CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 313/A

Risposta scritta dell'Assessore della difesa dell’ambiente all’interrogazione RASSU sulle procedure di stabilizzazione, nell'Ente foreste, del personale turnista e dell'ex personale dalle squadre antincendio.

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L’avvio da parte dell’E.F.S. della procedura di stabilizzazione di cui alla L.R. n. 2/2007 è stato autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. 60/27 del 05.11.2008, al fine di dare attuazione ai progetti e compiti istituzionali dell’Ente in essa richiamati riassuntivamente.

A seguito della pubblicazione del bando di selezione in data 22.12.2008, la procedura si è conclusa con l’approvazione delle graduatorie definitive nel mese di novembre 2009.

Avverso la procedura selettiva sono stati proposti n. 30 ricorsi giurisdizionali, tutti respinti con l’unica eccezione di uno accolto dal TAR Sardegna con sentenza n. 97/2010, poi sospesa con ordinanza del Consiglio di Stato n. 2461/2010. Pertanto, al momento non sussistono sentenze di accoglimento produttive di effetti.

In data antecedente la sospensione degli effetti della sentenza TAR Sardegna citata, all’epoca provvisoriamente esecutiva benché non definitiva, l’Ente ha provveduto alla modifica delle graduatorie e alla sospensione delle assunzioni riguardanti tutte le posizioni condizionate dall’esito del giudizio amministrativo in corso.

Inoltre, l’Ente ha provveduto alla sospensione delle assunzioni nei Comuni che hanno rifiutato di rinnovare le concessioni.

Difatti, come altresì precisato nella sopra richiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 60/27, la procedura di stabilizzazione è giustificata dall’esigenza di assumere operai a tempo indeterminato per l’attuazione delle competenze istituzionali attribuite ex lege all’E.F.S., criterio che ha condizionato anche la ripartizione dei posti messi a bando fra le varie sedi territoriali dell’Ente e di cui all’allegato A alla deliberazione.

A riguardo, si precisa che, come sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa maggioritaria (da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione IV, del 30 novembre 2009), il superamento di una procedura selettiva pubblica non fa sorgere in capo ai vincitori un diritto soggettivo pieno all’assunzione, la quale resta subordinata alle valutazioni amministrative inerenti l’interesse pubblico che l’amministrazione è chiamata a perseguire.

Alla luce di quanto esposto, si chiarisce che l’Ente procederà tempestivamente alle assunzioni temporaneamente sospese qualora dovesse addivenire alla stipula delle convenzioni con i Comuni coinvolti per la concessione dei terreni necessari ai fini dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.