CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
Risposta scritta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale all’interrogazione LADU sulle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di direttore di Distretto socio-sanitario presso l'Azienda sanitaria di Nuoro.
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In riferimento all'interrogazione consiliare in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite dalia ASL n. 3 di Nuoro, si rappresenta quanto segue:
A seguito del riordino del sistema sanitario regionale, con la ridefinizione degli ambiti territoriali aziendali (L.R. n. 10/2006), la ASL 3 di Nuoro, con delibera del D.G. n. 1935 del 12.12.2007, adottava definitivamente il proprio atto aziendale, con il quale, tra l'altro, veniva previsto il nuovo modello organizzativo attraverso l'individuazione e l'attivazione di una pluralità di strutture complesse e dipartimenti. A seguito del parere positivo sulla conformità dell'atto aziendale rispetto agli indirizzi regionali, espresso dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 30/38 del 20.12.2007, si è dato corso all'avvio del processo riorganizzativo attraverso l'attribuzione provvisoria degli incarichi dirigenziali. In particolare, con provvedimento del D.G. n. 331 del 7.3.2008, al fine esplicito di dare un primo avvio all'effettiva attuazione dell'atto aziendale, veniva deliberato di formalizzare gli incarichi di direttore di distretto, con decorrenza 1.4.2008, evidenziando il carattere di assoluta provvisorietà degli stessi con la precisazione che le nomine definitive avrebbero avuto luogo secondo modalità stabilite dalla vigente normativa in materia. La provvisorietà dell'incarico veniva ribadita anche nella successiva nota prot n. 4341 dell'8.10.2009, con fa quale si disponeva "la proroga di tutte le deleghe di firma di provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione, a suo tempo conferite ai Dirigenti di struttura".
Al fine di portare a compimento il processo di riorganizzazione, il Commissario Straordinario - con provvedimento n. 327 del 30.11.2009 - deliberava di conferire definitivamente gii incarichi di struttura complessa di Direttore di Distretto, attivando le procedure di legge. A tal fine indiceva "avviso di selezione per titoli e colloquio, ai sensi dell'art. 3 sexies, comma 3, D. Lgs 502/92 e successive modificazioni, per i Direttori di Distretto di Macomer, Nuoro, Sorgono e Siniscola".
L'interrogazione contesta l'illegittimità della selezione indetta con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 327 del 30.11.2009 sulla base delle seguenti considerazioni
La Commissione di valutazione risulterebbe di illegittima composizione in quanto presieduta dal Direttore Amministrativo, anziché dal Direttore Sanitario, come previsto dall'art. 15 ter del L.Lgs. 502/92 e successive modificazioni.
Al riguardo si osserva che l'art. 15 ter del D. Lgs 502/92 disciplina la composizione della Commissione, attribuendo la Presidenza al Direttore Sanitario, in relazione alla Dirigenza Sanitaria ed alle strutture complesse nell'ambito dell'area medica. Nel caso di specie, per contro, la selezione era rivolta sia al "ruolo sanitario" e sia al "ruolo professionale, tecnico ed amministrativo" per cui la relativa Commissione poteva legittimamente esser presieduta dal Direttore Amministrativo (dott. Piero Carta - deliberazione Commissariale n. 244 del 10.2.2010). Ad ogni buon conto, non pare superfluo precisare che gli altri due Componenti della Commissione risultano essere due Dirigenti Sanitari, Direttori di distretto.
La selezione sarebbe lesiva del diritto dei dirigenti in precedenza nominati a conservare l'incarico di Direttore del Distretto Sanitario, quanto meno fino al 4 marzo 2011 (incarico soggetto a verifica triennale art. 33 del CCNL 1998-2001 Dirigenza Medica).
Come sottolineato in premessa, il conferimento dell'incarico dirigenziale ha assunto, fin da principio, carattere di assoluta provvisorietà, essendo intervenuto in ragione esclusiva dell'avvio del processo riorganizzativo di cui all'atto aziendale approvato con deliberazione del D.G. n. 1935 del 12.12.2007. Nel relativo provvedimento (delibera del D.G. n. 331 del 7.3.2008) si dava espressamente atto che "le nomine definitive avranno luogo secondo modalità stabilite dalla vigente normativa in materia". Al riguardo va, inoltre, considerato che gli incarichi provvisori sono attribuibili ai sensi dell'art. 18 del CCNL del 08/06/2000 di entrambe le aree, per un periodo massimo di 6 mesi prorogabili fino a 12.
L'incarico di direttore di distretto è soggetto a verifica triennale ai sensi dell'art. 11 della Deliberazione 1935 del 12.12.2007 e art. 33 del CCNL.
Al riguardo si evidenzia che la nomina dei direttori di distretto era stata effettuata senza alcuna specifica istruttoria tesa a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dagli artt. 3 sexies e 15 del D. Lgs. n. 502/1992 e succ. mod., ribadito dalla L. 229/1999, dal D. Lgs 165 del 30.3.2001 e dal D. Lgs. 150/2009. Con l'ulteriore conseguenza che tale incarico non può neppure ritenersi soggetto a garanzie minime di durata, dal momento che le disposizioni inerenti la necessità della preventiva verifica triennale di cui all'art. 33 del C.C.N.L, si riferiscono ad affidamenti intervenuti ai sensi degli arti. 29 e segg. C.C.N.L., e dunque in base ai criteri e con le procedure sopra richiamate. Un rapporto sorto con tali peculiarità, pur giustificate da una situazione di eccezionalità, non poteva certamente precludere il completamento del processo di riorganizzazione aziendale. Processo che passa necessariamente attraverso il conferimento definitivo degli incarichi dirigenziali, per mezzo dell'unica procedura consentita dalla normativa vigente, da esplicare attraverso una procedura selettiva e di comparazione, previa pubblicazione dell'avviso. L'avviso di selezione indetto dal Commissario Straordinario (deliberazione n. 327 del 30.11.2009) per i Direttori di Distretto dì Nuoro, Macomer, Sorgono e Siniscola, pare rivestire, pertanto, carattere di assoluta legittimità.
Si asserisce infine, l'assenza di giusta causa nei provvedimenti di revoca dell'incarico dirigenziale che imporrebbe all'Azienda sanitaria il conferimento di altro incarico di pari valore (art.39 CCNL) con conseguente danno erariale (Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale della Calabria Sentenza n. 1001/2008).
Si richiama, al riguardo, la disposizione di cui all'art. 9, comma 32, del D.L. 78/2010 che testualmente recita: "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato l'art. 19, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia".
L'Assessore
Antonio Angelo Liori