CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 205/A

Risposta scritta dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport all'interrogazione BRUNO - CUCCU - MELONI Valerio - SOLINAS Antonio sulla necessità di cambiare le norme discriminatorie introdotte nel nuovo bando per gli assegni di merito della Regione Sardegna.

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Con riferimento all'Interrogazione n. 205/A, presentata dai Consiglieri On.li Bruno Mario, Cuccu Giuseppe, Meloni Valerio, Solinas Antonio, l'Assessore precisa quanto segue.

In data 31/12/2009 è stato pubblicato il "Bando per l'attribuzione di assegni di merito - Interventi anno 2009" -, il quale contemplava la Delibera di Giunta Regionale n. 34/28 dei 20.07.2009 tra i suoi presupposti normativi.

Detta Delibera definisce le seguenti tipologie di soggetti beneficiari:
    a) giovani studenti, residenti in Sardegna o figli di genitori residenti in Sardegna da almeno cinque anni, diplomati nell'anno scolastico 2008/2009 con votazione non inferiore a 85/100, che per l'anno accademico 2009/2010 si iscrivano alla prima annualità di un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o laurea specialistica a ciclo unico, nelle Università del territorio nazionale;
    b) giovani studenti, residenti in Sardegna o figli di genitori residenti in Sardegna da almeno cinque anni, laureatisi nell'anno accademico 2007/2008 con votazione non inferiore a 100/110, iscritti nell'anno accademico 2008/2009 alla prima annualità di un corso di laurea magistrale o laurea specialistica presso nelle Università del territorio nazionale;
    c) giovani studenti, residenti in Sardegna o figli di genitori residenti in Sardegna da almeno cinque anni, che frequentano una qualunque annualità dei corsi di cui alle precedenti lett. a) e b), iscritti in corso all'anno accademico 2008/2009 con Crediti Formativi Universitari (CFU) acquisiti per almeno il 70% entro il 30 settembre dell'anno solare successivo a quello di iscrizione (es. 30 settembre 2009) con voto medio non inferiore a 27/30".

Si sottolinea quindi la necessità di individuare, come soggetti beneficiari degli assegni di merito, "giovani studenti".

Tale necessità è tanto più stringente se si considera che, non ponendo il primo bando assegni di merito alcun limite di età, l'attribuzione di tale beneficio è andata spesso a favore persone con un'età elevata e già in possesso di una occupazione e di una conseguente remunerazione.

Il calcolo alla base dell'individuazione dei limiti di età ha supposto che a ciascuno studente potesse essere concesso un ritardo non superiore ai due anni nel conseguimento del titolo.

Con riferimento al criterio della media aritmetica, in luogo della media ponderata, si precisa che è stato adottato perché rispondente alla necessità di non discriminare quegli studenti che, in quanto iscritti a corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, sostengono ancora gli esami in annualità, senza la previsione dei crediti formativi (CFU).

Inoltre si precisa che, per quanto concerne il "Bando per l'attribuzione di assegni di merito a studenti diplomati nel 2007/2008 ed iscritti, all'università nell'anno accademico 2008/2009, la fonte impiegata per il finanziamento dello stesso (in quanto risorse relative al POR 2000-2006) non consente la cumulabilità con altre borse di studio.

La procedura attivata dall'Assessorato, che consente agli studenti, esclusi per il possesso di altre borse di studio, di essere reinseriti in graduatoria, previa la rinuncia al beneficio già ottenuto, è stata attivata per consentire agli studenti in possesso dei requisiti di ammissibilità per entrambi i contributi, di poter scegliere tra quello di importo maggiore.

l'Assessore
Maria Lucia Baire