CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 80/A

Risposta scritta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale all’interrogazione LOCCI - DIANA Mario sulle problematiche inerenti la nomina di direttore dell'Unità operativa complessa di neurochirurgia.

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Con riferimento all'interrogazione in oggetto si allega la nota della Direzione Amministrativo dell'Azienda ospedaliera Brotzu di Cagliari con la quale fornisce gli elementi di risposta ai punti 1) e 2).

Mentre per quanto concerne il punto n. 3 dell'interrogazione in oggetto, lo scrivente Ufficio ritiene che competa alla Giunta Regionale sia la nomina sia la revoca degli incarichi di direttore generale delle aziende sanitarie. Al riguardo è tuttavia opportuno precisare che devono mantenersi separati il profilo della individuazione del soggetto destinatario della nomina (il cui presupposto è la deliberazione di giunta) da quelli della costituzione, modificazione e estinzione del rapporto di lavoro autonomo vero e proprio (il cui presupposto è la stipula del contratto d'opera intellettuale fondato sull'intuitus personae riferibile al nominativo indicato nella deliberazione di nomina).

Per conseguenza, le controversie relative al rapporto di lavoro instauratosi con l'Amministrazione "...rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, fatta eccezione soltanto per quelle che riguardano la nomina e la mancata conferma nell'incarico di direttore generale, a seguito della verifica annuale dei risultati gestionali ottenuti (.)".

Ogni altro tipo di controversia (inclusa la valutazione dei motivi di risoluzione del contratto) riguardante la decadenza "...dall'incarico di direttore generale per gravi motivi, per violazione di legge e dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria (.)" poiché "...coinvolge posizioni di diritto soggettivo."

Quindi, la valutazione dell'operato del direttore generale di un'azienda sanitaria (a parte il raggiungimento degli obiettivi di mandato) deve essere condotta avendo riguardo ai principi privatistici che regolano il relativo rapporto di lavoro, il quale può essere risolto qualora ricorrano i motivi specificati nell'art. 10, comma 5, L.R. 10/2006, e precisamente:

    a) Gravi motivi. Possono definirsi tali le specifiche inadempienze, valutabili nell'ambito del rapporto paritetico esistente tra Amministrazione e soggetto privato, senza possibilità di apprezzamento discrezionale: i gravi motivi possono essere ricondotti alle ipotesi che precludono al candidato la possibilità di rivestire la carica di direttore generale di azienda sanitaria.

    b) Violazioni di leggi: insieme a incompetenza relativa e eccesso di potere, uno dei tre tipi di vizi di legittimità dell'atto amministrativo.

    c) Violazione del principio di buon andamento ["Obbligo a che i funzionari amministrativi e, più in generale per tutti gli agenti dell'amministrazione pubblica, di svolgere la propria attività secondo le modalità più idonee e opportune al fine di conferire efficacia, efficienza, speditezza e economicità dell'azione amministrativa, con il minore sacrificio degli interessi particolari dei singoli." (Resta)], e di imparzialità dell'amministrazione ["l'attività che la pubblica amministrazione svolge deve essere rispettosa della giustizia, sia nel tener conto degli interessi dei singoli in relazione a quelli dell'amministrazione, sia nel valutare gli interessi dei soggetti a essa estranei, ma coinvolti dalla sua azione." Cfr. voce "Attività amministrativa" - Enciclopedia del Diritto De Agostini Professionale].

L'Assessore
Antonio Angelo Liori

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Azienda Ospedaliera Brotzu

Oggetto: Consiglio Regionale della Sardegna. Interrogazione n. 80/A (Locci- Diana Mario). Vs. Nota Prot. 15283 del 28/07/2009.

Riscontriamo la VS. Prot 15283 del 28/07/2009 e in relazione al contenuto dell'interpellanza di cui all'oggetto significhiamo quanto segue:

Con delibera n. 1210 del 28 Giugno 2005 l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu provvedeva all'indizione della selezione volta al conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore della SC Neurochirurgia ai sensi dell'art. 15 ter D. Lgs. 502/1992.

Con successiva delibera n. 1533 del 05/08/2005 l'Azienda conferiva al Dr. Umberto Godano incarico dì Direttore della SC ai sensi dell'art 15 septies D. Lgs. 502/1992.

Con delibera n. 1554 dell'11 agosto 2005 revocava la delibera n. 1210 del 28 giugno 2005.

