CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 34/A

Risposta scritta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio all’interrogazione VARGIU - COSSA - DEDONI - FOIS - MELONI Francesco - MULA sulla congruità dell'attuale attività dell'Agenzia regionale per il lavoro.

***************

Con la presente si comunica quanto segue:

- In merito all'interrogazione n. 34/A del 20 maggio 2009, si fa presente che questo Assessorato, ai sensi della L.R. n. 14/1995, art. 4, comma 1, esprime il proprio parere esclusivamente sui seguenti atti:

  • bilanci di previsione;

  • relative variazioni;

  • bilanci consuntivi.

I controlli in merito ai programmi di attività vengono effettuati dell'Assessore del Lavoro, competente per materia.

Ad ogni buon conto, si rammenta che le risultanze relative alle verifiche sugli atti di competenza di questo Assessorato, vengono regolarmente effettuate, come risulta - tra l'altro - dalle note n. 2781 del 14.05.2009, n. 3367 dell'8.06.2009, n. 4148 del 9.07.2009, che si allegano per opportuna conoscenza.

- In merito all'interrogazione n. 28/A del 14 maggio 2009, si fa presente che questo Assessorato non ha alcuna competenza in materia di erogazione di risorse agli Enti Locali.

Tale materia è infatti attribuita all'Assessorato degli Enti Locali, Finanza ed urbanistica.

L'Assessore
Giorgio La Spisa

-------------------

Oggetto: Determinazione n. 206/ARL del 28.04.2009 - Approvazione rendiconto generale dell'Agenzia esercizio finanziario 2008 - articolo 22 L.R. 20/2005 e articoli 62 e successivi L.R. 11/2006. Proposta di riesame.

In merito alla determinazione in oggetto, si fa presente che la stessa è stata assunta in data 28.04.2009. Al riguardo si rammenta che:

- l'articolo 17 della L.R. n. 20 del 2005 prevede che l'incarico di direttore… ha una durata pari a quella della legislatura regionale;
- lo Statuto Sardo dispone che il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni;
- l'art. 2 della L.R. n. 11 del 1995 stabilisce che gli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione e degli enti amministrativi regionali le cui norme istitutive prevedono una durata inferiore a quella della legislatura del Consiglio regionale sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dalla scadenza.

Tutto ciò considerato, in applicazione delle norme sopra richiamate, il Direttore dell'Agenzia in indirizzo dovrebbe considerarsi scaduto a partire dal 1° aprile 2009. È quindi necessario che il Commissario Straordinario, nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 22/19 del 12/05/2009, riassuma la determinazione in oggetto.

Tutto ciò considerato, si propone il riesame della deliberazione in oggetto ai sensi dell'art. 4, comma 5 della L.R. 15 maggio 1995, n. 14 e successive modifiche e integrazioni.

Nell'occasione si rappresenta quanto segue:

- al conto consuntivo per l'esercizio 2008 non è stata allegata la relazione del collegio dei revisori, è quindi necessario che la stessa venga trasmessa unitamente alla nuova determinazione;
- dal raffronto tra le previsioni definitive sulla competenza 2008 riportate nel conto consuntivo e quelle determinate da questo Assessorato sommando la previsione iniziale 2008 e le variazioni di bilancio approvate, emergono considerevoli differenze. Pertanto, al fine di consentire le verifiche di competenza, è necessario che - unitamente alla nuova determinazione - venga trasmesso un prospetto recante l'indicazione di: stanziamento iniziale 2008 e le variazioni effettuate in corso d'anno con i relativi importi riferiti a ciascun capitolo.

L'Assessore
Giorgio La Spisa

-------------------

Oggetto: Riscontro nota n. 7398 del 29.06.2009 concernente "Riscontro Vs. nota prot n. 3367 dell'08.06.2009. Approvazione rendiconto generale dell'Agenzia regionale per il lavoro di cui alla determinazione n. 206/ARL del 28.04.2009.

Con riferimento alla nota in oggetto, questo Assessorato prende atto che l'erronea procedura adottata dall'Agenzia per il controllo dei propri atti possa derivare da una non corretta interpretazione generata dalla propria nota n. 8561 del 06.11.2008 ma non si comprende come, nel chiarire che le variazioni compensative devono essere trasmesse a questo Assessorato per conoscenza, possa generarsi un'ambiguità interpretativa rispetto al fatto che le stesse, qualora non inviate ai competenti organi, decadano.

Appare appena il caso di evidenziare che si tratta dell'unico caso in cui vi è stato un fraintendimento nel corso delle ordinarie, normali e naturali forme di collaborazione fra i funzionari dell'amministrazione e degli enti.

