CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 502/A

Risposta scritta dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport all’interrogazione URAS - DIANA Giampaolo - ZEDDA Massimo - SECHI - CUCCU - ESPA sulla situazione relativa ai lavoratori ex legge regionale n. 28 del 1984 ed ex progetti speciali, anche soci di cooperative, impegnati nella gestione dei beni culturali, delle biblioteche e degli archivi degli enti locali.

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Si trasmettono gli elementi di risposta, in merito all’interrogazione di cui all’oggetto, fornite dal Direttore Generale dei Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport.

L'Assessore
Avv. Sergio Milia

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SERVIZIO BENI CULTURALI:

1) Nelle more della definizione del percorso normativo, non è stata effettuata nessuna riduzione dei trasferimenti finanziari agli Enti Locali, per la gestione dei servizi in argomento, ne’ pertanto una riduzione delle retribuzioni dei lavoratori, anche soci di cooperativa, per i quali gli Enti Locali destinatari del finanziamento, devono applicare i contratti di settore. Inoltre nel mese di febbraio 2010, a seguito del rinnovo della parte economica del contratto collettivo nazionale di lavoro “Federculture” per il triennio 2008/2011 ,si è provveduto all’adeguamento dei finanziamenti concessi, con l’integrazione anche di quello relativo al 2009, già liquidato;

2) Con riferimento all’affidamento del servizio di gestione, si ricorda che nelle more della definizione del percorso normativo di comparto, la Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 all’articolo 4, comma 30, aveva previsto di confermare e mantenere attivi i progetti in essere. Tale indirizzo è stato successivamente confermato dalle LL. RR. 3/2009 e 5/2009, il cui combinato disposto prevede la conferma dei progetti in essere al 31.12.2006, fino a tutto il 31.12.2012. Da ultimo la legge regionale n. 05 del 28.12.2009 (Legge finanziaria per l’anno 2010), dispone “i termini di cui all’articolo 4, comma 10 della legge regionale n. 3 del 2008, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012 e comunque non oltre l’approvazione del piano triennale previsto dall’articolo 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), per i progetti già in essere, al 31 dicembre 2006 realizzati dalle società esecutrici degli interventi finanziati. Per effetto delle disposizioni sopra richiamate risultano, pertanto, prorogati i progetti di gestione a suo tempo approvati e finanziati agli Enti Locali. Rientra nell’ambito dell’autonomia degli stessi Enti locali, l’individuazione delle modalità di affidamento dei servizi, nel rispetto del quadro normativo generale, nei casi in cui nel frattempo siano scaduti i contratti tra l’Ente e l’affidatario dei servizi. Al proposito si rammenta che la L.R. 7 agosto 2009, n. 3, all’articolo 9, comma 15 dispone “Tali risorse (quelle previste dal comma 30, articolo 4 L.R. 1/2009, per i servizi di gestione) sono utilizzate dagli enti locali per garantire la continuità, salvaguardando le professionalità e le esperienze acquisite dai soggetti esecutori, dei progetti in essere ai sensi della legge regionale 14 giugno 1988, n. 11, articoli 92 e 93. e legge regionale 20 aprile 2000, n. 4. articolo 38. e successive modifiche e integrazioni, e di quelli di cui al medesimo articolo 23 della legge regionale n. 4 del 2006. in misura non superiore al 90 per cento”.

Giova osservare in merito, che le leggi menzionate, anche alla luce delle norme sugli appalti, evidenziano una distinzione fra i “progetti di gestione” e i “servizi” che devono essere attivati per rendere operativi i progetti di gestione. Gli Enti responsabili della gestione, cui compete l’attivazione dei servizi, pertanto, devono affidare i servizi stessi rispettando le norme ad essi applicabili e rispettando contemporaneamente, il citato art 9, comma 15 della L.R. 03/2009, laddove indica i criteri operativi da garantire.

SERVIZIO BENI LIBRARI, BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO REGIONALE

Con riguardo a quanto riportato nella premessa del documento, si fa presente che l’art. 2 della L.R. n. 17/2008 ha prorogato al 31 dicembre 2009 i termini di scadenza dei progetti di servizi per la valorizzazione e la gestione dei beni museali, aree archeologiche, biblioteche e archivi. Tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31.dicembre 2012 dall’ari 1, comma 25 della L.R. n. 5/2009.

