CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERROGAZIONE n. 20/A

Risposta scritta dell'Assessore della difesa dell’ambiente all’interrogazione AMADU sulla necessità di iniziative atte ad anticipare l’attività venatoria in Sardegna, prevedendo la reintroduzione della caccia alla tortora in agosto, e a sollecitare il Governo nazionale a definire, in accordo con la Regione sarda, la procedura normativa per posticipare la chiusura della caccia alla selvaggina migratoria alla fine di febbraio.

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In riferimento all’interrogazione di pari oggetto si forniscono le seguenti osservazioni.

In merito al punto 1) premesso che:

- la tortora (Streptopelia turtur) risulta attualmente specie cacciabile in Italia in quanto inserita nell’allegato II della direttiva 79/409/CEE, meglio note come direttiva “Uccelli selvatici”;

- tale direttiva stabilisce un quadro normativo comune per la conservazione delle specie di uccelli selvatici presenti allo stato naturale in tutta l’Unione europea e dei relativi habitat. La direttiva deve la sua origine al fatto che gli uccelli selvatici, che sono prevalentemente migratori, costituiscono un patrimonio comune degli Stati membri, la cui effettiva protezione rappresenta un problema tipicamente transnazionale che implica responsabilità comuni;

- la direttiva riconosce pienamente la legittimità della caccia agli uccelli selvatici come forma di sfruttamento sostenibile. La caccia è un’attività in grado di generare importanti ricadute di ordine sociale, culturale, economico e ambientale in varie zone dell’Unione europea. La direttiva limita la caccia ad alcune specie espressamente menzionate e stabilisce una serie di principi ecologici e di obblighi giuridici applicabili all’attività venatoria, ai quali gli Stati membri devono dare attuazione mediante la legislazione nazionale. Tali principi e obblighi costituiscono la disciplina di riferimento per la gestione della caccia;

- l’Italia ha recepito la direttiva con la legge nazionale 11 febbraio 1992, n° 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” la quale prevede all’art. 18, 1° comma che tale specie possa essere cacciata nel proprio territorio dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre;

- al comma 2 dello stesso articolo prevede: “I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi Istituto Superiore Per la Ricerca Ambientale). I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell’anno nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma 1. L’autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell’arco temporale di cui al comma 1”;

- la regione Sardegna ha recepito la direttiva e si è adeguata alla normativa statale con la legge regionale 29 luglio 1998, n° 23 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna” che all’art. 49 (Periodo di caccia) prevede un termine generale dell’attività venatoria compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio dell’anno successivo, con le seguenti eccezioni:
a) cinghiale: “dal 1° novembre al 31 gennaio dell’anno successivo
b) (lettera soppressa per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 323/98)
c) tortora selvatica: “dal primo giorno di settembre per un massimo di due giornate

- sulla base di quanto stabilito all’art. 50 della citata legge regionale n° 23/98:
L’Assessore regionale della difesa dell’ambiente adotta, su deliberazione del Comitato regionale faunistico, con proprio decreto da emanarsi entro il 15 luglio, il calendario venatorio annuale.
Entro il 31 maggio le Province, sentiti i Comitati provinciali faunistici e i Comitati direttivi degli A.T.C., inviano all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente proposte, accompagnate da apposite relazioni tecnico-scientifiche, in ordine alla formazione del calendario venatorio annuale.
Il calendario venatorio regionale, in particolare, individua:
a) le specie cacciabili, le giornate di caccia e i limiti orari di caccia nell’ambito dei periodi complessivi indicati nell’articolo 49, nei comprensori faunistico - venatori e con le variazioni rese necessarie dal coordinamento dei piani faunistico - venatori provinciali;
b) il prelievo massimo, giornaliero e stagionale, delle specie cacciabili;
c) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria a conseguire gli obiettivi della pianificazione e gestione dell’attività venatoria secondo le disposizioni della presente legge
“.

In assenza del piano faunistico venatorio regionale, attualmente in fase di elaborazione, in questi anni il Comitato regionale faunistico ha deliberato un calendario venatorio sulla base delle indicazioni pervenute dalle Amministrazioni provinciali e comunque nell’arco temporale stabilito per legge per ogni singola specie.

In merito al punto 2)

- la direttiva 79/409/CEE in particolare prevede all’art. 7:
1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell’allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione;
2. Le specie dell’allegato II/1 possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.
3. Le specie dell’allegato II/2 possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.
4. Gli Stati membri si accertano che l’attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall’applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione, e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall’articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della produzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull’applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia
.

- Il ritorno al luogo di nidificazione è uno spostamento annuale degli uccelli dalle aree di svernamento verso i luoghi di riproduzione, compiuto in una o più fasi;

- Il testo originario della legge regionale n° 23 del 1998, art. 49 lettera b) (Periodo di caccia) prevedeva già la possibilità di esercitare l’attività venatoria alle specie migratrici nel mese di febbraio. Tale circostanza è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n° 323 del 24 luglio 1998;

- con la legge regionale 7 febbraio 2002 n° 5 la regione Sardegna ha riproposto la possibilità di poter estendere il periodo dell’attività venatoria al mese di febbraio. Tale norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n° 536 del 18 dicembre 2002 in quanto "l’estensione del periodo di esercizio della caccia nel territorio sardo si pone in contrasto con la disposizione di cui all’art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che determina i periodi di caccia vietando l’attività venatoria oltre il termine del 31 gennaio";

- non esistono dati certi per poter dimostrare con certezza i flussi migratori che attraversano l’isola. Va anche sottolineato il carattere di variabilità del fenomeno migratorio delle specie selvatiche in relazione all’andamento climatico annuale, sul quale ugualmente mancano serie di dati pluriennali attendibili per la Sardegna, per cui è necessario rifarsi agli studi in materia realizzati a livello internazionale nell’area paleartica occidentale;

- va segnalato che, dai pochi dati a disposizione per la Sardegna, tra i quali la Carta faunistica regionale e, in particolare, il capitolo “Studio e monitoraggio dell’avifauna migratoria di interesse venatorio” adottata dalla Giunta regionale con la delibera n° 42/15 del 04.10.2006, si prevede che il grosso del contingente migratorio delle specie selvatiche abbandoni la Sardegna a partire dalla fine del mese di gennaio e dall’inizio del mese di febbraio, per cui un prolungamento dell’attività venatoria nel mese di febbraio non appare rispettoso di quanto stabilito dalla direttiva comunitaria.

Quindi in mancanza di una specifica modifica, alla direttiva comunitaria, alla normativa statale e regionale, si ritiene non possibile al momento, consentire l’attività venatoria oltre la data del 31 gennaio.

Si rappresenta da ultimo che:

- in relazione al punto 2) la Commissione Europea ha aperto nei confronti dello Stato Italiano e, nella fattispecie, della Regione Sardegna la procedura di infrazione n. 2004/4242. La censura deriva dal fatto che la Regione Sardegna con il Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 3 del 18 febbraio 2004, in attuazione della legge regionale n. 2 del 13 febbraio 2004, ha autorizzato la deroga al divieto di caccia relativamente a quattro specie di uccelli (Passer montanus, Passer hispaniolensis, Turdus iliacus e Sturnus vulgaris) nel mese di febbraio al fine di prevenire gravi danni alle colture di mirto.

L'Assessore
Dott. Emilio Simeone