CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERPELLANZA N. 445/C-5

INTERPELLANZA PLANETTA sui provvedimenti urgenti per il rischio per la salute dei cittadini e la qualità dell'acqua delle falde per gli effetti del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Decreto del fare), e sugli interventi volti ad impedire l'evidente strategia di disimpegno per le bonifiche ambientali in Sardegna da parte dello Stato italiano.

 ***************

Il sottoscritto,

premesso che il recente decreto legge del Governo Letta 21 giugno 2013, n. 69 (Supplemento ordinario n. 50 alla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013 n. 144), che si occupa delle "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" ed è meglio noto come "decreto del fare", si pone l'obiettivo di favorire la ripresa del settore produttivo e recare risparmi alle aziende, in termini di minore burocrazia, recependo alcune delle semplificazioni annunciate nel disegno di legge semplificazioni che interessano il settore edilizio e quello delle autorizzazioni ambientali, più precisamente:
a) alcune disposizioni in materia di terre e rocce da scavo volte a semplificarne l'utilizzo e il reimpiego, allentando di fatto significativamente il ricorso alle procedure fissate dal decreto ministeriale n. 161 del 2012, che stabilisce i criteri qualitativi che questi residui devono soddisfare per essere considerati sottoprodotti e non rifiuti (si allentano anche gli effetti della disciplina dei materiali da riporto regolata dal decreto legge n. 2 del 2012, convertito dalla legge n. 28 del 2012 poiché le nuove norme chiariscono anche la definizione delle matrici materiali di riporto, specificandone la composizione, e prevedendo test di cessione affinché possano essere considerate sottoprodotti o rimosse dal luogo di scavo);
b) alcune disposizioni in materia di gestione delle acque di falda sotterranee estratte per fini di bonifica o messa in sicurezza dei siti contaminati riducono gli oneri a carico degli operatori interessati e accelerano le procedure amministrative relative agli interventi;

considerato che:
- in riferimento all'eliminazione della contaminazione di acque di falda, il citato decreto legge n. 69 del 2013 recita testualmente che essa potrà avvenire in modifica dell'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale, G.U. 14/4/2006 n. 88) e successive modifiche ed integrazioni "ove possibile ed economicamente sostenibile" puntando al mero "attenuamento della diffusione della contaminazione" (articolo 41);
- più precisamente, nel decreto legge n. 69 del 2013, è stato inserito il principio della sola "attenuazione", che annulla di fatto l'obbligo delle bonifiche poiché è scritto che: "nei casi in cui le acque di falda determinano una situazione di rischio sanitario, oltre all'eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile ed economicamente sostenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione", subordinando così la qualità dell'acqua alle logiche economiche, per cui se chi inquina è d'accordo, si attenuerà l'inquinamento senza eliminarne le fonti;

constatato che il richiamato decreto legge n. 69 del 2013, che prevede la subordinazione del disinquinamento alle cosiddette compatibilità economiche di chi ha commesso il reato, si configura in concreto come una sorta di salvacondotto per gli inquinatori del passato, del presente e anche del futuro, aprendo di fatto la strada ad una moratoria sostanziale per tutti i disastri ambientali, e ad esclusivo beneficio dei peggiori inquinatori che non saranno più costretti alla completa bonifica dei siti inquinati;

constatato ancora che il richiamato decreto legge n. 69 del 2013 risulta esserne in palese contrasto e violazione:
a) dell'articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana ("La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione");
b) dell'articolo 32 della Costituzione della Repubblica italiana ("La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti");
c) del fondamentale strumento di decisione nell'ambito della gestione del rischio in campo di salute umana, animale e ambientale che è il Principio di precauzione, adottato ufficialmente sia nel diritto comunitario (articolo 191 del TFUE) che nello stesso diritto italiano (articolo 3 ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni), con disposizioni non modificabili proprio in quanto discendenti dagli obblighi internazionali dello Stato;

