CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
Risposta scritta dell'Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale all’interrogazione VARGIU - MELONI Francesco sulle anomalie del blocco delle assunzioni nella sanità sarda e sulla situazione delle graduatorie per operatore socio-sanitario (OSS).
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La Regione Sardegna, come previsto dall'art. 1 comma 174 della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) e come confermato dall'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni del 23 marzo 2005, applicabile alle Regioni a Statuto Speciale (art. 13), ha l'obbligo di garantire l'equilibrio economico finanziario del Servizio Sanitario Regionale nel suo complesso, attraverso forme di verifica trimestrale sull'andamento economico delle Aziende e l'adozione dei provvedimenti necessari per la copertura del disavanzo accertato e la riconduzione in equilibrio gestionale delle Aziende stesse.
Le leggi finanziarie successive e da ultimo la legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010) all'art. 2 comma 71, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2010/2012, ha previsto che gli enti del servizio sanitario nazionale adottino misure necessarie a garantire che le spese del personale "non superino, per ciascuno degli anni 2010-2011-2012, il corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuito dell'1,4%".
La riduzione del costo del personale rappresenta, pertanto, un indifferibile strumento per il perseguimento dell'obiettivo di contenimento del disavanzo del Servizio Sanitario.
A conferma delle necessità sopra prospettate, la legge n. 133/2008 di conversione del Decreto Legge n. 112/08 (Decreto Brunetta) all'art. 79 ha imposto alle Regioni, l'impegno alla riduzione delle spese di personale del Servizio Sanitario e la definizione di misure standard di riduzione della consistenza organica.
I suddetti vincoli di gestione e di spesa per il personale sono stati confermati dal Patto della Salute 2010-2012, approvato in sede di Conferenza Unificata, che attualmente rappresenta il principale quadro di riferimento per le politiche sanitarie regionali.
Il tetto del disavanzo strutturale degli enti del Servizio Sanitario è stato fissato, dalla normativa succitata (legge finanziaria 2010 - Patto della Salute 2010/2012) nella misura del 5% rispetto al finanziamento ordinario ed alle maggiori entrate proprie (standard dimensionale del disavanzo) ed è stato previsto che la Regione, in caso di sforamento, predisponga e dia attuazione ad un piano di rientro triennale, sottoposto a verifica annuale da parte del Ministero dell'Economia e Finanza e del Ministero della Salute.
Nelle ipotesi di mancata copertura del disavanzo sanitario da parte della Regione sottoposta al Piano di Rientro, ovvero, di disavanzo strutturale superiore alla misura standard del 5%, è previsto il blocco automatico biennale del turn over, unitamente alla nullità di tutti gli atti e contratti che violino tale disposizione.
La Regione Sardegna, già dichiarata inadempiente rispetto ai citati obblighi in sede di verifica ministeriale per l'anno 2005 e per questo vincolata alla predisposizione di un Piano di Rientro del disavanzo per il triennio successivo (2007/2009), è risultata inadempiente anche in relazione al predetto Piano in sede di verifica congiunta degli adempimenti regionali e dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2010.
Il dato di maggior incidenza è quello relativo al costo per il personale, per il quale la Regione continua, allo stato attuale, a disattendere i vincoli di spesa imposti dalla normativa vigente. I dati acquisiti dal Ministero dell'Economia in sede di verifica ministeriale, hanno rilevato che la spesa per il personale, per l'anno 2009, al netto dei rinnovi contrattuali avvenuti successivamente al 2004, è stata pari a circa 1.072 milioni di euro, a fronte di una spesa per l'anno 2004 di circa 1.028 milioni di euro. L'obiettivo di risparmio previsto e non conseguito per l'anno 2009 per la Regione Sardegna era pari a circa 14 milioni di euro.
Dal conto annuale delle Aziende Sanitarie della Sardegna, rilevato attraverso il sistema informativo NSIS del Ministero della Salute, si è evinto, per l'anno 2009, l'ulteriore aumento del personale del Servizio Sanitario Regionale da 20.252 a 21.053 unità rispetto all'anno precedente.
A motivo di un siffatto quadro economico-fìnanziario e visti anche gli obiettivi di riforma strutturale del SSR di cui alla L.R. 7 agosto 2009 n. 3, la Regione Sardegna ha l'obbligo di esercitare il proprio potere istituzionale di coordinamento, di direzione e di controllo, con il fine di contemperare le esigenze di contenimento della spesa pubblica, con quelle relative alla carenza di alcune figure professionali e di garanzia dei livelli essenziali di assistenza. Ciò è ancor più vero alla luce della legge 30 luglio 2010 n. 122 (legge di conversione del decreto legge n. 78/2010), ai sensi del quale, a decorrere dal 2011, le amministrazioni possono avvalersi di lavoro a tempo determinato, atipico o in somministrazione, nel limite del 50% della spesa dell'anno precedente per la stessa finalità (art. 9 comma 28) e possono, a partire dal 2015, disporre assunzioni a tempo indeterminato con una spesa non superiore a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente (comma 8).
