CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
Risposta scritta dell'Assessore dell’industria all’interrogazione LADU sull'elezione del presidente del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Sardegna centrale di Nuoro.
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PREMESSA
Dalle disposizioni di cui alla Legge Regionale 25 luglio 2008, n. 10 concernente "Riordino delle funzioni in materia di aree industriali", si appalesa la precisa volontà del legislatore regionale di riconoscere ai Consorzi Industriali, rispetto a quanto accadeva in passato, una maggiore autonomia dall'Ente Territoriale Regionale.
Al riguardo e con specifico riferimento alla questione di cui all'oggetto, si evidenzia che sulla base dell'articolo 27 del nuovo schema di statuto, siffatti Enti sono assoggettati solo a un generico potere di coordinamento, tutela e vigilanza da parte della RAS. Si tratta di un potere di indirizzo e di programmazione, oltre che di controllo contabile, che però non implica l'ingerenza della Regione nelle decisioni e nelle nomine degli organi dei Consorzi (mentre, fino all'entrata in vigore della L.R. 10/2008, lo "Statuto tipo per i consorzi di sviluppo industriale della Sardegna, approvato con Decreto n. 115 dell'11 febbraio 1998 dell'Assessore dell'Industria, attribuiva, all'art. 24, All'Assessore dell'Industria la competenza a designare il Presidente del Collegio dei Revisori e uno dei membri supplenti), né la possibilità di rilevare eventuali incompatibilità. Ciò è, altresì, confermato dalla disposizione di cui all'art. 4, comma 6, della citata Legge Regionale secondo cui il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea (convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, in sede di prima applicazione della normativa ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 10/2008), escludendo, pertanto, con chiarezza un qualunque ruolo attivo da parte della Amministrazione Regionale.
Invero, per maggior completezza, si rileva che sebbene sia stato approvato definitivamente, il nuovo schema di statuto non è stato adottato da nessuno dei nuovi Consorzi industriali provinciali.
Restano, pertanto, vigenti i vecchi statuti che attribuiscono alla Regione un potere di controllo e vigilanza più incisivo (fatto questo che, evidentemente, si contrappone alla nuova configurazione e all'autonomia che la Legge attribuisce agli Enti in esame quali attualmente costituiti), che tuttavia, non si estende alla fattispecie in parola.
Infine, si ricorda che, comunque, i Consorzi industriali sono sottoposti, ai sensi del D.P.R. 348/79, art. 37, comma 2, lett. e), al coordinamento, vigilanza e tutela della Regione. La Regione esercita il potere di coordinamento anche attraverso direttive obbligatorie, impartite ai Consorzi ed esercita la vigilanza sull'attività degli stessi mediante il controllo dei Piani economico finanziari, del bilancio consuntivo e del piano triennale di coordinamento, e verifica, inoltre, anche la conformità degli statuti consortili allo Statuto tipo.
RISPOSTE
Con riferimento al punto 1, nessuna segnalazione al riguardo è pervenuta a questo ufficio.
Per quanto riguarda il quesito di cui al punto 2 dell'interrogazione in oggetto, in merito all'incompatibilità della carica di Assessore di un Comune (Siniscola) consorziato con quella di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di un Consorzio Industriale Provinciale (Consorzio Provinciale della Provincia di Nuoro), si rappresenta quanto segue.
Come detto in premessa, si ribadisce che alla Regione non compete sindacare le nomine degli organi dei consorzi.
Tuttavia, volendo comunque entrare nel merito della questione, si evidenzia che con riferimento all'incompatibilità per la carica di revisore trova applicazione la disciplina recata dal codice civile e dalla normativa vigente (D.P.R. 6-3-1998 n. 99 regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile): né l'art. 2399 del codice civile, né l'art. 11 del citato D.P.R. n. 99/1998, annoverano detta fattispecie tra le cause che determinano la incompatibilità e l'eventuale sospensione del revisore contabile. Inoltre, l'articolo 13 del nuovo Schema di Statuto tipo, peraltro non ancora adottato come sopra detto, concernente gli organi del Consorzio, individua, come unica incompatibilità, quella relativa alla qualifica di dipendente del Consorzio medesimo, mentre il vecchio statuto nulla prevede al riguardo.
L'incompatibilità non si evince neanche dalla lettura del combinato disposto degli articoli 2399 c.c. e 236, primo comma, del T.U. degli enti locali - D. L.vo 267/2000 (qualora si volesse consideralo applicabile, visti i numerosi richiami contenuti nella L.R. 10/08 al T.U. citato e, più in particolare, l'articolo 3, primo comma, dell'anzidetta legge stabilisce secondo cui "....la gestione delle aree industriali aventi dimensione sovra comunale di cui alla tabella A è affidata ad un consorzio costituito ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267...."; tale disposizione è consacrata nell'art. 1 del nuovo schema di statuto, che qualifica il Consorzio industriale provinciale Ente pubblico ai sensi del suddetto articolo 31).
Invero l'art. 236 del D.L.vo 267/2000 - che rinvia all'art. 2399 c.c. per le ipotesi di incompatibilità relative ai revisori, precisando che per amministratori si debba intendere componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale -, prevede che non può essere nominato revisore di un ente locale chi fa parte dell'organo esecutivo del medesimo. Sulla base del dettato normativo, strettamente inteso, l'incompatibilità riguarderebbe, quindi, la carica di revisore del consorzio e quella di membro dell'organo esecutivo dell'ente stesso, che ha una propria autonomia, e non dei comuni che ne fanno parte.
Tuttavia, stante la funzione attribuita al collegio dei revisori, che è un organo di controllo "esterno" titolare della funzione di revisione interna, che deve essere, quindi, indipendente, sarebbe quantomeno opportuno che detta carica non fosse attribuita a un esponente dell'organo esecutivo dei comuni che fanno parte del consorzio medesimo.
La risposta al quesito di cui al punto 2, risolve anche l'interrogazione formulata nel punto 3.
Quanto al punto 4, si evidenzia che comunque la responsabilità delle nomine e degli incarichi è in capo agli organi consortili.
L'Assessore
Andreina Farris