L'Agenzia richiama il fatto di aver segnalato l'irregolarità di un procedimento di gestione della spesa adottato dall'ex Agenzia del Lavoro, quale atto di volontà da parte della stessa di assumere le regole di legittimità contabile e gestionale. La segnalazione dell'Agenzia rientra nell'abito dei doveri della normale amministrazione, a maggior ragione nell'obbligo che ricade sul funzionario di un ente di diritto pubblico. Posto che l'ex Agenzia del lavoro non era soggetta al sistema di controllo della Legge 14/95, il fatto non ha, comunque, alcuna pertinenza con i rilievi sollevati da questo Assessorato.

Per quanto concerne la presunta ambiguità della nota di questo Assessorato n. 8561 del 06.11.2008 si riassume la sequenza dei fatti.

In data del 22 ottobre 2008, con nota 18489, l'Agenzia ha trasmesso al controllo dell'Assessorato quattro determinazioni nn. 1464, 1514,1518 ed 1522. Esse concernono:

- una variazione compensativa fra capitoli della stessa UPB;
- l'approvazione di un progetto di adeguamento dello stabile della sede;
- variazioni al bilancio;
- un impegno di spesa.

La legge 14/95 sottopone al controllo di questo Assessorato i bilanci di previsione, i rendiconti e le variazioni, escluse quelle compensative (cioè comportanti incrementi e diminuzioni degli stanziamenti di capitoli all'interno della stessa UPB).

Pertanto, ai sensi di legge, il parere sul controllo n. 8561 ha preso in considerazione solo le determinazioni n. 1464 e n. 1518, specificando che la prima determinazione di variazione compensativa era acquisita per conoscenza ed esprimendo parere favorevole per l'approvazione della seconda.

Con la nota immediatamente successiva, n. 8562, veniva specificato che le determinazioni 1514 e 1522 non rientravano fra gli atti soggetti al controllo da parte di questo Assessorato.

Successivamente alla data del 22 ottobre, l'Agenzia ha anche trasmesso una determinazione di variazione, delle nove adottate (n 1797 del 29.12.2008) per la quale questo Assessorato non ha dovuto che prendere atto della decadenza, in quanto trasmessa oltre i termini. Nella declaratoria di decadenza n 722 del 5 febbraio 2009 veniva ribadita la procedura di approvazione degli atti, come sopra riassunta. La nota n. 8561 è, quindi, tutt'altro che ambigua:

Dalla nota di codesta Agenzia n. 7398 sembrerebbe che questo Assessorato abbia mosso rilievo alla mancata trasmissione di variazioni compensative nell'ambito della stessa UPB. Il rilievo è. invece, chiaramente rivolto anche e soprattutto alla omissione della trasmissione delle variazioni adottate dall'Agenzia soggette al controllo contabile. Tali atti non devono essere richiesti dall'Assessorato.

La censura mossa dall'Agenzia agli enti che, abusando dell'esercizio provvisorio, mostrerebbero superficialità e ignoranza, appare addirittura risibile dal momento che l'esercizio provvisorio è un istituto previsto ai sensi dell'articolo 29 della L.R. n. 11 del 2006 e che lo stesso viene concesso, di norma, per valutate e motivate esigenze. Si cita, a mero titolo esemplificativo, l'adesione al SIBEAR da parte di un gruppo di Agenzie che hanno subito rallentamenti nell'attività di programmazione a causa dell'allineamento tra codici SIOPE, voci di costo e relativi capitoli.

Si riscontra, inoltre, il terzultimo paragrafo della nota in oggetto in tutti i suoi punti:

- la nota n. 278.1 del 14.05.2009 era indirizzata - in conformità all'articolo 4 della L.R. n. 14 del 1995 - all'Assessorato del Lavoro, e non a codesta Agenzia, ed aveva ad oggetto: "Determinazione n. 206/ARL del 28.04.2009. Approvazione rendiconto generale dell'Agenzia esercizio finanziario 2008 - articolo 22 LR. 20/2005 e articoli 62 e successivi LR. 11/2006. Proposta di riesame";
- La successiva nota n. 3367 dell'8.06.2009 di questo Assessorato, nel prendere implicitamente atto del mancato recepimento da parte dell'Assessorato competente della proposta di riesame, procedeva ad un'analisi tecnico - contabile del rendiconto dell'agenzìa, e - considerando le determinazioni citate in premessa decadute e per tali ragioni non valide ai fini della determinazione dell'assestato definitivo del conto consuntivo relativo all'anno 2008 - dichiarava che, allo stato attuale un'approvazione del consuntivo a sanatoria della situazione pregressa poteva avvenire solo ad opera della Giunta Regionale;
- Se questo Assessorato avesse persistito nel ritenere valida la tesi di cui alla nota n. 2781 del 14.05.2009 non avrebbe, evidentemente, proceduto all'analisi del conto consuntivo 2008 in quanto lo stesso sarebbe stato considerato nullo, appare quindi del tutto immotivata definire la nota in argomento "forzatamente cavillosa".