Con riferimento all’ambito del Servizio beni librari, si forniscono, di seguito, elementi di risposta sui singoli punti dell’interrogazione:

Punto 1)
se corrisponda al vero che, nelle more della definizione del percorso normativo, si sia verificata una riduzione dei trasferimenti finanziari agli enti locali relativi alla gestione dei servizi in argomento e una conseguente riduzione delle retribuzioni dei lavoratori, anche soci di cooperativa;

Allo stato attuale, le risorse in favore degli enti locali per progetti di gestione di servizi bibliotecari e archivistici sono erogate dalla Regione ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. e) della L.R. 14/2006, modificato dall’art. 4, comma 9 della L.R. 1/2009 (che consente il trasferimento diretto delle risorse agli enti locali beneficiari, senza il preventivo passaggio delle risorse alle province).

L’importo dei contributi è calcolato sulla base del 90% del costo del personale, con riferimento al CCNL Federculture. Nel corso dell’anno 2009, in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione n. 50/47 del 10 novembre 2009, si è provveduto al conguaglio dei contributi sulla base dell’adeguamento contrattuale degli operatori impegnati nei progetti a seguito del rinnovo del CCNL Federculture, con effetto dal 1 ° luglio 2009.

Punto 2)
se alcuni enti locali, anziché procedere con le proroghe in attesa della definizione dei citati progetti di legge, stiano predisponendo e pubblicando nuovi bandi, tanto da determinare una pregiudizievole interruzione lavorativa ai fini della stabilizzazione del personale attualmente in servizio;

Questo aspetto è stato più volte oggetto di richiesta di chiarimenti da parte di alcuni enti locali che hanno rilevato una certa incoerenza tra le varie disposizioni normative regionali e le disposizioni nazionali sugli appalti. In particolare, recentemente, è pervenuta la richiesta del Comune di Norbello (prot. n. 5203 del 31.12.2010) alla Presidenza della Regione - Servizio Affari legali di giurisdizione amministrativa, indirizzata per conoscenza anche a questo Assessorato e alla Presidenza del Consiglio Regionale.

Sul punto, nelle more dell’approvazione definitiva del piano triennale previsto dall’art 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, la normativa regionale ha riconfermato - con l’art. 1, comma 25, della legge regionale n. 5/2009 - la proroga dei progetti di gestione dei servizi culturali in essere al 31 dicembre 2006, stabilendo una linea di continuità con un indirizzo già espresso nel corso degli anni e ribadito con le previsioni della legge regionale n. 4 del 2006, art. 23, comma 7, secondo cui “Sono conferite agli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le funzioni e le risorse relative ai servizi per la valorizzazione e la gestione dei beni museali, aree archeologiche, biblioteche e archivi di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11”.

Dunque, come espressamente previsto, oltre che dal D. Lgs. N. 42/2004 e ss.mm.ii. (in particolare agli articoli 112 e 115), dall’art. 4, comma 30 della legge regionale 1/2009 e dall’art. 28, comma 3, della legge regionale n. 2/2007, la gestione dei beni culturali, istituti e luoghi della cultura compete agli enti locali che ne hanno la disponibilità ed è, conseguentemente, attribuita agli enti locali la responsabilità stessa delle risorse finanziarie ad essi conferite per questo scopo.

Da ciò consegue che le modalità amministrative di affidamento dei progetti di gestione restano di competenza dei singoli Enti locali beneficiari dei contributi e titolari del rapporto giuridico con i soggetti esecutori, che devono provvedere, in piena autonomia, nell’ambito del quadro normativo generale, garantendo i principi generali di trasparenza, economicità ed efficacia della Pubblica Amministrazione.

Punto 3)
se intenda procedere ad una verifica della situazione ed eventualmente, sentita la Commissione consiliare competente, accelerare ogni iniziativa possibile per la trattazione organica dell’argomento oggetto dell’ordine del giorno n. 50 sopra citato;

Il Servizio beni librari nel corso del 2009-2010 ha realizzato la mappatura delle professionalità impegnate nei progetti di gestione dei servizi bibliotecari e archivistici e sulla base dei dati raccolti, all’interno del POA 2010, ha elaborato un documento contenente un’ipotesi di soluzioni normative per la stabilizzazione dei servizi e degli operatori.

Tutto il materiale sarà messo a disposizione degli organi competenti, al fine di supportare tutte le iniziative per la trattazione organica dell’argomento.