di salvaguardia da apporre sul territorio le quali discendono direttamente dal D.P.C.M. del 29.09.1998, recante “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 11.06.1998 n. 180”.
La procedura di adozione ed approvazione del Piano � definita dall’art. 9 della L.R. 19/2006, e fissa quale unica fase disponibile per le autonomie locali, le organizzazioni, le associazioni economiche e sociali e tutti i soggetti interessati, per presentare eventuali osservazioni, quella riferita ai 60 giorni di tempo a fare data dalla ultima pubblicazione sul B.U.R.A.S. dello schema preliminare di piano.
Dunque, l’apposizione delle suddette misure di salvaguardia non costituisce alcuna espropriazione delle competenze dei comuni in materia di pianificazione urbanistica, bens� giusta applicazione della normativa vigente che ha individuato nelle Autorit� di bacino l’organismo deputato ad apporre le suddette misure di salvaguardia nelle more della conclusione dell’iter approvativo (art.67, comma 2, D.lgs 152/2006).
Premesso quanto sopra si deve segnalare che la prevenzione degli effetti nefasti e spesso tragici delle alluvioni costituisce non solo un orientamento di buon governo ormai consolidato, ma anche un obbligo normativo che da ultimo trova nella direttiva 2007/60 CE, recepita nel D.Lgs 49/2010, imposizioni ben precise.
La Regione Sardegna, grazie al PSFF, potrebbe riuscire ad ottemperare nei tempi alle prescrizioni della direttiva 2007/60 CE evitando, nel futuro, procedure di infrazione e allineandosi alle realt� maggiormente avanzate in campo nazionale, e non solo, sul fronte della gestione del rischio alluvioni.
Purtroppo la tipologia degli atti di pianificazione di cui si tratta ha, in prima battuta, una ricaduta impopolare perch� evidenzia criticit� storicamente sottaciute o comunque sottovalutate sconvolgendo le attese di alcune comunit�, abituate a gestire il territorio senza tenere debitamente conto dei possibili effetti di una alluvione.
Si deve tuttavia giungere alla convinzione che il passaggio attraverso lo studio del territorio, prioritariamente a qualunque altra sua destinazione comportante trasformazioni, � oggi ineludibile, in quanto legislativamente imposto e comporta, ove necessario, l’imposizione di norme di salvaguardia, a tutela della pubblica incolumit�, tanto necessarie quanto antipatiche, per taluni, in quanto costituenti ostacolo al libero utilizzo dei territori. Sul punto � bene chiarire che sia il PSFF quanto il Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) costituiscono la risultante di analisi fisiche dei territori, poich� ne esaminano gli eventuali profili di pericolosit� idrogeologica e, in quanto tali, sono assoggettabili ad ulteriori approfondimenti di carattere tecnico-scientifico. Del resto l’esperienza del PAI, in vigore dal 31 dicembre 2004, che ha innescato un percorso virtuoso di sensibilizzazione e partecipazione attiva degli Enti Locali, ha dimostrato questo fatto e cio� la dinamicit� con la quale i piani devono essere gestiti e continuamente aggiornati per tener conto di nuove situazioni o eventi.
In definitiva “il gravissimo danno che le comunit� locali si trovano a patire” di cui alla interrogazione dell’onorevole Diana sarebbe eventualmente quello che si verificherebbe in caso di accadimento delle previsioni del P.S.F.F. piuttosto che le limitazioni urbanistiche imposte.
Relativamente alla tempistica di adozione ed approvazione del Piano in argomento si precisa che la medesima � definita dal gi� citato art. 9 della LR. 19/2006: il Comitato Istituzionale dell’Autorit� di Bacino deve procedere atta adozione definitiva del Piano entro 60 giorni dalla data dell’ultima istruttoria pubblica, ed il Consiglio Regionale deve approvare lo stesso Piano entro i successivi 90 giorni.
Infine si deve, inoltre, evidenziare che a supporto di quanto assunto con la deliberazione n.1 dei 31 marzo 2011, al fine di evitare errori procedurali, preliminarmente all’adozione del PSFF � stato chiesto un parere all’Area Legale della Presidenza, che si allega in copia, relativamente al momento in cui devono apporsi le norme di salvaguardia, ricevendo una risposta chiara e ben motivata.
Si ritiene, in definitiva, che il differimento dell’apposizione del regime di salvaguardia, possa comportare ricadute negative per la tutela della pubblica incolumit�, soprattutto ove si verificassero eventi alluvionali nei territori che il PSFF ha indicato pericolosi dal punto di vista idraulico, particolarmente nel caso in cui quegli stessi territori se non vincolati venissero, o siano gi�, destinati a trasformazioni urbanistiche e si incrementasse ad esempio il valore dei beni esposti a rischio o aumentasse la popolazione insediata e ancora non si adottassero per quelle aree i necessari piani di emergenza.
In conclusione giova rammentare che procedure assolutamente analoghe a quella avviata con la deliberazione del Comitato Istituzionale n�1 del 31 marzo 2011, sono state seguite anche da altre Autorit� di Bacino di rilievo nazionale con riferimento ai territori delle numerosi regioni ricomprese nei propri bacini di competenza.
Si conclude precisando il procedimento, ai sensi della LR. 19/2006, di adozione del PSFF che, a meno di ulteriori diverse indicazioni da parte del Comitato Istituzionale dell’Autorit� di Bacino, sinteticamente prevede:
Adozione preliminare del progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali;
Indizione delle Conferenze Programmatiche (le quali vanno convocate decorsi 60 gg dalla data di pubblicazione della deliberazione di adozione preliminare);
Acquisizione di tutte le osservazioni;
Svolgimento delle Conferenze Programmatiche per l’istruttoria pubblica del Piano articolata per Province;
Analisi delle osservazioni ed eventuali modifiche delle perimetrazioni recate dal Piano;
Deliberazione del Comitato Istituzionale di adozione definitiva del PSFF( entro 60 gg dall’ultima istruttoria pubblica);
Invio al Consiglio Regionale che si esprime per l’approvazione entro i successivi 90 giorni, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali.
Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Maurizio Cittadini