Circa la richiesta di un provvedimento espresso, come sancito dall'art. 2 della L. 241/1990, per la conclusione del procedimento da Noi iniziato, con efficacia ex tunc per decorrenza dei termini, si rileva quanto segue:

- Questo Assessorato ha iniziato un procedimento interlocutorio con l'Assessorato del Lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 14/1995;

- Infatti, come é noto, ai sensi della L.R. n. 14 del 1995, questo Assessorato può proporre all'Assessorato competente per materia l'approvazione, la sospensione o il riesame di bilanci, variazioni di bilancio e conti consuntivi, ma è l'Assessorato competente per materia che, a sua volta, dovrà:
a) Sottoporre alla Giunta regionale eventuale proposta di annullamento in mancanza della quale le deliberazioni sottoposte al controllo diventano esecutive;
b) Per un massimo di due volte, chiedere motivatamente all'ente elementi giustificativi, ovvero il riesame della deliberazione;
c) Comunicare all'ente che nulla osta all'immediata esecuzione delle deliberazioni ai sensi dell'art. 4, comma 4.

- Nel caso in specie, poiché l'Assessorato del lavoro non ha - a notizia dello scrivente - attivato alcuna delle procedure sopra illustrate, la deliberazione in oggetto risulta efficace per decorrenza dei termini. Tuttavia, e evidente che, qualora l'Assessorato del Personale dovesse riscontrare qualsiasi irregolarità nelle determinazioni (concernente variazioni compensative e non) trasmesse da questo Assessorato con nota n. 3367 dell'8.06.2009, le stesse dovranno essere tempestivamente rimosse e dovranno essere valutate dagli organi competenti eventuali responsabilità.

L'Assessore
Giorgio La Spisa

-------------------

NOTA PER L'ASSESSORE

Oggetto: Riscontro nota n. 7398 del 29.06.2009 concernente "Riscontro Vs. nota prot. n. 3367 dell'08.06.2009. Approvazione rendiconto generale dell'Agenzia regionale per il lavoro di cui alla determinazione n. 206/ARL del 28.047.2009.

La presente nota si limita a dare riscontro, punto per punto, ad una precedente trasmessa dall'Agenzia Regionale per il lavoro in cui:

  • Si tenta di giustificare il mancato invio a questo Assessorato di una serie di atti la cui trasmissione risulta obbligatoria ai sensi della L.R. 14/1995, imputando a questo Assessorato la responsabilità della poca chiarezza di una nota in cui si precisava la tipologia di atti soggetti a controllo;

  • Si censura l'operato di altri Enti e Agenzie che adottano l’esercizio provvisorio, "istituto notoriamente oggetto di abuso, che nasconde superficialità e spesso ignoranza";

  • Si chiede la chiusura di un procedimento che in realtà non è stato mai attivato nei confronti dell'Agenzia, in quanto questo Assessorato si è limitato ad intervenire nei limiti e con le modalità imposti dalla L.R. n. 14/1995.

-------------------

Direzione Generale Servizio Bilancio
Oggetto: Determinazione n. 206/ARL del 28.04.2009.
Approvazione rendiconto generale dell'Agenzia esercizio finanziario 2008 - articolo 22 L.R. 20/2005 e articoli 62 e successivi L.R. 11/2006.

Con riferimento alla determinazione in oggetto, esaminata la documentazione allegata, si rappresenta quanto segue:

  • Alcune determinazioni del Direttore dell'Agenzia in indirizzo concernenti variazioni di bilancio e variazioni compensative nell'ambito della stessa UPB non sono mai state trasmesse a questo Assessorato. Si tratta, in particolare, delle seguenti:
    1. N. 1439 del 9.11.2008;
    2. N, 1581 del 13.11.2008;
    3. N. 1606 del 26 11.2008;
    4. N. 1630del 1.12.2008;
    5. N: 1631 del 112.2008;
    6. N. 1643 del 2.12.2008;
    7. N. 1713 del 12.12.2008;
    8. N. 1769 del 29.12.2008;

  • La determinazione n. 1797 del 29.12.2008 è stata trasmessa a questo Assessorato in data 21 gennaio 2009, quindi fuori tempo massimo ai fini dei controlli di cui alla L.R. n. 14/1995.