rilevato che il richiamato decreto legge n. 69 del 2013 risulta essere in palese contrasto e violazione anche del decreto legislativo n. 152 del 2006, poiché quest'ultimo:
a) stabilisce che in caso di minaccia di danno ambientale è compito del Ministero dell'ambiente imporre ai soggetti responsabili l'adozione di misure preventive e di sostituirsi loro nell'adottarle; in caso di danno ambientale verificatosi, imporre ai soggetti responsabili l'adozione di misure di ripristino e di sostituirsi loro nell'adottarle, esercitare le azioni per il risarcimento del danno ambientale, irrogare le sanzioni amministrative di propria competenza previste da leggi;
b) prevede che tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, esercitano o controllano un'attività economica di carattere professionale che possa avere un impatto sull'ambiente hanno precisi obblighi in caso di danno, realizzato o potenziale, causalmente ricollegabile alla loro condotta, tra cui quelli di informare tempestivamente le autorità pubbliche di riferimento e adottare le misure preventive e riparatorie necessarie;
c) prevede precise responsabilità per il danno arrecato all'ambiente ed una ripartizione di competenze in materia di prevenzione (in caso di danno potenziale), ripristino ambientale (in caso di danno verificatosi) ed azioni per il risarcimento in capo al Ministero dell'ambiente, enti locali, persone fisiche e giuridiche;
d) intende per danno ambientale "qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale provocato ... al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente" (articolo 300);
e) fa coincidere la responsabilità per il danno provocato all'ambiente con l'obbligo, da parte dell'autore del medesimo, di ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato (articolo 311);

atteso che il richiamato decreto legge n. 69 del 2013 azzera ogni possibilità di bonifica definitiva delle aree inquinate, subordinando gli interventi di bonifica agli interessi economici di chi inquina anche in caso di concreto rischio sanitario e sancendo dunque la fine della prevenzione nella tutela dell'ambiente e dell'obbligo del ripristino ambientale per danni da contaminazione del territorio e/o delle falde acquifere, e per giunta non ha alcuna coerenza con la definizione di "danno ambientale" di cui all'articolo 300 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni;

constatato infine che:
- lo studio "Sentieri", promosso dall'Istituto superiore di sanità, reso pubblico dal Ministro della sanità nel corso della vicenda ILVA di Taranto, ha dimostrato l'enorme impatto sanitario dell'inquinamento, confermando, in modo inequivocabile, che nell'area industriale del Sulcis-Iglesiente-Guspinese e in quella di Porto Torres, esiste una correlazione stretta tra l'inquinamento ambientale prodotto da questi siti e i danni causati alla salute delle persone, vale a dire che in quelle aree i lavoratori coinvolti nei processi produttivi e le persone residenti muoiono in misura maggiore, a causa dell'alta incidenza dei tumori della pleura, del polmone, della vescica, del fegato;
- una parte significativa del territorio della Sardegna è gravemente inquinata e classificata nei siti di interesse nazionale per i quali i relativi interventi per le bonifiche dovrebbero essere gestiti direttamente dal Ministero dell'ambiente, ed a ciò si aggiungono una miriade di siti inquinati o potenzialmente inquinati sparsi su tutto il territorio regionale, la cui procedura di bonifica nella stragrande maggioranza dei casi viene seguita dai comuni,

chiede di interpellare il Presidente della Regione per sapere se questa Amministrazione regionale:
1) sia consapevole che attraverso gli effetti del decreto legge n. 69 del 2013 viene messa a rischio la salute dei cittadini e la qualità dell'acqua delle falde e se a riguardo intenda adottare ovvero abbia adottato opportuni ed urgenti provvedimenti per quanto di propria competenza in riferimento a quanto esposto in premessa;
2) intenda riferire con urgenza al Consiglio regionale in quali termini e secondo quali modalità essa stia esercitando le proprie competenze e prerogative per impedire l'evidente strategia di disimpegno per le bonifiche ambientali in Sardegna da parte dello Stato italiano.

Cagliari, 22 luglio 2013