CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 319/A

Risposta scritta dell'Assessore della difesa dell’ambiente all’interrogazione ARTIZZU sull'inserimento, da parte del ministero dell'ambiente, del cosiddetto "Parco nazionale del Gennargentu" nell'elenco delle aree protette nazionali.

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Si riscontra la nota prot, 15939 del 6 luglio 2010 del Servizio Affari generali e istituzionali della Presidenza, per rappresentare quanto segue.

L’elenco ufficiale delle aree protette è previsto dall’art. 5 della L.394/91, quale strumento di natura meramente ricognitiva collegato al Programma triennale delle aree protette di cui all’art. 4 della citata L. 394/91, anche al fine dell’assegnazione, alle medesime aree protette, di contributi a carico dello Stato.

Il comma 3 del medesimo articolo specifica infatti che “l'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato”, mentre il comma 2 pone in carico al Ministro dell’Ambiente la tenuta e l’aggiornamento dello stesso.

Ciò premesso, si ritiene che l’inserimento del Parco del Gennargentu nel suddetto elenco non comporti di per sé l’applicazione di norme vincolistiche.

Si fa presente, infatti, che l’art. 1, comma 573°, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che “la concreta applicazione delle misure disposte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, avviene previa intesa tra lo Stato e la Regione Sardegna nella quale si determina anche la ripartizione, tra i Comuni interessati, delle risorse finanziarie già stanziate sulla base dell’estensione delle aree soggette a vincolo. I Comuni ricadenti nell’area individuata potranno aderire all’intesa e far parte dell’area parco attraverso apposita deliberazione dei propri consigli”.

Ciò significa che fino ad un’eventuale nuova intesa Stato - Regione non si potrà applicare alcun vincolo.

Tale interpretazione è confermata dalla sentenza del TAR Sardegna n. 626/2008, preceduta dall’ordinanza della Corte Costituzionale n. 269 del 6 luglio 2006, in cui si afferma il principio che prevede non solo la stipula di una nuova intesa tra Stato e Regione Sardegna, ma subordina la partecipazione dei Comuni al parco ad una loro espressa manifestazione di volontà, demandata all’organo consiliare dell’ente locale.

Alla luce del quadro normativo indicato, considerata anche la gerarchia delle fonti del diritto, pertanto, si ribadisce che l’inclusione del parco del Gennargentu nell’elenco ufficiale delle aree protette non comporta l’applicazione di alcun vincolo.

Il Direttore Generale
Efisio Orrù