Al riguardo si rammenta che, ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis della L.R. n. 14/1995 le variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base e i prelevamenti dai fondi di riserva sono inviate, per conoscenza, entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza, agli Assessori regionali competenti per materia e all'Assessore regionale competente in materia di bilancio.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della medesima L.R. n. 14/1995 gli atti soggetti a controllo sono inviati, sempre a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla loro adozione, all'Assessore regionale competente nella materia oggetto dell'attività dell'ente, ovvero, per gli atti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3, all'Assessore regionale competente in materia di personale. Gli atti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 sono inviati anche all'Assessore competente in materia di bilancio e, per conoscenza, al Consiglio regionale.

Tutto ciò considerato, le determinazioni di cui. ai punti precedenti sono decadute e per tali ragioni le stesse non possono essere considerate da questo Assessorato ai fini della determinazione dell'assestato definitivo del conto consuntivo relativo all'anno 2008. Pertanto, allo stato attuale un'approvazione del consuntivo in oggetto a sanatoria della situazione pregressa può avvenire solo ad opera della Giunta Regionale.

Al riguardo si fa presente che da un esame della regolarità delle sopra riportate variazioni inviate informalmente a questo Assessorato dall'Agenzia in indirizzo al fine di consentire a questo Ufficio un'istruttoria completa sul conto consuntivo relativo all'anno 2008 è emerso che le stesse risultano corrette da un punto di vista contabile ma quelle di cui ai punti 1, 2, e 7, che si allegano in copia, si riferiscono a: retribuzioni di rendimento (la prima) e salario accessorio dei dipendenti in comando ex AAMS (la seconda e la terza):

Poiché le stessè hanno influito sulla determinazione degli stanziamenti finali dei capitoli relativi alle retribuzioni accessorie del personale, si ritiene necessario e indispensabile trasmettere le pagine del conto consuntivo recanti capitoli relativi al trattamento economico del personale dipendente al competente Assessorato affinché possano essere effettuati i necessari controlli sugli stanziamenti, definitivi e possano essere posti in essere, nell'esercizio in corso, eventuali adeguamenti.

Tutto ciò rappresentato si ribadisce la necessità, al fine di una corretta applicazione della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, concernente Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali, che la stessa venga applicata in tutte le sue parti dall'Agenzia Regionale per il Lavoro, è appena il caso di rammentare che la continua mancata applicazione delle disposizioni di legge da parte dell'Agenzia in indirizzo ha completamente vanificato lo spirito della citata norma e reso inefficace la procedura di controllo dell'atto in esame.

Si fa inoltre presente che nell'oggetto dei provvedimenti trasmessi ai fini dell'approvazione e di quelli pervenuti tardivamente informalmente, è spesso citata impropriamente la dicitura "variazioni
compensative incrementative", al riguardo si ricorda che, ai sensi della legge regionale n. 11 del 2006, le uniche variazioni consentite sono definite:

- Variazioni al bilancio annuale e pluriennale (articolo 18);
- variazioni, compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base (articolo 9, comma 6).

L'Agenzia in indirizzo è quindi invitata, per il futuro, al fine di non ingenerare fraintendimenti circa l'oggetto degli atti da sottoporre a controllo, di utilizzare le diciture contenute nella normativa vigente.

Si fa inoltre presente che con deliberazione della giunta regionale n.50/36 del 11 dicembre 2007 è stato approvato il regolamento generale di cui all'articolo 15, comma 4 della legge regionale n. 20 del 2005. Tale norma prevede che detto regolamento debba essere approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta formulata nel quadro della concertazione con la Commissione provinciale di cui all'articolo 8. 6. Questo Assessorato non ha notizie riguardo all'approvazione da parte del Consiglio Regionale, che legge per conoscenza, di tale regolamento. Si chiede pertanto di conoscere l'esito della procedura di approvazione dello stesso, puntualmente citato nelle premesse di numerose determinazioni dell'Agenzia.

Infine, si rammenta che il Collegio dei revisori, nella relazione al bilancio di previsione relativo all'anno 2008, aveva ravvisato l'opportunità di riesaminare tutti i rapporti contrattuali in essere in relazione al perseguimento degli obiettivi anche economici che l'ente si prefigge di conseguire, al fine di constatarne l'inerenza e la congruità. Al riguardo si chiede che il Collegio dei Revisori integri la relazione al conto consuntivo relativo al medesimo anno 2008 dando conto dello stato di attuazione dell'esame richiesto.

Tutto ciò rappresentato, si rimette a codesta Giunta regionale la valutazione della determinazione in oggetto.

L'Assessore
Giorgio La Spisa