CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
Risposta scritta dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio all’interrogazione VARGIU sulle modalità di tassazione dei fondi regionali per attività di ricerca erogati nell'ambito del bando borse giovani ricercatori.
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Con riferimento all'interrogazione n. 282/A, rivolta al Presidente e all'Assessore della Programmazione, si comunica che alla stessa è stata fornita risposta con nota prot. 2914 del 6 maggio 2010 della quale si allega copia.
Il Direttore
Centro Regionale di Programmazione
Gianluca Cadeddu---------------
In merito alla richiesta in oggetto, con particolare riferimento ai seguenti quesiti:
“1- che corrisponda al vero che l’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio (Centro Regionale di Programmazione), stia assoggettando a tassazione progressiva anche la quota di contributo per la ricerca, sempre a valere sulla L.R.7/2007, che è esplicitamente destinata alla copertura delle Spese vive del progetto.
2- se esista eventualmente qualche specifica norma di legge che imponga la tassazione progressiva dei contributi delle borse di ricerca, ivi compresa la parte afferente al rimborso spese;
3- in caso contrario, non si ritenga più corretto esentare il rimborso spese dalla tassazione progressiva assoggettandolo invece all’obbligo di rendicontazione”;
questa Amministrazione ritiene esauriente produrre a riguardo il parere espresso in merito dall’Agenzia delle Entrate, in cui si precisa che:
“Nella fattispecie in esame, essendo la borsa erogata dalla Regione, e non da un’Università o Istituto di istruzione universitaria, non può essere applicata l’esenzione prevista dalla legge 389/89, né quella prevista dal D.Lgs. 257/91. Inoltre, anche l’esenzione prevista alla legge 390/91 risulta inapplicabile al caso in specie in quanto i destinatari del beneficio riceveranno i finanziamenti per svolgere attività di ricerca nell’ambito dell’università, enti e istituzioni pubbliche, presidi ospedalieri, imprese e centri di ricerca e non, come previsto dalla disposizione di esenzione, per la frequenza di corsi di diploma o di laurea universitari”.Inoltre “il rimborso forfetario in oggetto, non essendo in alcun modo collegato all’effettivo sostenimento delle spese da parte del borsista, va assimilato ai fini della tassazione, agli importi eseguiti a titolo di assegno ad personam” in quanto trattasi di cifra forfettaria e non come erroneamente individuata nell’interrogazione in oggetto di un “rimborso spese”.
Il Direttore
Gianluca Cadeddu
Da Agenzia Entrate Cagliari:
Oggetto: Rif. Vs. Richiesta parere del 17/09/2009 - Bando borse di ricerca destinate a giovani ricercatori.
L’istante ha richiesto una consulenza in merito al trattamento ai fini fiscali del bando, previsto dalla Legge Regionale 7 agosto .2007, n. 7 “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna1”, e pubblicato nel dicembre 2008, per l’assegnazione di risorse finanziarie da destinare a borse di ricerca per giovani ricercatori per l’attività di ricerca fondamentale o di base della durata di mesi 24.Ciò premesso, nel confermare che anche per la fattispecie ;in esame, sono valide le conclusioni cui la scrivente è giunta con “il parere reso in data 08/05/2009, con nota prot. n, 3082/09, si rappresenta quanto segue.
Ai fini della determinazione dell’imponibilità dei predetti finanziamenti, si richiama l’art. 50, comma 1, lettera c), del TUIR; il ‘quale comprende tra i redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente, assoggetti ad imposta sul reddito delle persone fisiche, “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”.
La Circolare del Ministero delle Finanze del 23 dicembre 1997, N. 326/E, relativamente alla qualificazione di borse di studio o assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale ha precisato che per la nozione di borsa dì studio si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l’attività di studio o di ricerca scientifica, di specializzazione, ecc, e che relativamente agli assegni premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale, oltre alle erogazioni relative ai corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione per i suddetti fini, anche quelli erogati per corsi finalizzati ad una futura, ed eventuale occupazione di lavoro.
La normative vigente prevede un elenco tassativo di borse di studio non soggette all’imposta sui redditi, come, ribadito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre 1998, N. 263/E.
