CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
Risposta scritta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale all’interrogazione DEDONI sulle merci in ingresso nella Regione Sardegna.
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Con riferimento all'interrogazione in oggetto ed ai diversi quesiti posti, si osserva
1) l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale condividono le preoccupazioni espresse nella interrogazione in oggetto sull'importazione di merci, alimenti e animali.
In linea con le posizioni già espresse prima dell'attuale incarico in giunta, l'Assessore ha manifestato la necessità di provvedimenti regionali a protezione delle colture vegetali e degli allevamenti sardi dalla introduzione di agenti patogeni non presenti nel territorio regionale.
In tal senso sono stati adottati nei primi mesi della legislatura i provvedimenti sull'intensificazione della sorveglianza Blue tongue e sulla sorveglianza nei confronti della malattia vescicolare del suino sugli animali di provenienza extraregionale.2) L'ipotesi di istituzione di stazioni di quarantena peri prodotti importati è oggetto di approfondimenti tecnici e normativi unitamente alla individuazione di modalità operative dì verifica e di controllo delle merci che non disattendano i principi di libero scambio stabiliti dalla normativa comunitaria e dagli accordi internazionali WTO (World Trade Organization).
Per quanto concerne l'introduzione di animali vivi sono state, comunque, già rese operative alcune misure di controllo finalizzate alla prevenzione di nuovi agenti patogeni di provenienza extra-regionale che si illustrano di seguito.Il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 4 del 17.02.2009 prevede all'articolo 5 che le aziende bovine, ovine e caprine che hanno introdotto animali provenienti da altre regioni nel 2009 siano incluse per un periodo di 6 mesi tra le aziende sentinella del Sistema di sorveglianza sierologica per la Blue tongue.
Il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 06 del 09.04.2009 prevede che le aziende ovine e caprine che hanno introdotto capi di provenienza extraregionale siano considerati a rischio indipendentemente dallo stato sanitario della regione di origine; in queste aziende è sottoposto a controllo sierologico un campione di animali non oltre 60 giorni dopo la loro introduzione.
Inoltre per gli animali delle specie bovina e bufalina, introdotti in Sardegna da regioni non ufficialmente indenni, è prevista l'esecuzione dei controlli per la tubercolosi, brucellosi e leucosi nei 30 giorni precedenti la partenza; in assenza di questi il controllo viene eseguito nella azienda di destinazione con spese a carico dell'allevatore.
Il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 23 del 14.07.2009 prevede all'articolo 12, comma 5 che il 5 % delle partite di suini importate in Sardegna per la macellazione siano sottoposte al controllo sierologico per la malattia vescicolare del suino, per la quale la Sardegna è attualmente ufficialmente indenne.
Rispetto agli alimenti siano essi di origine animale o vegetale il concetto di "quarantena", individuata come un periodo di tempo nel quale uomini o animali sono soggetti ad osservazione per la rilevazione o il manifestarsi di sintomi clinici riferibili generalmente a malattie infettive, non è applicabile.
In caso di sospetto da parte delle Autorità Sanitarie deputate ai controlli le merci possono essere poste in vincolo sanitario in attesa dei risultati degli esami predisposti per la rilevazione delle presunte non conformità.
In merito ai controlli sugli alimenti in ingresso in Sardegna bisogna fare la distinzione fra gli alimenti di origine animale e non, e fra alimenti di provenienza nazionale, comunitaria o extracomunitaria:
a) gli alimenti di origine nazionale, qualunque sia la loro origine, per la vigente normativa circolano liberamente su tutto il territorio nazionale senza bisogno di certificazione sanitaria di accompagnamento e senza nessun preavviso; sono esclusi da questa regola generale i casi, previsti dal Regolamento di Polizia Veterinaria o da specifici provvedimenti nazionali in cui la movimentazione di alimenti (es. carne e latte) possono essere veicolo di propagazione di malattie infettive.
b) gli alimenti di origine animale provenienti da paesi comunitari circolano liberamente tra i diversi Stati membri. Su tale attività vigilano gli U.V.A.C. (Uffici Veterinari per gli adempimenti comunitari), organi periferici del Ministero della Salute i quali predispongono piani di controllo a campione in maniera non discriminatoria, proprio per non ostacolare la libera circolazione delle merci.
c) gli alimenti di origine animale provenienti da paesi extracomunitari possono essere ricevuti sul territorio nazionale solo in ben individuati punti di sbarco. In tali località gli alimenti in arrivo sono sottoposti alla vigilanza di altri organi periferici del Ministero della Salute, i PIF (Posti di Ispezione Frontaliera), i quali provvedono allo "sdoganamento" dell'alimento che da quel momento in poi acquista lo status di comunitario ragion per cui può liberamente circolare su tutto il territorio comunitario. Si segnala come ad oggi in Sardegna operi un unico centro PIF autorizzato all'importazione dei soli prodotti della pesca.
d) gli alimenti di origine non animale provenienti da altri paesi sono invece soggetti all'arrivo al controllo da parte degli USMAF (Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera), anche essi organi periferici del Ministero della Salute ed operanti sotto le sue direttive e programmi di controllo specifici.
L'Assessore
Antonio Angelo Liori