CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 114/A

Risposta scritta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica all’interrogazione SANJUST sulle problematiche inerenti i dipendenti dell'amministrazione provinciale di Cagliari ritenuti in esubero e trasferitisi, a fronte di incentivi economici, nelle province di nuova istituzione di Carbonia-Iglesias e Villacidro-Sanluri.

***************

Si riscontra la nota prot.n.5342 del 23.09.2009 di codesto Ufficio di Gabinetto e, in ordine alla interrogazione in oggetto, si forniscono di seguito utili elementi di risposta.

Come ricordato nelle premesse dell’interrogazione dall’On. Consigliere Sanjust, la legge regionale n. 4 dell’11 maggio 2006 all’art. 20 commi 30, 31 e 32¹, al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni del comma 1 art. 11 della legge regionale n. 4 del 1997², come sostituito dall’art. 5 della legge regionale 1 luglio 2002 n. 10, ha autorizzato l’Amministrazione regionale a concedere contributi a favore delle province che, sulla base di intese sottoscritte entro il 31 dicembre del 2006, dispongano il trasferimento di personale a favore delle province di nuova istituzione, stanziando per lo stesso anno 2006 la somma di 2 milioni di euro.

La ratio ispiratrice delle norme citate e delle connesse deliberazioni della Giunta regionale di cui si dirà, va infatti ricercata nel voler dare impulso e piena attuazione al comma 1 dell’art. 11 della citata legge n.4 del 1997, considerato il notevole lasso di tempo trascorso dalla sua entrata in vigore.

In attuazione di tale disposto normativo la Giunta regionale, con deliberazione n. 54/15 del 28 dicembre 2006, ha ripartito tale stanziamento a favore delle province preesistenti in proporzione al territorio e alla popolazione ceduti alle nuove province, ad eccezione di Oristano che a seguito dell’avvenuta ridelimitazione amplia i propri confini territoriali, nel rispetto dei canoni fissati dal citato art. 11 della legge regionale 2 gennaio 1997, n.4; contestualmente, ne ha subordinato l’erogazione, in ossequio al disposto normativo di cui al comma 30 dell’art. 20 più sopra richiamato, ad ulteriore e successiva deliberazione della medesima Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, di concerto con l’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

Quest’ultima, con numero 15/29, è intervenuta il 19 aprile 2007 e dà conto dell’intesa definitiva alla quale sono pervenute le otto province sarde che, avvalendosi dell’Unione delle province, hanno formulato una proposta unitaria diretta ad agevolare l’acquisizione da parte delle province di nuova istituzione di una adeguata dotazione organica attingendo dalle province originarie.

L’intesa sopra citata traccia una ipotesi di percorso per la individuazione dei criteri di determinazione della pianta organica teorica di tutte le province utilizzando i parametri della popolazione e del territorio, con l’obiettivo finale di mantenere costante la dotazione organica complessiva, ovvero a cosiddetto “costo zero” e nel contempo ha analizzato e posto in evidenza diversi aspetti legati all’applicazione di tale procedimento sotto il profilo dell’adeguatezza e dell’autonomia delle province, della riluttanza del personale a trasferirsi, dei ruoli in organico destinati ad aumentare perché non divisibili.

Sulla base dei contenuti di tale intesa, pertanto, ai fini dell’erogazione delle risorse stanziate, la Giunta ha ritenuto di richiedere alle province destinatarie delle stesse la formulazione di un programma per l’utilizzo dei budget destinati ed ha, altresì, indicato dei criteri di massima quali: improntare il piano di utilizzo dei finanziamenti alla riduzione degli esuberi rispetto ai posti vacanti nelle piante organiche delle nuove province, anche attraverso incentivi volti a favorirli laddove tale disponibilità non esista; la corresponsione di una indennità di trasferimento pari a quattro mensilità di retribuzione; la previsione di contributi a destinazione vincolata per la formazione e riqualificazione del personale transitato ed infine la destinazione di risorse per la realizzazione di progetti di produttività diretti a stabilizzare la pianta organica senza nuove assunzioni fatta salva la mobilità tra enti.

Il Servizio Enti Locali della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, acquisiti i programmi di cui sopra, tra cui anche quello della provincia di Cagliari³, ritenendoli coerenti ai contenuti dell’intesa a suo tempo sottoscritta dalle otto province sarde nonché conformi ai contenuti e ai criteri di massima indicati dalla deliberazione n. 15/29 del 19 aprile 2007 (che discendevano, sostanzialmente, dalla medesima intesa) ha proceduto conseguentemente all’ erogazione dei medesimi.

L'Assessore
Gabriele Asunis

-------

note

¹ Legge regionale 11 maggio 2006 n. 4 – Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo.
Art. 20 - Contrattazione collettiva, contenimento della spesa e razionalizzazione in materia di personale.
30. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle province che, sulla base di intese sottoscritte entro il 31 dicembre 2006, dispongano il trasferimento di personale a favore delle province di nuova istituzione. A tal fine è autorizzata, nello stesso anno, la spesa di euro 2.000.000 (UPB S04.019).
31. Su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, di concerto con l'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, la Giunta regionale definisce i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 30 che le province interessate possono destinare ad incentivare i trasferimenti di personale.
32. All'atto del trasferimento del personale, le province provvedono alla revisione delle rispettive dotazioni organiche, assumendo a riferimento gli attuali ambiti territoriali e i criteri di contenimento e razionalizzazione della spesa, e comunque portando in detrazione i posti già occupati dal personale trasferito.

² Legge regionale n. 4 del 1997 Art. 11 Comma 1 “Le province preesistenti, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti, conferiscono a quelle di nuova istituzione il personale, i beni, gli strumenti operativi e le risorse finanziarie adeguati” così modificato dall’art. 5 della legge regionale 1 luglio 2002 n.10: “Le province preesistenti e quelle ridelimitate devono garantire alle nuove, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti, il personale, i beni, gli strumenti operativi e le risorse finanziarie adeguati”.

³ Contrariamente a quanto sostenuto al punto 3) dell’interrogazione il programma per l’utilizzo delle risorse non è stato previsto dalla legge, ma è stato previsto dalla deliberazione n. 15/29 del 19 aprile del 2007 e lo stesso è stato acquisito dall’amministrazione regionale prima dell’erogazione dei finanziamenti.
(Delibera della Giunta provinciale di Nuoro n. 79 del 07.05.2007; Delibera della Giunta prov di Sassari n. 8 del 15.01.2008; Delibera della Giunta prov. di Cagliari n. 301 del 11.09.2007)