La Risoluzione della Agenzia delle Entrate del 23. aprile 2009, N. 109/E, ha all’elenco le borse di studio nell’ambito del programma Socrates istituito con Decisione 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del. 14 marzo 1995, come modificata dalla Decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a 7.746,85 euro (art. 6, comma 13m della legge 1999, n.488).
Nella fattispecie in esame, essendo la borsa erogata dalla Regione, e non da un’Università o Istituto di istruzione universitaria, non può essere applicata l’esenzione prevista dalla legge 389/89, né quella prevista dal D.Lgs. 257/91.
Inoltre, anche l’esenzione prevista alla legge 390/91 risulta inapplicabile al caso in specie in quanto i destinatari del beneficio riceveranno i finanziamenti per svolgere attività di ricerca nell’ambito dell’università, enti e istituzioni pubbliche, presidi ospedalieri, imprese e centri di ricerca e non; come previsto dalla disposizione di esenzione, per la frequenza di corsi di diploma o di laurea universitari.
Tanto premesso, l’Ente erogante è tenuto ad operare, all’atto della corresponsione dell’importo previsto per il finanziamento, degli interventi in oggetto, una ritenuta d’acconto, in base al combinato disposto dal citato art. 50 del TUIR e dall’art. 24 del D.P.R. 600/73, il quale prevede che “i soggetti indicati nel comma 1 dell’art. 23 che corrispondono redditi di cui all’art. 50 del TUIR devono operare all’atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta d’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche”.
Con la Risoluzione del 12/06/2009, N. 156/E, l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente specificato che redditi di cui all’art. 50, comma 1 lett. c), del TUIR usufruiscono delle detrazioni di imposta ai sensi dell’art. 73, comma 1, del TUIR.
Dette detrazioni di imposta lorda sono stabilite in un importo pari a 1.840 euro se il reddito complessivo non supera.8.000 euro e devono essere commisurate al periodo di lavoro dell’anno.
In ogni caso la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro e, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, a 1.380 euro.
Con riferimento alla necessità di operare la ritenuta d’acconto, occorre richiamare la disciplina dettata dall’art. 32, paragrafo 1, del Regolamento CE 1260/1999, il quale dispone che “l’autorità di pagamento provvede affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima e integralmente gli importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi a cui hanno diritto. Non vengono applicate detrazioni, trattenute o altre commissioni specifiche che potrebbero ridurre gli importi predetti”. Come chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 4/08/2004, n. 108/E, la norma comunitaria citata non interviene espressamente e direttamente sulla disciplina tributaria interna e, pertanto, nessun dubbio solleva in merito alla tassazione dei contributi comunitari in argomento secondo la disciplina ordinaria in materia di imposte sui redditi.
Il problema fiscale si limita, pertanto, alle modalità di prelievo dell’imposta, atteso che la norma comunitaria dispone che l’autorità di pagamento (l’Ente erogante i finanziamenti) provvede a corrispondere ai beneficiari finali l’importo integrale dei contributi comunitari.
La stessa Risoluzione indica come “autorità di pagamento” gli organismi nazionali, regionali o locali che intervengono “per conto della Commissione” ad effettuare il trasferimento dei contributi comunitari ai beneficiari, in qualità di meri intermediari di pagamento.
Per quanto concerne il rimborso spese forfetario per le spese direttamente connesse allo svolgimento dell’attività di ricerca, occorre far riferimento all’art. 51 del TUIR, il quale al comma 5 dispone che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e assimilati i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto per trasferte fuori dal territorio comunale. Va aggiunto che, per le altre spese, anche non documentabili (es. mance, spese telefoniche, parcheggi, depositi bagagli, servizio igienico sanitari, ecc.), eventualmente sostenute dal dipendente, esiste una franchigia di non tassabilità fino all’importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevate a 25,82 euro per le trasferte all’estero; a tal fine occorre che le spese siano analiticamente attestate dal dipendente stesso.
Ogni altro eventuale rimborso di spese è assoggettato interamente a tassazione. In particolare il rimborso forfetario in oggetto, non essendo in nessun modo collegato all’effettivo sostenimento di spese da parte del borsista, va assimilato, ai fini della tassazione, agli importi eseguiti a titolo di assegno ad personam.
