CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 95/A

Risposta scritta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale all’interrogazione VARGIU sulla legittimità dell'attribuzione di incarichi alla ASL 6 di Sanluri.

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Con riferimento all'interrogazione in oggetto si allega la nota n. 13128 del 25.9.2009 trasmessa dal Direttore Generale dell'Azienda ASL n. 6 di Sanluri con la quale fornisce gli elementi di risposta al punto 1).

Mentre per quanto concerne il punto n. 2 dell'interrogazione in oggetto, si precisa che l'Assessorato è stato sommariamente informato circa la necessità di provvedere alla nomina dell'incarico temporaneo di direttore del dipartimento amministrativo come da nota dell'ASL n. 6, n. 4518/2009 che si allega alla presente.

Tuttavia, secondo quanto previsto dall'art. 43, punto 11, dell'Atto aziendale dell'ASL n. 6 di Sanluri, si è ritenuto di dovere accordare la proroga in questione perché la mancata riconferma del relativo incarico (e quindi il ricorso alla nomina di soggetto diverso da quello attualmente in carica), poteva avvenire solo se, dopo i primi sei mesi di avvio del dipartimento, quest'ultimo non fosse ancora in condizioni di funzionare; di conseguenza, dato che l'Assessorato non ha avuto alcuna notizia circa un mancato funzionamento del dipartimento durante il periodo in esame, si è ritenuto opportuno accordare la facoltà di prorogarne l'affidamento dell'incarico.

L'Assessore
Antonio Angelo Liori

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ASL - Sanluri

Riscontro interrogazione consiliare n° 95/A del 07.08.2009

In riscontro alle osservazioni contenute nell'interrogazione n. 95/A del 07.08.2009 presentata dal Consigliere Vargiu si specifica quanto segue:

La proroga dell'incarico temporaneo di direzione del Dipartimento Amministrativo dell'ASL di Sanluri, disposta con deliberazione n. 675 del 13.05.2009, risulta assolutamente corretta sia sul piano della legittimità che su quello dell'opportunità oltreché coerente con le disposizioni contenute nell'Atto Aziendale.

Relativamente alla legittimità del provvedimento:

Con la citata deliberazione si è prorogato l'incarico, conferito a tempo determinato per sei mesi, per il periodo strettamente necessario alla nomina in via definitiva del Direttore del Dipartimento.

Le osservazioni contenute nell'interrogazione consiliare che si riscontra rileverebbero una illegittimità del citato provvedimento di proroga mettendo lo stesso in relazione con quanto disposto dall'art. 43 dell'Atto Aziendale che, al punto 11, dispone "se dopo quésto tentativo (i primi sei mesi di avvio) il dipartimento non può ancora funzionare secondo le previsioni dalla L.R. 10/2006, il direttore generale proceda ad una seconda nomina, escludendo il precedente responsabile".

La citata previsione contenuta nel punto 11 dell'Atto Aziendale (il quale Atto è bene ricordare è provvedimento predisposto e adottato dal Direttore Generale) è stata volutamente elaborata con la finalità di riservare in capo al Direttore generale uno strumento forte che gli permettesse di nominare un nuovo capo dipartimento nelle ipotesi in cui, decorsi i primi sei mesi di avvio, "il dipartimento non può ancora funzionare".

Ripercorrendo pertanto il contenuto e la "ratio" della disposizione contenuta nel punto 11 dell'articolo 43 dell'A.A. si evince che:

a) La regola è posta quale prerogativa propria del direttore generale ed a salvaguardia delle sue scelte in relazione all'incarico di capo dipartimento conferito;

b) La condizione perché il direttore generale possa legittimamente esercitare tale prerogativa è chiaramente individuata dall'A.A. nell'ipotesi di "non funzionamento del dipartimento".

Ora, la motivazione contenuta nella deliberazione n. 675/2009 di proroga dell'incarico di capo dipartimento oltre il periodo dei primi sei mesi si fonda su un presupposto (il funzionamento del dipartimento) che è l'esatto contrario del presupposto (mancato funzionamento) previsto dall'AA. all'Art. 43 per la non riconferma del capo dipartimento.

Più precisamente la motivazione della proroga contenuta nella deliberazione 675/2009, nel fare riferimento in maniera chiara al "mantenimento della funzionalità acquisita", riconosce che il dipartimento non solo "funziona'' ma che proprio per non interrompere tale funzionamento ed assicurarne la continuità si reputa opportuno e necessario procedere alla proroga dell'incarico.

Relativamente all'opportunità del provvedimento:

L'opportunità della proroga deriva direttamente dalla necessità di veder assicurata la continuità della funzionalità del dipartimento e non interrompere le procedure, allora già avviate ed in fase di conclusione, di formazione del regolamento di dipartimento e di costituzione del relativo Consiglio.

In tale situazione gli interessi dell'amministrazione che il direttore generale è tenuto ad assicurare potevano essere salvaguardati unicamente con un provvedimento analogo a quello che è stato adottato.

Preme da ultimo evidenziare e chiarire, come richiesto dall'interrogazione che si riscontra, che l'istanza presentata alla Regione per essere autorizzati alla proroga conteneva correttamente tutti gli elementi che legittimavano il provvedimento, essendo specificato che la proroga risultava necessaria "al fine di garantire al dipartimento il mantenimento dalle funzionalità acquisita dal momento delta sua attivazione nonché di concludere celermente la fasi di formalizzazione del regolamento attuativo e costituzione dal Consiglio di Dipartimento."

Il Direttore Generale
Dr.ssa Savina Ortu

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Direzione generale della sanità

Oggetto: Direttiva del Presidente della Giunta Regionale n° 601 del 09.03.2009 - autorizzazione preventiva nota n° 4518 del 03.04.2009

Con riferimento alla nota in oggetto, riguardante l'affidamento, in regime di proroga, di un incarico di direttore di dipartimento amministrativo, si esprime parere favorevole a che, codesta Direzione Generale, prosegua nello svolgimento del relativo procedimento fino alla nomina dell'effettivo avente titolo.

Al riguardo corre l'obbligo di precisare che l'acquisizione di personale graverà sul bilancio ASL relativo all'anno 2009 e andrà comunque imputata nel quadro delle economie di spesa da realizzarsi per il 2008, previste dall'art. 1, comma 565, L 27 12 2006, n. 196 (legge Finanziaria 2007).

Il Direttore Generale f.f.
Donatella Campus

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ASL - Sanluri

Oggetto: Richiesta autorizzazione proroga incarico temporaneo di direttore di dipartimento amministrativo

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla nota prot. n° 601 del 09.03.2009, acquisita agli atti di questa ASL con prot. n° 3113 del 09.03.2009, con la presente si chiede l'autorizzazione a prorogare l'incarico temporaneo di direttore del dipartimento amministrativo di questa ASL.

L'incarico temporaneo già conferito necessita di proroga al fine di garantire al dipartimento il mantenimento della funzionalità acquisita dal momento della sua attivazione nonché di concludere celermente le fasi della formalizzazione del regolamento attuativo e costituzione del consiglio di dipartimento.

Si precisa che la proroga dell'incarico temporaneo è richiesto fino alla nomina definitiva del Direttore del Dipartimento in oggetto.

In attesa di riscontro, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti

Il Direttore Generale
Dr.ssa Savina Ortu