CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
Risposta scritta dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica all’interrogazione CUCCU - CUCCA - MORICONI - SABATINI sui contributi finanziari attribuiti ai consorzi turistici con la deliberazione della Giunta regionale n. 50/22 del 21 novembre 2009.
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L'articolo 4, comma 13 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (finanziaria 2008) modifica il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 2 agosto 2005, n.12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni) secondo la formulazione di seguito riportata, consentendo ai consorzi turistici l'accesso ai fondi previsti dalla lettera e) del predetto articolo 12, anche con il solo esercizio del servizio turistico-culturale:
"4, Per il trasferimento dei fondi previsti dalla lettera e) si tiene conto esclusivamente delle funzioni esercitate in forma associata da almeno i tre quinti dei comuni che aderiscono, Non si considerano gli enti che esercitano in forma associata una sola funzione. il trasferimento è maggiore per le funzioni esercitate tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione fra gli uffici ed il personale dei comuni aderenti, I consorzi turistici costituiti tra comuni, già esistenti alla data della presente legge e dotati di proprio patrimonio, considerate le peculiari finalità istitutive, in deroga alle disposizioni di cui sopra, sono destinatari dei trasferimenti per l'esercizio integrato di funzioni anche qualora esercitino in forma associata il solo servizio turistico-culturale".Tale deroga è stata regolarmente applicata in occasione del riparto delle risorse stanziate nell'anno 2008, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 68/33 del 3 dicembre 2008, includendo tra i beneficiari del fondo e), al pari delle gestioni associate di più funzioni i consorzi turistici che esercitavano il solo servizio turistico-culturale, altrimenti destinati ad essere esclusi dalle assegnazioni.
Sempre in riferimento ai consorzi di comuni, la stessa legge regionale n. 3 del 2008, articolo 1, comma 12, prevedeva una disposizione di carattere generale che limitava nel tempo (31 dicembre 2008) l'accesso delle forme consortili ai finanziamenti per l'associazionismo comunale:
"Fino al completamento delle procedure necessarie per il trasferimento dei servizi e delle funzioni alle costituende unioni di comuni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, le risorse destinate al finanziamento delle funzioni svolte dai comuni in forma associata, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 2 agosto 2005 n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), sono assegnate ai consorzi di comuni costituiti per la gestione associata di servizi e l'esercizio associato di funzioni in cui il territorio coincida, anche parzialmente, con quello delle unioni di nuova istituzione."Il processo di razionalizzazione e semplificazione degli ambiti locali di gestione intercomunale di funzioni e servizi in atto mira, infatti, alla realizzazione di un solo livello plurifunzionale su un medesimo territorio, nell'ottica della definizione di modelli associativi stabili e necessariamente coerenti con il Piano degli ambiti ottimali, approvato con deliberazione della Giunta n. 52/2 del 15 dicembre 2006.
Pertanto, le risorse destinate al finanziamento delle funzioni svolte in forma associata per l'anno 2008, assegnate ai consorzi di comuni costituiti per la gestione unitaria di servizi e funzioni, sono state agli stessi attribuite nelle more del completamento delle procedure necessarie per il trasferimento delle attività alle costituende unioni di comuni, da attuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2008.
Con la succitata deliberazione di riparto, n.68/33 del 3 dicembre 2008, la Giunta regionale disponeva inoltre, quale atto di indirizzo generale, che per la prosecuzione delle stesse attività, ove necessario, a decorrere dal 2009 i consorzi preesistenti alle unioni di comuni potessero ricorrere ad apposite forme di convenzionamento con le unioni medesime.
Si segnala, per inciso, che l'applicazione ai consorzi dei criteri previsti dall'articolo12 della L.R. 12 del 2005, relativi ai trasferimenti per l'esercizio integrato delle funzioni, non ne ha comunque soddisfatto le aspettative, in quanto la spesa storica era in media molto superiore ai finanziamenti quantificati con la nuova disciplina. Per sopperire alla drastica riduzione dei trasferimenti, con atto n. 72/10 del 19.12.2008, la Giunta regionale, recependo le istanze degli enti, ha integrato le assegnazioni disposte attribuendo un contributo straordinario commisurato alle spese sostenute l'anno precedente, così da evitare squilibri di bilancio non ripianabili.
La combinazione delle due norme contenute nella finanziaria regionale 2008 prevedeva una prospettiva di transizione verso un modello territoriale basato prevalentemente sulla costituzione di ambiti ottimali per lo svolgimento associato di funzioni attraverso le unioni di comuni, destinate sempre più ad esercitare le funzioni dei comuni di piccola dimensione.
Sulla base di tale premessa, con deliberazione della Giunta regionale n. 50/22 del 21 novembre 2009 si è proceduto alla ripartizione, per l’anno 2009, dei finanziamenti ed incentivi per l'esercizio integrato di funzioni alle sole unioni di comuni, riservando a favore dei consorzi ancora attivi un contributo straordinario in misura pari all'assegnazione complessivamente attribuita l’anno precedente, nelle more del completamento del trasferimento delle funzioni esercitate alle unioni di comuni pertinenti per territorio.