Alla luce di quanto esposto, si può concludere che i finanziamenti erogati nell’ambito della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7, sono assoggettati ad IRPEF (e di conseguenza grava a carico dell’Ente erogante anche l’IRAP relativa a detti importi), ad esclusione degli assegni di ricerca erogati da Università e Centri di Ricerca della Sardegna, per i quali si rinvia alla relativa disciplina.
Tuttavia, in forza del Regolamento CE 1260/1999, si ritiene che detti finanziamenti debbano essere classificati in ragione della provenienza dei fondi, Quindi, ferma restando l’assoggettabilità ad IRPEF dell’intero importo, esclusi gli. assegni di ricerca (Cfr. Ris. 109/E/2009), per quanto concerne gli obblighi del sostituto d’imposta (ex artt. 24 e 50 del TUIR), necessita un’attenta classificazione finalizzata alla individuazione della fonte di finanziamento.
Di conseguenza, sui fondi alimentati dalla Comunità Europea si ritiene non debba essere operata la ritenuta, qualora l’Ente erogante agisca in qualità di “autorità di pagamento”, vale a dire di “mero intermediario” nell’erogazione di detti fondi comunitari (Cfr. Ris.108/E2004). Ulteriore conseguenza è che dovrà essere attentamente valutata la posizione soggettiva dell’Ente erogante, al fine di determinare l’obbligo di esecuzione della ritenuta. Al contrario, non sussistono dubbi circa l’obbligo di eseguire la predetta ritenuta nella restante parte di fondi non alimentata da risorse comunitarie.
In conclusione, nell’ambito delle borse di ricerca andranno individuate preliminarmente le fonti regionali e statali, sulle quali si dovrà procedere senz’altro ad operare la ritenuta. Ulteriore analisi andrà successivamente effettuata nell’ambito delle fonti comunitarie, alfine di individuare, per ciascuna, se l’Ente erogante (la Regione Sardegna) opera in veste di “intermediario di pagamento” per conto della Commissione Europea, oppure eroga detti fondi comunitari “per proprio conto”, in qualità, a sua volta, di beneficiario finale degli stessi.
Alla luce dei precedenti di prassi citati, si ritiene che, limitatamente alla quota finanziata con fondi europei, erogata dall’Ente in qualità di mero “intermediario di pagamento”, non debba operarsi la ritenuta d’acconto dell’IRPEF. Peraltro, gli importi erogati si intendono al lordo delle imposte dovute dai beneficiari e al cui versamento gli stessi dovranno comunque assolvere in sede di dichiarazione annuale.
In merito a delle possibili soluzioni per facilitare le procedure amministrative e per favorire i candidati, visto che la materia delle agevolazioni fiscali è regolata da norme a fattispecie esclusive ed in quanto tali non suscettibili di interpretazione analogica (Cfr. Risoluzione del 2 ottobre 2000 del Ministero delle Finanze, N. 163/E),. è consigliabile operare una formulazione chiara e precisa degli importi da erogare in base alle aliquote ed alle detrazioni vigenti; una maggiore trasparenza potrebbe per esempio essere garantita dalla predisposizione, in sede di pubblicazione del bando, di un prospetto analitico che individui l’importo delle borse di studio al lordo e al netto della tassazione, distingua la quota finanziata dall’Unione Europea non soggetta a ritenute, e le restanti quote assoggettate a ritenute, nonché l’importo che sarà effettivamente erogato al borsista al netto delle ritenute d’acconto.
Il presente parere è reso da questa Agenzia, alla luce .degli elementi rappresentati e con riserva di integrazione nell’eventualità ne venissero presentati degli altri, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 3/11 del 25.01.2007 e non costituisce pronunciamento vincolante. Nel caso persistano ulteriori dubbi interpretativi potranno essere richiesti, in qualunque momento, ulteriori pareri e chiarimenti, ovvero la predisposizione di interpello presso l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 11 della Legge 27 luglio 2000 n. 212.
Il Direttore Generale
Dr. Gianluigi Giuliano