CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERPELLANZA N. 443/A

INTERPELLANZA DIANA Mario sulle funzioni e sui poteri attribuiti ai commissari straordinari delle province sarde ai sensi della legge regionale 28 giugno 2013, n. 15.

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Il sottoscritto,

premesso che:
- l'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 15, recita quanto segue: "Al fine di assicurare la continuità dell'espletamento delle funzioni già svolte dalle province, nelle more dell'approvazione della legge di cui al comma 2, per le province, in relazione alle quali sono stati proposti i quesiti abrogativi, di Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio, soppresse a seguito dei referendum svoltisi il 6 maggio 2012, e del relativo decreto del Presidente della Regione n. 73 del 25 maggio 2012, sono nominati, con delibera della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, commissari straordinari che assicurano la continuità delle funzioni già svolte dalle province e predispongono entro sessanta giorni dall'insediamento gli atti contabili, finanziari e patrimoniali ricognitivi e liquidatori necessari per le procedure conseguenti alla riforma di cui al comma 2, con particolare riferimento a:
a) lo stato di consistenza dei beni immobili e mobili;
b) la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
c) la situazione di bilancio;
d) l'elenco dei procedimenti in corso;
e) le tabelle organiche, la composizione degli organici, l'elenco del personale per qualifiche e ogni altra indicazione utile a definirne la posizione giuridica";
- si legge ancora, nel medesimo comma: "I commissari straordinari provvedono inoltre all'amministrazione ordinaria dell'ente e garantiscono il proseguimento dell'esercizio delle funzioni e dell'erogazione dei servizi alla data di entrata in vigore della presente legge, anche attraverso l'affidamento diretto ad organismi a totale partecipazione pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria";
- si legge inoltre, al comma 5 del medesimo articolo: "Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane))";

considerato che:
- la citata legge regionale n. 13 del 2005 non reca alcuna disposizione relativamente alle funzioni e ai poteri dei commissari straordinari ma, all'articolo 2, comma 1, attribuisce alla Regione, con decreto del Presidente e previa deliberazione della Giunta regionale, i poteri di scioglimento e commissariamento dei consigli provinciali ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 141, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, relativamente ai casi diversi dallo scioglimento dell'ente conseguenti a impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del presidente della provincia, dispone che "con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso";

preso atto che:
- con deliberazione n. 25/10 del 2 luglio 2013, la Giunta regionale ha disposto la nomina dei commissari straordinari per le province di cui alla legge regionale n. 15 del 2013, attribuendo loro le funzioni liquidatorie e la gestione dell'ordinaria amministrazione secondo il dettato del già citato articolo 1, comma 3, ripreso testualmente nel dispositivo della deliberazione;
- con i decreti n. 90-93 del 2 luglio 2013, il Presidente della Regione ha dato seguito alla deliberazione di cui sopra, richiamando ancora alla lettera, nell'attribuire le funzioni e i poteri ai commissari straordinari, il dettato dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2013;
- si deve pertanto ritenere, non essendo stabilito alcunché relativamente ai poteri dei commissari straordinari né nella legge regionale n. 13 del 2005, né nel decreto legislativo n. 267 del 2000 (che rimanda la definizione di tali poteri al decreto di nomina), che i commissari straordinari delle province sarde non abbiano alcuna funzione e alcun potere al di fuori di quelli esplicitati nei decreti presidenziali di nomina, vale a dire nell'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2013;

verificato che:
- il commissario straordinario per la Provincia del Medio Campidano ha provveduto, con i decreti n. 1-7 del 10 luglio 2013, alla nomina del direttore generale della provincia, al conferimento di tre incarichi dirigenziali e all'assunzione di due dipendenti, già nell'organico dello staff del presidente della provincia, inquadrati in un non meglio precisato "staff del commissario straordinario";
- il commissario straordinario per la Provincia del Medio Campidano utilizza, per la redazione dei propri decreti, una carta intestata recante la dicitura "con i poteri spettanti al Presidente della Provincia";
- il commissario straordinario per la Provincia di Olbia-Tempio ha provveduto, con i decreti n. 7-13 dell'11 luglio 2013 e con il decreto n. 14 del 15 luglio 2013, al conferimento di otto incarichi dirigenziali;
- con il decreto n. 15 del 15 luglio 2013, il commissario straordinario per la Provincia di Olbia-Tempio ha altresì provveduto all'immissione nella pianta organica dell'ente di tre dipendenti provenienti dalla direzione generale, dalla segreteria generale e dall'ufficio di gabinetto del presidente della provincia;
- con il decreto n. 1 del 9 luglio 2013, il commissario straordinario per la Provincia Ogliastra ha confermato tutti gli incarichi dirigenziali precedentemente in essere nella pianta organica dell'ente;
- sul sito internet istituzionale dell'ente non è riportato alcun atto assunto finora dal commissario straordinario per la Provincia di Carbonia-Iglesias;

ritenuto che sia compito dei consiglieri regionali, nello svolgimento del sindacato ispettivo, vigilare sulla corretta attuazione del dettato delle leggi regionali ed in particolare, in questo caso, della legge regionale n. 15 del 2013, sia da parte della Giunta regionale che dei commissari straordinari delle province,

chiede di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica affinché riferiscano:
1) quali sono tutti gli atti finora adottati dai commissari straordinari per le province sarde nominati ai sensi della legge regionale n. 15 del 2013;
2) se ritengano che atti quali la nomina dei direttori generali, la costituzione di uffici di staff, il conferimento di incarichi dirigenziali e la collocazione del personale nella pianta organica rientrino nella fattispecie dell'ordinaria amministrazione;
3) se non ritengano altresì che gli atti finora adottati dai commissari straordinari sembrino configurare, da parte di questi, l'attribuzione a se stessi dei poteri propri dei presidenti delle province, diversamente da quanto stabilito dai decreti di nomina e dai riferimenti normativi in essi richiamati;
4) quali misure la Giunta regionale intenda adottare affinché tutti gli atti assunti dai commissari straordinari al di fuori delle funzioni e dei poteri ad essi attribuiti con i decreti di nomina siano immediatamente revocati;
5) quali misure la Giunta regionale intenda adottare affinché i commissari straordinari si limitino ad esercitare le funzioni e i poteri ad essi attribuiti con i decreti di nomina o, in alternativa, affinché il loro mandato sia revocato.

Cagliari, 16 luglio 2013