CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 404/A
INTERPELLANZA STERI - OPPI - ARTIZZU - CAPPAI - CONTU Felice - OBINU - PITEA sulla mancata applicazione dell'articolo 18, comma 7, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12.
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I sottoscritti,
premesso che
- l'articolo 18, comma 7, della legge regionale 30 giugno 2011, n.
12, ha previsto che:
"7. Nella legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e
razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della
Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti
nell'ambito regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 5 e 6 dell'articolo 6 sono abrogati;
b) dopo il comma 4 dell'articolo 6 è inserito il seguente:
"4 bis. Ai componenti dei collegi dei revisori o dei sindaci è
attribuita un'indennità di carica annua determinata con decreto del
Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta
regionale.";
- in attuazione di detta previsione di legge si sarebbe dovuto
provvedere a determinare, con decreto del Presidente della Regione,
previa deliberazione della Giunta regionale, l'indennità di carica
annua spettante ai revisori degli enti regionali;
- peraltro, non risulta che, nonostante il tempo trascorso, detta
previsione di legge abbia ancora trovato compiuta applicazione;
- invero, risulta che siano state adottate le deliberazioni della
Giunta regionale n. 27/45 del 19 giugno 2012 e n. 28/10 del 26
giugno 2012, ma non risulta che il loro contenuto sia stato recepito
con l'apposito, prescritto decreto del Presidente della Regione;
- in questa situazione dette deliberazioni sono del tutto
inefficaci, anche se in talune ipotesi, con il decreto di nomina di
nuovi revisori si è provveduto in modo del tutto irrituale a
determinare il compenso ad essi spettante (cfr. ad es. decreto n. 88
del 27 giugno 2012);
- non solo, ma il contenuto di tali deliberazioni è anche del tutto
erroneo atteso che si è provveduto a disciplinare solo la situazione
dei revisori nominati successivamente a tali deliberazioni e ciò
sulla base di una pretesa, ma erronea, applicazione del disposto
dell'articolo 2402 del Codice civile; tale disposizione, invero, non
riguarda gli enti pubblici e per di più tale interpretazione non è
condivisibile neppure in relazione alle società cui si riferisce il
citato articolo 2402 del Codice civile in quanto il principio della
invariabilità del compenso dei sindaci in corso di mandato può
essere interpretato relativamente, nel senso che il compenso può
essere modificato al ricorrere di ragioni oggettive;
- in mancanza di attuazione del disposto dell'articolo 18, comma 7,
non può certo disporsi con mero provvedimento amministrativo
innominato la perdurante applicazione della disciplina abrogata; la
giurisprudenza (cfr. Cass. n. 2235/2012) ha, infatti, chiarito che,
in assenza di specifica disciplina, debbono trovare applicazione le
relative tariffe professionali;
- è, pertanto, evidente che il ritardo nell'applicazione del citato
disposto normativo può rilevarsi fonte di un consistente esborso a
carico dell'Amministrazione,
chiedono di interpellare il Presidente della Regione per conoscere quali iniziative intenda porre in essere per evitare i gravi pregiudizi discendenti dalla mancata attuazione del disposto del citato articolo 18, comma 7, della legge regionale n. 12 del 2011.
Cagliari, 20 marzo 2013