CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 479/A

Risposta scritta dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport all’interrogazione ONE COCCO Daniele Secondo - MARIANI - SALIS sulla mancata attribuzione della medaglia di presenza e indennità di missione/trasferta previste dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

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Lo scrivente Assessore informa i Consiglieri interroganti che la Commissione tecnico scientifica, in ossequio a quanto previsto dall' art. 20 comma 3 della L.R. n. 14/2006, è stata nominata dal Presidente del Consiglio Regionale, che si è avvalso dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 3 della L.R. 11/95, in data 04.11.2009. Tale nomina è pervenuta a questo Assessorato per il tramite della Presidenza della Giunta Regionale con nota n. 24198 del 23 Novembre 2009.

Sul merito delle osservazioni, si precisa che la norma di riferimento per l'attribuzione di competenze ai componenti della Commissione scientifica, è il precitato comma 3 dell'art. 20 della L.R. 14 del 20/09/2006 che testualmente recita "ai componenti della Commissione sono attribuiti le indennità e i rimborsi spese previsti dalla legge regionale n. 27 del 1987 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale)".

Dette indennità e rimborsi spese sono declinati alle lettere b) e c) dell'art. 1 della legge medesima mentre le medaglie giornaliere di presenza, si identificano con quanto previsto dalla lettera a) della precitata L.R. n. 27/1987, disposizione non esplicitamente richiamata dal succitato art. 20 della L R. 14/2006. Tale previsione normativa, al contrario, trova esplicito richiamo in altre leggi di settore che prevedono compensi a Commissioni e Comitati (es. "Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna", L.R. 17/99 art. 6 comma 3, "Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna L.R. 15/06" art. 11 comma 5, art. 20 comma 4).

In riferimento all'asserzione per cui il comma 27 dell'art. 20 della legge regionale 11/05/2006, n. 4 è "riferito e circoscritto ai soli dipendenti della Amministrazione regionale", si evidenzia che esso recita testualmente: "le indennità di missione o trasferta previste dalla legge regionale n. 27 del 1987 e da analoghe disposizioni contenute nelle leggi regionali, relative agli organi di amministrazione degli enti regionali e alle categorie di soggetti di cui alla medesima legge regionale n. 27 del 1987, sono abrogate".

Da quanto esposto ai precedenti capoversi ne consegue chiaramente che le indennità contemplate dalla lett. b) dell'art. 1 della più volte citata legge n. 27, non sono dovute ai componenti la Commissione scientifica, bensì, come sopra evidenziato, ad essi sono dovuti solo i rimborsi spese di viaggio di cui alla citata lettera c) dell'art. 1 della legge regionale n. 27 del 1987.

Con riferimento al punto 1 dell'interrogazione si informa che allo stato attuale sono state liquidate le somme relative ai rimborsi per le spese di viaggio relative all'annualità 2009 per il componente della Commissione residente in territorio extraurbano a seguito della presentazione della documentazione probatoria prevista dalla normativa vigente.

L'Assessore
Avv. Sergio Milia