CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 171/A

Risposta scritta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione all’interrogazione CAPELLI - BIANCAREDDU - MILIA - OBINU - STERI sulla illegittimità della determinazione n. 120/2009 del 3 novembre 2009, assunta dal commissario straordinario dell'Agenzia LAORE.

***************

Con riferimento alla problematica in oggetto si rappresenta quanto segue.

Il commissario è qualificabile come sostituto temporaneo degli organi istituzionali di un ente pubblico, munito di poteri di gestione provvisoria che si sostanziano nell'esercitare le sole funzioni di ordinaria amministrazione, non potendo ovviamente determinare indirizzi ed atti di programmazione.

Il commissario straordinario in qualità di direttore dell'agenzia Laore ha adottato la determinazione n. 116 del 29 ottobre 2009, operando secondo quanto disposto dall'art. 24 lett. h della L.R. 31/98 che prevede, tra i compiti del direttore generale, l'adozione degli atti di competenza inerenti all'organizzazione e alla gestione del personale e, nel rispetto dei contratti collettivi, provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori per quanto di competenza: tutte attività di ordinaria gestione che assicurano la continuità nel funzionamento dell'ente.

Ancora si evidenzia che le determinazioni in oggetto sono state adottate rispettando quanto stabilito dalla stessa Giunta Regionale con le delibere n. 4/24 del 10 febbraio 2005 e n. 34/33 del 20 luglio 2009.

Si ricorda peraltro che il presupposto della dichiarata illegittimità dell'atto di attribuzione dei suddetti incarichi, l'art. 27 del CCRL sottoscritto il 6 dicembre 2005 rubricato "Gestione dei fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione", è stato abrogato definitivamente dall'art. 34 del CCRL sottoscritto in data 8 ottobre 2008.

Si rileva, infine, che il raggiungimento di un "qualsivoglia risultato" è elemento caratterizzante i gruppi di lavoro e non gli incarichi incentivanti, per i quali, invece, è sufficiente la determinazione dell'oggetto dell'incarico con la descrizione dell''attività da svolgere. L'incentivo economico, infatti, si percepisce in seguito al corretto e profìcuo svolgimento dell'attività specifica indicata come oggetto dell'incarico e non al verificarsi di un determinato risultato.

Concludendo si ritiene che non sussistano elementi che giustifichino iniziative di ordine politico.

l'Assessore
Maria Paola Corona