In data 19/09/2005 veniva notificato all'Azienda Ospedaliera G. Brotzu ricorso straordinario al Presidente della Repubblica su istanza del Dr. Giancarlo Nurchi, volto ad ottenere l'annullamento della delibera n. 1533 del 05 agosto 2005 con la quale era stato conferito l'incarico ex art. 15 septies al Dr. Umberto Godano, e di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale ivi compreso il provvedimento di revoca della delibera n. 1210 del 28 giugno 2005 con la quale era stata indetta selezione pubblica per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore SC Neurochirurgia.

Durante la pendenza di detto ricorso l'incarico del Dr. Umberto Godano veniva "rinnovato" con le seguenti delibere.

    1. Delibera n. 3070 del 28/12/2007 avente ad oggetto Rinnovo incarico ex art. 15 septies D. Lgs. 502/1992 Dr. Umberto Godano. Detto rinnovo era inizialmente fissato in anni due.
    2. Delibera n. 609 del 31/03/2008 con la quale veniva disposta la parziale modifica della delibera n. 3070 del 28/12/2007 nella parte relativa alla durata del rinnovo che veniva fissato non più in anni due bensì in anni tre di guisa che lo stesso verrà a scadere il 19/09/2010.

Con decisione assunta nelle forme del DPR in data 18/05/2009 è stato accolto il ricorso proposto dal Dr. Giancarlo Nurchi con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

A fronte di detta decisione, l'Azienda, al fine di evitare che le questioni giuridiche potessero risolversi in un nocumento per la salute degli utenti, al solo scopo di garantire continuità nella direzione della Struttura, decise, nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale di confermare l'incarico al Dr. Godano fondandolo sul contratto stipulato in data 19/09/2007. Tutto ciò veniva comunicato al Dr. Godano con Nota Prot. 19508 del 20/06/2009 a firma del Dr. Giorgio Sorrentino.

L'Azienda si è determinata in tal senso sulla base della circostanza che dalla decisione del ricorso conseguono automaticamente solo i seguenti effetti:

    1. Reviviscenza della delibera n. 1210 del 25 giugno 2005 di indizione della selezione quinquennale per Direttore SC Neurochirurgia.
    2. Caducazione con efficacia ex tunc dell delibera n. 1533 del 05/08/2005.

Per contro la decisione non si è pronunciata direttamente sui provvedimenti con i quali è stato disposto il rinnovo dell'incarico, ovvero sulle delibere nn. 3070 del 28/12/2007 e 609 del 31/03/2008. Sebbene tra queste due e la delibera n. 1533 del 05/08/2005 possa ritenersi sussistente un rapporto di presupposizione tale per cui l'annullamento della prima determina una illegittimità ad effetto viziante delle seconde che divengono invalide per vizio di invalidità derivata, comunque le stesse non possono ritenersi automaticamente caducate. Stesso discorso vale per il contratto di diritto privato stipulato in data 19/09/2007, su cui si fonda la conferma nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale.

Si aggiunge infine che l'Azienda è ben consapevole del fatto che le due delibere di rinnovo siano comunque affette da invalidità derivata ed infatti con distinti provvedimenti ha per un verso riavviato il procedimento di selezione e per altro ha avviato il procedimento di annullamento dei rinnovi degli incarichi.

• Delibera n. 1715 del 24/07/2009 con la quale si da atto del contenuto della decisione e si riavvia il procedimento di selezione indetto con delibera n. 1210 del 25 giugno 2005.
• Delibera n. 1716 del 24/07/2009 con la quale in ottemperanza al contenuto della stessa si da atto della caducazione dell'incarico conferito al Dr. Umberto Godano con delibera 1533 del 05/08/2005 nonché dell'invalidità derivata delle delibere di rinnovo avviando contestualmente il procedimento di annullamento delle stesse.

Con la presente si rappresenta peraltro a Codesto Assessorato che la selezione indetta non fu mai pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale tale per cui si rende necessario provvedere a detto adempimento. Pur tuttavia essendo oramai decorsi ben quattro anni dalla indizione della selezione sarebbe forse opportuno verificare la conformità del bando alla vigente normativa in materia concorsuale prima di procedere alla pubblicazione sulla Gazzetta. A tal fine si attendono Vs. determinazioni in tal senso.

A disposizione per ogni chiarimento porgo distinti saluti.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Maria Cristina Mancini