CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 445/C-5
INTERPELLANZA PLANETTA sui provvedimenti urgenti per il rischio per la salute dei cittadini e la qualità dell'acqua delle falde per gli effetti del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Decreto del fare), e sugli interventi volti ad impedire l'evidente strategia di disimpegno per le bonifiche ambientali in Sardegna da parte dello Stato italiano.
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Il sottoscritto,
premesso che il recente decreto legge del Governo
Letta 21 giugno 2013, n. 69 (Supplemento ordinario n. 50 alla
Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013 n. 144), che si occupa delle
"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" ed è meglio
noto come "decreto del fare", si pone l'obiettivo di favorire la
ripresa del settore produttivo e recare risparmi alle aziende, in
termini di minore burocrazia, recependo alcune delle semplificazioni
annunciate nel disegno di legge semplificazioni che interessano il
settore edilizio e quello delle autorizzazioni ambientali, più
precisamente:
a) alcune disposizioni in materia di terre e rocce da scavo volte a
semplificarne l'utilizzo e il reimpiego, allentando di fatto
significativamente il ricorso alle procedure fissate dal decreto
ministeriale n. 161 del 2012, che stabilisce i criteri qualitativi
che questi residui devono soddisfare per essere considerati
sottoprodotti e non rifiuti (si allentano anche gli effetti della
disciplina dei materiali da riporto regolata dal decreto legge n. 2
del 2012, convertito dalla legge n. 28 del 2012 poiché le nuove
norme chiariscono anche la definizione delle matrici materiali di
riporto, specificandone la composizione, e prevedendo test di
cessione affinché possano essere considerate sottoprodotti o rimosse
dal luogo di scavo);
b) alcune disposizioni in materia di gestione delle acque di falda
sotterranee estratte per fini di bonifica o messa in sicurezza dei
siti contaminati riducono gli oneri a carico degli operatori
interessati e accelerano le procedure amministrative relative agli
interventi;
considerato che:
- in riferimento all'eliminazione della contaminazione di acque di
falda, il citato decreto legge n. 69 del 2013 recita testualmente
che essa potrà avvenire in modifica dell'articolo 243 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale, G.U.
14/4/2006 n. 88) e successive modifiche ed integrazioni "ove
possibile ed economicamente sostenibile" puntando al mero
"attenuamento della diffusione della contaminazione" (articolo 41);
- più precisamente, nel decreto legge n. 69 del 2013, è stato
inserito il principio della sola "attenuazione", che annulla di
fatto l'obbligo delle bonifiche poiché è scritto che: "nei casi in
cui le acque di falda determinano una situazione di rischio
sanitario, oltre all'eliminazione della fonte di contaminazione ove
possibile ed economicamente sostenibile, devono essere adottate
misure di attenuazione della diffusione della contaminazione",
subordinando così la qualità dell'acqua alle logiche economiche, per
cui se chi inquina è d'accordo, si attenuerà l'inquinamento senza
eliminarne le fonti;
constatato che il richiamato decreto legge n. 69 del 2013, che
prevede la subordinazione del disinquinamento alle cosiddette
compatibilità economiche di chi ha commesso il reato, si configura
in concreto come una sorta di salvacondotto per gli inquinatori del
passato, del presente e anche del futuro, aprendo di fatto la strada
ad una moratoria sostanziale per tutti i disastri ambientali, e ad
esclusivo beneficio dei peggiori inquinatori che non saranno più
costretti alla completa bonifica dei siti inquinati;
constatato ancora che il richiamato decreto legge n. 69 del 2013
risulta esserne in palese contrasto e violazione:
a) dell'articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana ("La
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione");
b) dell'articolo 32 della Costituzione della Repubblica italiana
("La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti");
c) del fondamentale strumento di decisione nell'ambito della
gestione del rischio in campo di salute umana, animale e ambientale
che è il Principio di precauzione, adottato ufficialmente sia nel
diritto comunitario (articolo 191 del TFUE) che nello stesso diritto
italiano (articolo 3 ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
successive modifiche ed integrazioni), con disposizioni non
modificabili proprio in quanto discendenti dagli obblighi
internazionali dello Stato;
