CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
Risposta scritta dell'Assessore dell'industria all'interrogazione TOCCO sulle ricadute del nuovo assetto normativo derivante dalla recente sentenza del TAR n. 246/2010, la quale ha determinato l'inabilitazione delle attività di edilizia residenziale al ricorso alle procedure di Sportello unico, ex legge regionale n. 3 del 2008.
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In relazione all'interrogazione 272/A (Tocco) sulle ricadute del nuovo assetto normativo derivante dalla recente sentenza del TAR n. 246/2010, la quale ha determinato l'inabilitazione delle attività di edilizia residenziale al ricorso alle procedure di Sportello Unico ex L.R. 3/2008, si rappresenta quanto segue.
In relazione al primo punto, nel quale si chiede se si sia preso atto delle modifiche all'applicazione della Legge regionale n. 3 del 2008 apportate dalla recente sentenza del TAR n. 246/2010, si comunica che si è già provveduto a pubblicare sul BURAS del 27 marzo 2010 un avviso di parziale annullamento dell'Allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale 22/1 dei 11.04.2008 contente il seguente testo:
"Si comunica che, con Sentenza n. 246 del 2010, il TAR Sardegna ha annullato l'art. 1 comma 2 dell'Allegato alla Deliberazione di Giunta Ragionale 22/1 del 11.04.2008 "Circolare Applicativa dell'art. 1, commi 16-32, della L.R. 3/2008 - Sportello Unico per le Attività Produttive: semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi" limitatamente alla parte in cui estende la disciplina SUAP alle attività di edilizia ad uso residenziale".
Inoltre, l'Assessorato dell'Industria ha provveduto a pubblicare (12 marzo 2010) la notizia inerente la sentenza del TAR sia sul sito www.sardegnasuap.it, - portale regionale di riferimento per tutti gli Sportelli Unici regionali nonché per imprenditori e progettisti che vi accedono quotidianamente per scaricare la modulistica unificata - che sulla intranet dedicata alle Pubbliche Amministrazioni che intervengono nel procedimento unico (http://intranet.sardegnasuap.it/login.aspx).
Per quanto infatti si ritenga che la circolare applicativa dell'art.1, commi 16-32, della L.R. 3/2008 sia esplicativa della norma è non estensiva della stessa - come invece ha ritenuto il TAR Sardegna con la Sentenza n.246/2010 - è pur vero che i titoli abilitativi maturati a seguito della presentazione di una pratica di edilizia residenziale presso il SUAP sarebbero a serio rischio di annullamento in sede giurisdizionale, considerato che il TAR non potrebbe non considerare il precedente creato dalla suddetta sentenza.
In relazione al secondo quesito, e cioè se sia stata fatta una valutazione in termini di ricaduta diretta sul settore dell'edilizia residenziale e, indirettamente, sul complessivo sistema economico regionale, ivi compresi i livelli occupazionali, si rappresenta quanto segue.
Si evidenzia che la L.R. 3/2008 ha voluto introdurre l'autocertificazione come modello preferenziale per l'avvio delle attività produttive: le fasi della presentazione delle istanze al SUAP da parte dell'imprenditore e della gestione della stessa da parte della P.A. sono state ripensate in un'ottica di semplificazione, al fine di ridurre fortemente i tempi, introdurre procedure semplificate e ridurre drasticamente la discrezionalità amministrativa.
L'applicazione della L.R. 3/2008 ha posto la Sardegna, che nel passato spesso è stata annoverata come "fanalino di coda" in materia di semplificazione amministrativa, tra le Regioni più innovative non solo nel panorama nazionale, ma anche a livello europeo, come dimostrato dalla menzione come buona pratica di snellimento amministrativo agli European Enterprise Awards nel maggio 2009 e dalla successiva richiesta di presentazione del progetto da parte della Commissione Europea nell'ambito della rete degli "National Start-up Co-ordinators" nel settembre 2009.
Si è pienamente coscienti della ricaduta in termini di allungamento dei tempi autorizzativi e di diminuzione dell'efficacia e della trasparenza dell'azione amministrativa causata della sentenza del TAR: gli imprenditori edili dovranno seguire la vecchia procedura che prevede il rilascio del permesso di costruire e la richiesta di autorizzazioni ai singoli enti competenti senza avere un unico punto di accesso (il SUAP) e i tempi contingentati previsti dalla L.R. 3/2008.
Di fatto tale sentenza sancisce il ritorno - per i soli imprenditori edili - alla situazione ante L.R. 3/2008, caratterizzata dall'incertezza del procedimento amministrativo e dalla sua forte discrezionalità, con un conseguente aumento dei costi per le imprese sarde difficilmente sostenibile in un momento di forte crisi come quello attuale.
In relazione, infine, al terzo quesito, e cioè se sia attualmente allo studio una norma di legge tesa, a ripristinare la situazione ante sentenza TAR n. 246/2010 e a fugare retroattivamente ogni incertezza giuridica circa le procedure in corso ed i provvedimenti già emanati con la procedura oggetto di annullamento da parte del Tribunale amministrativo, si evidenzia quanto segue.
L'Assessorato dell'Industria considera legittimo ritenere che anche le imprese edilizie rientrino nel campo applicativo della L.R. 3/2008, art. 1 commi 16-32, in quanto non v'è dubbio che esse siano funzionalmente organizzate per la produzione di beni e di servizi con carattere di professionalità e economicità. Perciò, a nulla rileva l'oggetto specifico dell'attività delle imprese edili posto che la definizione normativa dell'impresa non è ancorata alla tipologia di bene o di servizio che intende produrre con la propria organizzazione imprenditoriale.
In base alle considerazioni di cui sopra, la Giunta regionale, con Delibera n. 18/8 del 2010 ha approvato il Disegno di legge concernente "Interpretazione autentica delle disposizioni relative allo Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP)" in modo che venga chiarita dallo stesso Consiglio regionale l'esatta "volontà del legislatore".
La norma predisposta ha la finalità di chiarire meglio l'ampiezza della definizione del termine "attività economiche e produttive di beni e servizi" già contenuto nell'articolo 1 comma 16 della L.R. 3/2008, espletando che in esso vi rientra anche l'edilizia ad uso residenziale. Tale legge - interpretativa e non innovativa - avrebbe valore retroattivo, dispiegherebbe i suoi effetti ex tunc, dal momento in cui la L.R. 3/2008 è entrata in vigore, e non solamente ex nunc, scongiurando quindi il rischio di annullamento dei provvedimenti già emanati dai SUAP a opera del TAR.
l’Assessore dell'industria
Sandro Angioni