La Regione Sardegna, pertanto, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/16 del 23.02.2010, conformandosi a quanto indicato dalla legislazione nazionale, ha disposto il blocco parziale del turn over del personale, nonché, la sospensione di tutti i processi di mobilità ove non accompagnati da relativa compensazione.
Per le medesime finalità ed esigenze la Regione, a partire del 2009, attraverso diversi atti direttivi, ha previsto, tra l'altro, la necessaria autorizzazione vincolante dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità per il ricorso, da parte delle aziende, a forme di lavoro temporaneo o atipico e per l'attribuzione di incarichi di struttura. Da ultimo, con la nota direttoriale n. 10652 del 12.05.2010, l'Assessorato ha vincolato le aziende al rispetto di nuove linee guida per la corretta applicazione dell'art. 15 septies del D.Lgs n. 502/1992 relativamente al conferimento di incarichi professionali.
Ciò premesso, relativamente ai singoli punti dell'interrogazione in oggetto, si significa quanto segue:
- il temporaneo blocco parziale del turn over e della mobilità, introdotto dalia DGR n. 8/16 del 2010, nasce dalla prioritaria esigenza di raggiungere gli obiettivi economico-finanziari imposti dalla normativa nazionale e comunitaria, finora disattesi, nonché dalla necessità di attendere il concreto compimento della riforma strutturale con la costituzione della Macroarea Sardegna e la definitiva attuazione degli scorpori. Tale prescrizione rappresenta, allo stato attuale, una indifferibile disposizione di direzione e di coordinamento per il contenimento della spesa per il personale cui i Direttori Generali devono attenersi.
- Per quanto concerne il ricorso alle forme di lavoro interinale, da parte delle Aziende, per far fronte alle proprie urgenze relative al personale, si precisa che lo stesso non è oggetto delle disposizioni sopra richiamate, ma in ogni caso, l'utilizzo di tale forma di lavoro viene periodicamente sottoposto al controllo dell'Assessorato alla Sanità.- Relativamente alle asserite deroghe al blocco delle assunzioni, si precisa che, in attuazione a quanto disposto dalla citata DGR n. 8/16 del 2010, l'Assessorato, a fronte di un numero elevatissimo di richieste pervenute dalle Aziende (circa 250) ha espresso il proprio nullaosta in un numero estremamente limitato di casi, vincolando comunque le Aziende al rispetto del limite percentuale imposto dal provvedimento deliberativo stesso (70% per il ruolo sanitario e per ruolo tecnico OTA-OSS, 10% per gii altri ruoli) e unicamente in ipotesi di eccezionale e comprovata necessità ed urgenza.
Il nullaosta si configura, dunque, quale atto di direzione e controllo in tutto conferente e rispettoso della citata disciplina e non rappresenta, in alcun modo, una deroga a quanto disposto dal provvedimento deliberativo in argomento.
Appare, ad ogni modo, opportuno sottolineare che un formale atto autorizzativo regionale è previsto unicamente per il ricorso a forme di lavoro temporaneo o atipico e per l'attribuzione di incarichi di struttura. Si tratta evidentemente di atti aziendali di carattere eccezionale per i quali, considerato l'esponenziale aumento dei costi che ne deriverebbero, è stata prevista l'obbligatorietà di un parere vincolante delle Regione.
La citata DGR 8/16 del 2010, invero, operando quale strumento di direzione, coordinamento e controllo e nel rispetto del principio di sussidiarietà, non ha vincolato la generalità delle assunzioni alla necessaria autorizzazione regionale, ma ha correttamente indicato un tetto percentuale entro il quale le Aziende possono discrezionalmente procedere, al fine di garantire che la copertura dei posti vacanti in pianta organica non comporti alcun aggravio economico relativamente al bilancio ordinario e si realizzi nel quadro delle economie di spesa in applicazione di quanto previsto dall'art 2 co.71 della Legge n. 191 del 30.12.2009.
Per completezza di informazione si precisa che l'Assessorato ha richiesto, a ciascuna Azienda, la trasmissione di un elenco nominativo dell'intero personale in servizio, con qualsiasi tipologia di contratto, diviso per ruolo, profilo ed eventuale posizione organizzativa. Il quadro complessivo del personale delle aziende consentirà una completa verifica dei ruoli e dei profili maggiormente carenti o, viceversa in esubero, al fine di intraprendere le azioni opportune per una riorganizzazione delle strutture e del personale, con una più attenta regolazione del turn over, secondo le necessità prospettate dalle aziende.
L'Assessore
Antonio Angelo Liori