CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
Risposta scritta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica all’interrogazione ZUNCHEDDU - BEN AMARA - URAS - SECHI - ZEDDA Massimo sull'Anfiteatro romano di Cagliari.
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Si rileva preliminarmente che, a seguito del provvedimento relativo all'autorizzazione paesaggistica (prot. n. 9164 del 30.11.98) per l'allestimento temporaneo di una struttura teatrale da realizzare nella cavea dell'Anfiteatro romano, il Comune di Cagliari ha realizzato le opere previste entro il termine della scadenza quinquennale di validità del provvedimento autorizzativo che si allega in copia.
E' necessario altresì evidenziare che nel tempo è intercorsa svariata corrispondenza tra questo Assessorato regionale, il Comune e altri soggetti terzi, con riferimento al suddetto impianto teatrale e alla necessità di rimettere in pristino lo stato dei luoghi.
In tal senso, il Gruppo di Intervento Giuridico, nel febbraio 2007, ha inoltrato alla Direzione generale della Pianificazione Urbanistica territoriale e della Vigilanza edilizia richiesta di informazioni a carattere ambientale concernenti lo smantellamento del sopra citato allestimento teatrale. L'Ufficio RAS, in data 17 aprile 2007, ha immediatamente richiesto al Comune di Cagliari e al Soprintendente per i BB.AA.AA.AA.SS. di Cagliari copia degli atti adottati in merito e di poter conoscere gli esiti del ricorso al TAR presentato dal Comune avverso il provvedimento (prot. n.6735 del 09.10.2000) con cui la Soprintendenza invitava il Comune di Cagliari a rimuovere le impalcature lignee dell'allestimento teatrale.
A tal proposito si evidenzia che solo il Comune di Cagliari ha provveduto a dare riscontro alla suddetta nota dell'Ufficio comunicando quanto segue: "in data successiva all'approvazione di codesto Ente e della successiva realizzazione del progetto di adeguamento funzionale dell'Anfiteatro Romano, non sono stati effettuati ulteriori lavori sulla struttura né di conseguenza emanati ulteriori atti".
Il comune di Cagliari comunicava altresì che era in corso di perfezionamento, con la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna, un protocollo per regolare il futuro assetto e uso dell'Anfiteatro. La Soprintendenza invece non formulava alcuna risposta alla sopra citata nota del 17 aprile 2007.
Successivamente, nel mese di aprile 2009, il Gruppo di intervento giuridico ha inoltrato alla RAS, ulteriore richiesta di informazioni in merito allo smantellamento dell'allestimento teatrale, alla quale è stato risposto che non risultavano pervenute altre istanze di autorizzazione da parte del Comune di Cagliari.
Premesso quanto sopra si rileva che nell'interrogazione n. 66/A viene affermato, erroneamente, che l'art. 167 del D.L.vo n. 42/2004 che riguarda l'"Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria" attribuisce all'Assessorato degli Enti Locali e precisamente alla Direzione Generale dell'Urbanistica il compito di provvedere alla rimozione delle opere non autorizzate. In realtà la norma recita "In caso di inottemperanza l'autorità amministrativa preposta alla tutela del vincolo provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità previste dall'articolo 41 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa."
In tale prospettiva, occorre premettere che secondo l'impianto normativo, l'Autorità preposta in via primaria alla tutela dei beni paesaggistici è il Ministero dei Beni Culturali e pertanto il tale riferimento al "Direttore Regionale" riportato nell'articolo di legge citato, deve intendersi quale organo ministeriale con competenza sul territorio regionale, e pertanto la Soprintendenza, come dimostrato dal fatto che la stessa norma precisa che tale organo "procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero".
Inoltre, si ritiene che la definizione di "autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico", riportata nel 3° comma della suddetta norma debba essere valutata in relazione all'assetto delle competenze fissate dalla legge per lo svolgimento della specifica funzione. La disposizione in esame, infatti, deve essere coordinata con le altre norme che disciplinano la fase repressiva, e precisamente:
nel testo unico sugli enti locali è prevista in capo al dirigente del Comune l'emanazione di "... tutti i provvedimenti di sospensione di lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale (art.107, comma 3, lett. g) del D.L.gs. 18 agosto 2000 n.267).
Il comma 1 dell'art. 27 del DPR n.380/2001 attribuisce al dirigente o responsabile del Comune l'obbligo di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale mentre il comma 2 prevede che alla competenza del Comune si affianchi quella di altre amministrazioni in relazione ai vincoli, di natura urbanistica e paesaggistica, delle aree su cui insiste l'opera abusiva. Il secondo periodo del comma 2 dispone "Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004). Il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alla amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini delle demolizione, anche di propria iniziativa."
Il legislatore regionale aveva già definito la distribuzione delle competenze in materia di repressione dell'abusivismo edilizio con l'art 20 L.R. n.23 15 ottobre 1985 il quale dispone al 1° comma che "Il Sindaco esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale" mentre il comma 2° recita "l'accertamento delle opere abusive é effettuato da - funzionari degli uffici tecnici comunale, - vigili urbani." Al 3° comma precisa che l'accertamento di cui sopra può essere effettuato anche dalla regione ....... in collaborazione con le amministrazioni comunali.
Ne risulta che anche in aree soggette a vincolo paesaggistico compete al Comune (in forza del generale potere di vigilanza espresso nel comma 1 dell'art.27 DPR n. 380/2001 e nei commi 1 e 2 dell'art. 20 L.R. n.23/198) l'obbligo di procedere alle demolizioni e al ripristino dello stato dei luoghi attivando le procedure previste dall'art. 41 del T.U. dell'edilizia e ai commi 4 e seguenti dell'art.20 della L.R. n.23/1985.
In conclusione l'analisi del quadro normativo evidenzia che l'autorità preposta alla tutela del territorio è in primo luogo il Comune al quale compete anche la fase esecutiva e pertanto si ritiene di poter affermare che, secondo il percorso normativo seguito, in caso di inadempienza dell'autorità preposta alla gestione del territorio (il Comune per le ragioni sopra riportate) viene attivato l'intervento sostitutivo che la norma pone in capo al direttore regionale competente, individuabile nella figura incardinata presso la Direzione Regionale B.A.C. per la Sardegna, da svolgersi con le modalità riportate nello stesso art. 167, comma 3° del D.Lgvo n.42/2004.
Per tutto quanto sopra detto, ne consegue l'estraneità della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica territoriale e di Vigilanza edilizia nello svolgimento di dette operazioni.
L'Assessore
Gabriele Asunis***************
Gli allegati sono agli atti del Consiglio.