rilevato che il richiamato decreto legge n. 69 del 2013 risulta
essere in palese contrasto e violazione anche del decreto
legislativo n. 152 del 2006, poiché quest'ultimo:
a) stabilisce che in caso di minaccia di danno ambientale è compito
del Ministero dell'ambiente imporre ai soggetti responsabili
l'adozione di misure preventive e di sostituirsi loro
nell'adottarle; in caso di danno ambientale verificatosi, imporre ai
soggetti responsabili l'adozione di misure di ripristino e di
sostituirsi loro nell'adottarle, esercitare le azioni per il
risarcimento del danno ambientale, irrogare le sanzioni
amministrative di propria competenza previste da leggi;
b) prevede che tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche,
esercitano o controllano un'attività economica di carattere
professionale che possa avere un impatto sull'ambiente hanno precisi
obblighi in caso di danno, realizzato o potenziale, causalmente
ricollegabile alla loro condotta, tra cui quelli di informare
tempestivamente le autorità pubbliche di riferimento e adottare le
misure preventive e riparatorie necessarie;
c) prevede precise responsabilità per il danno arrecato all'ambiente
ed una ripartizione di competenze in materia di prevenzione (in caso
di danno potenziale), ripristino ambientale (in caso di danno
verificatosi) ed azioni per il risarcimento in capo al Ministero
dell'ambiente, enti locali, persone fisiche e giuridiche;
d) intende per danno ambientale "qualsiasi deterioramento
significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa
naturale provocato ... al terreno, mediante qualsiasi contaminazione
che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche
indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo,
sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o
microrganismi nocivi per l'ambiente" (articolo 300);
e) fa coincidere la responsabilità per il danno provocato
all'ambiente con l'obbligo, da parte dell'autore del medesimo, di
ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al
risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato
(articolo 311);
atteso che il richiamato decreto legge n. 69 del 2013 azzera ogni
possibilità di bonifica definitiva delle aree inquinate,
subordinando gli interventi di bonifica agli interessi economici di
chi inquina anche in caso di concreto rischio sanitario e sancendo
dunque la fine della prevenzione nella tutela dell'ambiente e
dell'obbligo del ripristino ambientale per danni da contaminazione
del territorio e/o delle falde acquifere, e per giunta non ha alcuna
coerenza con la definizione di "danno ambientale" di cui
all'articolo 300 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e
successive modifiche ed integrazioni;
constatato infine che:
- lo studio "Sentieri", promosso dall'Istituto superiore di sanità,
reso pubblico dal Ministro della sanità nel corso della vicenda ILVA
di Taranto, ha dimostrato l'enorme impatto sanitario
dell'inquinamento, confermando, in modo inequivocabile, che
nell'area industriale del Sulcis-Iglesiente-Guspinese e in quella di
Porto Torres, esiste una correlazione stretta tra l'inquinamento
ambientale prodotto da questi siti e i danni causati alla salute
delle persone, vale a dire che in quelle aree i lavoratori coinvolti
nei processi produttivi e le persone residenti muoiono in misura
maggiore, a causa dell'alta incidenza dei tumori della pleura, del
polmone, della vescica, del fegato;
- una parte significativa del territorio della Sardegna è gravemente
inquinata e classificata nei siti di interesse nazionale per i quali
i relativi interventi per le bonifiche dovrebbero essere gestiti
direttamente dal Ministero dell'ambiente, ed a ciò si aggiungono una
miriade di siti inquinati o potenzialmente inquinati sparsi su tutto
il territorio regionale, la cui procedura di bonifica nella
stragrande maggioranza dei casi viene seguita dai comuni,
chiede di interpellare il Presidente della Regione per sapere se
questa Amministrazione regionale:
1) sia consapevole che attraverso gli effetti del decreto legge n.
69 del 2013 viene messa a rischio la salute dei cittadini e la
qualità dell'acqua delle falde e se a riguardo intenda adottare
ovvero abbia adottato opportuni ed urgenti provvedimenti per quanto
di propria competenza in riferimento a quanto esposto in premessa;
2) intenda riferire con urgenza al Consiglio regionale in quali
termini e secondo quali modalità essa stia esercitando le proprie
competenze e prerogative per impedire l'evidente strategia di
disimpegno per le bonifiche ambientali in Sardegna da parte dello
Stato italiano.
Cagliari, 22 luglio 2013