CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 74/A

Risposta scritta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale all’interrogazione DIANA Giampaolo sulla selezione pubblica inerente il conferimento della carica di direttore della Struttura complessa di nefrologia dell'Azienda ospedaliera G. Brotzu.

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Con riferimento alla interrogazione in oggetto si fa presente quanto segue.

Punto 1) Il comma 2 dell'art. 15-ter del d.lgs 502/1992 e s.m.i. dispone che: "L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita commissione.... La commissione, nominata dal direttore generale, è composta dal direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno individuato dal direttore generale e uno dal Collegio di direzione". E' di tutta evidenza che per espresso dettato normativo la competenza in ordine alla procedura di selezione per l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa è del Direttore Generale dell'Azienda, non prevedendo la suddetta norma un potere sostitutivo dell'Assessorato.

In ordine poi all'istanza di ricusazione del Direttore Generale, presentata dal legale del dott. Antonio Baracca all'Assessorato in data 3 luglio 2009, si precisa che la stessa è stata rigettata in quanto oltre ad essere stata presentata in maniera assolutamente irrituale, le circostanze esposte nella medesima non si potevano ricondurre a nessuna delle ipotesi in cui la legge prevede un obbligo di astensione e, quindi, la corrispondente facoltà di ricusazione della parte.

Punto 2) Il contratto stipulato tra la Direzione Generale dell'Assessorato e il Dott. Sorrentino in data 16 dicembre 2008 ha una durata di tre anni. L'art. 7 del medesimo contratto prevede quali cause di risoluzione, con conseguente decadenza dall'incarico: 1) assenza o impedimento del direttore generale che si protragga oltre sei mesi; 2) quando venga meno il rapporto fiduciario tra amministrazione regionale e Direttore Generale; 3) quando per esigenze funzionali, l'assetto istituzionali e organizzativo del Servizio sanitario regionale viene sostanzialmente ridefinito; 4) quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione; 5) nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi individuati come essenziali dagli atti di programmazione regionale. Alla luce di quanto contrattualmente previsto non si rileva tra le cause di risoluzione la fattispecie denunciata dal Dott. Antonio Barracca. Pertanto non si ritiene che sussistano i presupposti per un'eventuale revoca del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Brotzu.

Punto 3) Le norme attualmente in vigore non consentono l'annullamento da parte dell'Assessorato del concorso in oggetto. Infatti, l'art. 29 della L.R. 10/2006 individuando in maniera tassativa gli atti delle Aziende sottoposti al controllo della Regione non prevede alcuna forma di controllo per l'atto in oggetto.

L'Assessore
Antonio Angelo Liori