CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERPELLANZA N. 433/A

INTERPELLANZA FLORIS Vincenzo - DIANA Giampaolo - SABATINI, sulla mancata attivazione delle procedure di reimpiego del personale dei Centri servizi per il lavoro, dei Centri servizi per l'inserimento lavorativo e delle Agenzie di sviluppo locale.

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I sottoscritti,

premesso che la risoluzione del problema del precariato all'interno dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi per l'inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale, è stata più volte rimandata e sottovalutata, determinando molteplici effetti negativi, che si sono ovviamente ripercossi sui lavoratori impiegati precariamente ormai da diversi anni nei CSL provinciali e nei CESIL; com'è noto, non è stato possibile, anche a causa di una serie di disposizioni normative sopravvenute negli anni, definire l'auspicato percorso di stabilizzazione del personale in servizio presso i diversi CSL delle otto province sarde; inoltre i vari tentativi di risoluzione del fenomeno del precariato all'interno del sistema dei servizi per il lavoro regionale si sono dimostrati parziali e non stabili nel tempo;

considerato che:
- l'annosa e perennemente irrisolta questione dei Centri servizi per il lavoro, dei Centri servizi per l'inserimento lavorativo e infine delle Agenzie di sviluppo locale, pare non trovare una soluzione che permetta il reimpiego immediato dei lavoratori precari dei CSL fino e non oltre al 31 dicembre 2013, così come disposto dalla legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3, articolo 5, e dalla successiva legge regionale 29 aprile 2013, n. 10, (Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale);
- la legge regionale n. 10 del 2013, all'articolo 1 (Operatività delle competenze in materia di servizi per il lavoro), prevede, nelle more del riordino istituzionale degli enti territoriali e del sistema dei servizi per il lavoro e lo sviluppo, il totale trasferimento all'Agenzia regionale per il lavoro del personale impiegato nei CSL, nei CESIL e nelle Agenzie di sviluppo locale;
- ad oggi l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e la Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza, competenti in materia di servizi per il lavoro, non hanno ancora provveduto all'applicazione della legge regionale n. 3 del 2013, così come definito nella deliberazione n. 20/16 del 22 maggio 2013;
- come sottolineato e riportato nella deliberazione n. 20/16 del 2013, l'applicazione della legge regionale n. 3 del 2013, articolo 5 è "imprescindibilmente e doverosamente condizionata al contestuale varo di disposizioni normative che determinino il superamento definitivo dell'attuale fase emergenziale organizzativa dal 1° gennaio 2014, stante l'assoluta improrogabilità del termine di efficacia fissato al 31 dicembre del corrente anno 2013";
- la Giunta regionale attraverso la deliberazione n. 19/56 del 14 maggio 2013 avente come oggetto: Disegno di legge concernente "Sistema Regionale dei Servizi per il lavoro - Territorializzazione dell'Agenzia regionale per il lavoro: integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 - introduzione commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies, dopo il secondo comma dell'articolo 15", ha provveduto alla territorializzazione dell'Agenzia regionale per il lavoro, per porre rimedio alla contraddizione normativa emersa anche a causa del decreto legge n. 95 del 2012, denominato "decreto sulla spending review", successivamente convertito in legge, n. 135 del 2012, il quale al comma 9 dell'articolo 16, espressamente prescrive che: "Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato"; il disegno di legge della Giunta regionale prevede inoltre la "predisposizione, entro il corrente anno, delle procedure selettive per l'acquisizione del personale, esperto in materia di servizi per il lavoro da attivare agli inizi del prossimo anno 2014";
- da quanto emerge dalle comunicazioni formali tra i settori lavoro e politiche sociali di alcune province sarde e la Regione, quest'ultima ha provveduto attraverso opportune determinazioni del dirigente del Servizio per l'occupazione dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, alla copertura finanziaria per il reimpiego dei lavoratori in servizio presso i centri territoriali dei servizi pubblici per il lavoro solo fino alla data del 30 aprile 2013 e non fino al 31 dicembre 2013 così come previsto dalla legge regionale n. 3 del 2013, articolo 5, e dalla successiva legge regionale n. 10 del 2013,

chiedono di interpellare urgentemente il Presidente della Regione e l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, per sapere:
1) quali siano le difficoltà e gli impedimenti burocratico-amministrativi che non consentono alla Giunta regionale di prescrivere e comandare all'Agenzia regionale per il lavoro l'immediata esecutività della deliberazione n. 20/16 del 2013, per la corretta applicazione della legge regionale n. 3 del 2013, articolo 5, e della successiva legge regionale n. 10 del 2013, articolo 1;
2) quali determinazioni intendano attuare per definire i tempi e le modalità per il reimpiego certo e tempestivo, fino al 31 dicembre 2013, dei lavoratori in servizio presso i centri territoriali dei servizi pubblici per il lavoro, e quali soluzioni siano state rinvenute per garantire il funzionamento stabile e non precario delle strutture pubbliche del sistema dei servizi per il lavoro.

Cagliari, 19 giugno 2013