CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERPELLANZA N. 378/A

INTERPELLANZA STOCHINO - PITTALIS - PERU - LAI - PIRAS - CONTU Mariano Ignazio riguardo la responsabilità della Regione relativamente alla nullità della procedura di esproprio di superfici per la riqualificazione e il potenziamento dell'aeroporto di Tortolì-Arbatax.

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I sottoscritti,

premesso che:
- la famiglia Cuccu è proprietaria di una vasta area nel territorio del Comune di Tortolì, che è stata individuata quale possibile sede di un complesso di opere volte al completamento del nuovo aeroporto di Tortolì-Arbatax, in virtù di una variante al Piano regolatore generale approvata con deliberazione del consiglio comunale di Tortolì il 18 dicembre 1994, n. 188;
- sulla base di tale previsione urbanistica, le amministrazioni interessate hanno stipulato, in data 18 marzo 2004, un accordo di programma avente ad oggetto la realizzazione delle necessarie infrastrutture, cui ha fatto seguito una convenzione del 15 luglio 2004 tra l'Assessorato regionale dei trasporti e la GEARTO Spa, interessata alla realizzazione degli interventi, riguardante la realizzazione di numerose opere inerenti l'aeroporto, in specie il prolungamento e la riqualificazione della pista di volo, il completamento della viabilità perimetrale dell'aeroporto e la realizzazione di ulteriori e varie infrastrutture aeroportuali;
- con deliberazione del 7 ottobre 2005, n. 62, il consiglio comunale di Tortolì ha espresso parere favorevole sulle opere inerenti la pista di volo ed a ciò ha fatto seguito il rinnovo degli atti di avvio del procedimento, nonché la presentazione di osservazioni da parte dei proprietari delle aree interessate che l'Amministrazione regionale ha poi respinto con nota 6 marzo 2007, n. 2635;
- con determinazione del direttore del Servizio infrastrutture dell'8 marzo 2007, n. 162, che ha dichiarato la pubblica utilità e l'urgenza dell'opera, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori, mentre con successiva determinazione 6 giugno 2007, n. 538, l'Amministrazione regionale ha inteso rinnovare il vincolo preordinato all'esproprio delle aree di proprietà dei ricorrenti, sul presupposto che quello originariamente apposto con la sopra richiamata deliberazione n. 188 del 1994 del consiglio comunale di Tortolì fosse ormai scaduto per infruttuosa decadenza del termine quinquennale, come stabilisce l'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001;
- la determinazione 16 giugno 2007, n. 624, ha disposto l'occupazione d'urgenza delle aree interessate, gli avvisi di immissione nel possesso, e successivamente il dirigente del Servizio regionale delle espropriazioni, con la determinazione 31 marzo 2009, n. 290, ne ha disposto l'espropriazione per pubblica utilità;
- nel frattempo è intervenuto il decreto di esproprio;
- il ricorso proposto dalla famiglia Cuccu chiedeva l'annullamento del provvedimento di approvazione del progetto definitivo delle opere aeroportuali, del provvedimento con cui l'Amministrazione regionale ha inteso reiterare il vincolo espropriativo, del decreto di occupazione d'urgenza, degli avvisi di immissione nel possesso e dei verbali di stato di consistenza ed immissione;
- in data 1° luglio 2009 il Tribunale amministrativo per la Sardegna (TAR) ha pronunciato sentenza di accoglimento del ricorso e in conseguenza ha annullato tutti i provvedimenti impugnati inerenti la procedura ablatoria avviata dalla Regione e da GEARTO Spa per la realizzazione di alcune opere di completamento del nuovo aeroporto di Tortolì-Arbatax;

considerato che:
- con successivo ricorso, depositato in data 4 agosto 2010, previa formale diffida, i proprietari delle aree interessate hanno chiesto l'ottemperanza alla pronuncia sopra descritta, che nel frattempo è passata in giudicato, domandando la restituzione delle aree occupate dall'Amministrazione regionale e il risarcimento del danno equivalente per la perdita della proprietà e per il mancato godimento dei beni durante il periodo di occupazione;
- anche in questo caso, il TAR ha accolto il ricorso e, in conseguenza, condanna la Regione a restituire ai ricorrenti i terreni in epigrafe indicati, previa rimessione in pristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese, nonché a corrispondere il risarcimento del danno per il mancato godimento dei propri terreni durante il periodo di occupazione;

ritenuto che:
- risulta alquanto strano che il responsabile del procedimento delle espropriazioni sia andato a giudizio, pur sapendo che la pubblica amministrazione andava incontro ad una condanna certa, perché l'occupazione non risultava legittimamente avvenuta;
- l'unica possibilità di non incorrere nella condanna, e nelle ire della Corte dei conti, era rappresentata dall'applicazione dell'articolo 42 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001: "utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico", introdotto con l'articolo 34 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011;
- l'applicazione del procedimento previsto dal suddetto articolo 42 bis, così come riportato nel testo della sentenza, avrebbe evitato la costituzione in giudizio dinanzi al TAR, e la condanna che ne è derivata;
- ancora oggi è possibile l'avvio del procedimento di cui al suddetto articolo 42 bis, che dovrà essere attivato prima del passaggio in giudicato della conclusiva sentenza,

chiedono di interpellare il Presidente della Regione, l'Assessore regionale dei trasporti e l'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica per sapere:
1) se siano a conoscenza della situazione sopra descritta;
2) se siano a conoscenza che la famiglia Cuccu aveva più volte manifestato l'intenzione di raggiungere un accordo con la Regione riguardo l'esproprio, intenzione esplicitata anche nel corso di una riunione presso l'Assessorato regionale dei trasporti alla presenza di funzionari e dell'allora Presidente di Aliarbatax;
3) se siano a conoscenza del fatto che l'unico modo per non incorrere in una condanna era rappresentato dall'utilizzo della procedura prevista dall'articolo 42 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, recentemente introdotto, e del fatto che ancora oggi è possibile l'avvio del procedimento di cui al suddetto articolo, fino al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, n. 874/2012;
4) quali soluzioni temporanee e urgenti intendano adottare riguardo il tema in oggetto.

Cagliari, 12 dicembre 2012