CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 443/A
INTERPELLANZA DIANA Mario sulle funzioni e sui poteri attribuiti ai commissari straordinari delle province sarde ai sensi della legge regionale 28 giugno 2013, n. 15.
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Il sottoscritto,
premesso che:
- l'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 giugno 2013, n.
15, recita quanto segue: "Al fine di assicurare la continuità
dell'espletamento delle funzioni già svolte dalle province, nelle
more dell'approvazione della legge di cui al comma 2, per le
province, in relazione alle quali sono stati proposti i quesiti
abrogativi, di Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e
Olbia-Tempio, soppresse a seguito dei referendum svoltisi il 6
maggio 2012, e del relativo decreto del Presidente della Regione n.
73 del 25 maggio 2012, sono nominati, con delibera della Giunta
regionale, su proposta del Presidente della Regione, commissari
straordinari che assicurano la continuità delle funzioni già svolte
dalle province e predispongono entro sessanta giorni
dall'insediamento gli atti contabili, finanziari e patrimoniali
ricognitivi e liquidatori necessari per le procedure conseguenti
alla riforma di cui al comma 2, con particolare riferimento a:
a) lo stato di consistenza dei beni immobili e mobili;
b) la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
c) la situazione di bilancio;
d) l'elenco dei procedimenti in corso;
e) le tabelle organiche, la composizione degli organici, l'elenco
del personale per qualifiche e ogni altra indicazione utile a
definirne la posizione giuridica";
- si legge ancora, nel medesimo comma: "I commissari straordinari
provvedono inoltre all'amministrazione ordinaria dell'ente e
garantiscono il proseguimento dell'esercizio delle funzioni e
dell'erogazione dei servizi alla data di entrata in vigore della
presente legge, anche attraverso l'affidamento diretto ad organismi
a totale partecipazione pubblica, nel rispetto della normativa
comunitaria";
- si legge inoltre, al comma 5 del medesimo articolo: "Per quanto
non previsto dalla presente legge si applica la legge regionale 7
ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento degli organi degli enti locali e
nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005,
n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane))";
considerato che:
- la citata legge regionale n. 13 del 2005 non reca alcuna
disposizione relativamente alle funzioni e ai poteri dei commissari
straordinari ma, all'articolo 2, comma 1, attribuisce alla Regione,
con decreto del Presidente e previa deliberazione della Giunta
regionale, i poteri di scioglimento e commissariamento dei consigli
provinciali ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 141, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000,
relativamente ai casi diversi dallo scioglimento dell'ente
conseguenti a impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso
del presidente della provincia, dispone che "con il decreto di
scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita
le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso";
preso atto che:
- con deliberazione n. 25/10 del 2 luglio 2013, la Giunta regionale
ha disposto la nomina dei commissari straordinari per le province di
cui alla legge regionale n. 15 del 2013, attribuendo loro le
funzioni liquidatorie e la gestione dell'ordinaria amministrazione
secondo il dettato del già citato articolo 1, comma 3, ripreso
testualmente nel dispositivo della deliberazione;
- con i decreti n. 90-93 del 2 luglio 2013, il Presidente della
Regione ha dato seguito alla deliberazione di cui sopra, richiamando
ancora alla lettera, nell'attribuire le funzioni e i poteri ai
commissari straordinari, il dettato dell'articolo 1, comma 3, della
legge regionale n. 15 del 2013;
- si deve pertanto ritenere, non essendo stabilito alcunché
relativamente ai poteri dei commissari straordinari né nella legge
regionale n. 13 del 2005, né nel decreto legislativo n. 267 del 2000
(che rimanda la definizione di tali poteri al decreto di nomina),
che i commissari straordinari delle province sarde non abbiano
alcuna funzione e alcun potere al di fuori di quelli esplicitati nei
decreti presidenziali di nomina, vale a dire nell'articolo 1, comma
3, della legge regionale n. 15 del 2013;
verificato che:
- il commissario straordinario per la Provincia del Medio Campidano
ha provveduto, con i decreti n. 1-7 del 10 luglio 2013, alla nomina
del direttore generale della provincia, al conferimento di tre
incarichi dirigenziali e all'assunzione di due dipendenti, già
nell'organico dello staff del presidente della provincia, inquadrati
in un non meglio precisato "staff del commissario straordinario";
- il commissario straordinario per la Provincia del Medio Campidano
utilizza, per la redazione dei propri decreti, una carta intestata
recante la dicitura "con i poteri spettanti al Presidente della
Provincia";
- il commissario straordinario per la Provincia di Olbia-Tempio ha
provveduto, con i decreti n. 7-13 dell'11 luglio 2013 e con il
decreto n. 14 del 15 luglio 2013, al conferimento di otto incarichi
dirigenziali;
- con il decreto n. 15 del 15 luglio 2013, il commissario
straordinario per la Provincia di Olbia-Tempio ha altresì provveduto
all'immissione nella pianta organica dell'ente di tre dipendenti
provenienti dalla direzione generale, dalla segreteria generale e
dall'ufficio di gabinetto del presidente della provincia;
- con il decreto n. 1 del 9 luglio 2013, il commissario
straordinario per la Provincia Ogliastra ha confermato tutti gli
incarichi dirigenziali precedentemente in essere nella pianta
organica dell'ente;
- sul sito internet istituzionale dell'ente non è riportato alcun
atto assunto finora dal commissario straordinario per la Provincia
di Carbonia-Iglesias;
ritenuto che sia compito dei consiglieri regionali, nello
svolgimento del sindacato ispettivo, vigilare sulla corretta
attuazione del dettato delle leggi regionali ed in particolare, in
questo caso, della legge regionale n. 15 del 2013, sia da parte
della Giunta regionale che dei commissari straordinari delle
province,
chiede di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore
regionale degli enti locali, finanze e urbanistica affinché
riferiscano:
1) quali sono tutti gli atti finora adottati dai commissari
straordinari per le province sarde nominati ai sensi della legge
regionale n. 15 del 2013;
2) se ritengano che atti quali la nomina dei direttori generali, la
costituzione di uffici di staff, il conferimento di incarichi
dirigenziali e la collocazione del personale nella pianta organica
rientrino nella fattispecie dell'ordinaria amministrazione;
3) se non ritengano altresì che gli atti finora adottati dai
commissari straordinari sembrino configurare, da parte di questi,
l'attribuzione a se stessi dei poteri propri dei presidenti delle
province, diversamente da quanto stabilito dai decreti di nomina e
dai riferimenti normativi in essi richiamati;
4) quali misure la Giunta regionale intenda adottare affinché tutti
gli atti assunti dai commissari straordinari al di fuori delle
funzioni e dei poteri ad essi attribuiti con i decreti di nomina
siano immediatamente revocati;
5) quali misure la Giunta regionale intenda adottare affinché i
commissari straordinari si limitino ad esercitare le funzioni e i
poteri ad essi attribuiti con i decreti di nomina o, in alternativa,
affinché il loro mandato sia revocato.
Cagliari, 16 luglio 2013