CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERPELLANZA N. 375/C-1

INTERPELLANZA PLANETTA sull'opportunità di adozione dei provvedimenti necessari di notifica presso l'Unione europea finalizzati all'applicazione delle disposizioni normative della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, per quanto riferibile al Comune montano di Borutta, anche al fine della partecipazione a tutti i bandi del PSR della Regione autonoma della Sardegna ed anche a tutte le provvidenze e le agevolazioni in cui la qualifica di comune montano viene considerata rilevante con la previsione di eventuali azioni compensative e risarcitorie per tutti i danni subiti negli anni dal paese e ad esso non imputabili.

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Il sottoscritto,

premesso che:
- Borutta è un comune non litoraneo della Provincia di Sassari situato nella regione storica del Meilogu sul costone settentrionale di un pianoro del monte Pelao, a 471 metri d'altitudine e a 28 km a sud-est del capoluogo, che conta circa 283 abitanti dall'ultimo censimento della popolazione;
- il territorio comunale di Borutta si estende su 4,8 kmq con un'altitudine minima di 389 metri s.l.m. ed un'altitudine massima di ben 730 metri s.l.m. ed ha un'economia che si fonda prevalentemente sulla produzione agricola e zootecnica;

considerato che il Comune di Borutta risulta essere ricompreso negli elenchi che individuano le aree collinari e di montagna al fine dell'esenzione dall'IMU così come previsto:
a) dall'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Procedure per l'individuazione delle aree collinari e di montagna);
b) dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Esenzione dall'ICI per i terreni individuati ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984);
c) dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Conferma dell'esenzione per l'IMU);
d) dalla circolare 14 giugno 1993, n. 9 del Ministero delle finanze in cui vengono concretamente individuate le aree di cui all'articolo 15 della legge n. 984 del 1977,

considerato, ancora, che il Comune di Borutta risulta essere ricompreso negli elenchi che individuano le aree di montagna particolarmente svantaggiate e le altre aree svantaggiate ai fine di benefici contributivi, così come previsto:
a) dall'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (che individua i benefici contributivi);
b) dalla delibera del CIPE del 1° febbraio 2001, n. 13 (che individua le aree svantaggiate ed in cui il territorio del Comune di Borutta è individuato come area particolarmente svantaggiata);

constatato che:
- la legislazione nazionale inerente la classificazione del territorio montano risale agli anni '50 e precisamente alla legge 25 luglio 1952, n. 991, recante "Provvedimenti in favore dei territori montani", articoli 1 e 14, e alla legge 30 luglio 1957, n. 657, articolo unico, che ha sostituito l'articolo 1 della legge n. 991 del 1952;
- l'elenco dei comuni montani è stato quindi stilato in applicazione della normativa nazionale dianzi richiamata e su richiesta di inclusione da parte dei comuni medesimi e, non avendo il Comune di Borutta mai richiesto l'inclusione in tale elenco, per cui la situazione si è cristallizzata alla data della sua entrata in vigore protraendosi inspiegabilmente fino ad oggi;

rilevato che:
- con il passaggio della competenza esclusiva alle regioni della potestà legislativa in materia di enti locali, la Regione ha emanato la legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, la quale individua, all'articolo 6, le caratteristiche che il territorio comunale deve possedere per essere considerato montano e cioè che "il territorio deve essere situato almeno per il 50 per cento al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare" ovvero "il territorio è situato per almeno il 30 per cento al di sopra dei 400 metri sul livello del mare e con un dislivello tra quota inferiore e superiore di almeno 600 metri";
- l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, successivamente, con deliberazione n. 49/16 del 21 ottobre 2005, disponeva la pubblicazione dell'elenco dei comuni della Sardegna aventi tali caratteristiche ricomprendendo il Comune di Borutta in tale elenco con addirittura il 100 per cento del suo territorio situato al di sopra dei 400 m sul livello del mare (dall'elenco citato è possibile constatare che i comuni della Sardegna con identiche caratteristiche (cioè il 100 per cento del territorio oltre tale altimetria) siano soltanto 15 e precisamente Aritzo, Belvì, Borutta, Buddusò, Desulo, Fonni, Gavoi, Isili, Lodine, Macomer, Mamoiada, Osidda, Serri, Tiana, Tonara);

rilevato ancora che il Comune di Borutta non risulta invece essere ricompreso negli elenchi che individuano le aree montane e delle zone caratterizzate da svantaggi naturali ai fini dell'ottenimento delle indennità di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) 20 settembre 2005, n. 1698/2005 così come si evince:
a) dall'articolo 50, comma 4, del regolamento (CE) 20 settembre 2005, n. 1698/2005 (che individua le aree da parte degli stati membri);
b) dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (esenzione dal'ICI per i terreni individuati ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984);
c) dall'allegato al decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1056/DecA/62 del 12 luglio 2012, che approvava le "Direttive per la classificazione dei terreni agricoli ricadenti in aree svantaggiate";
d) dall'allegato n. 5 al PSR 2007-2013 che riporta l'elenco delle zone montane e svantaggiate ai fini dell'ottenimento delle indennità compensative;

atteso che:
- la non considerazione come comune montano ha causato notevoli danni economici, soprattutto nel settore agricolo, quali il mancato pagamento dell'indennità compensativa, la non attribuzione di punteggi aggiuntivi nei bandi POR, la non applicazione di sgravi contributivi e fiscali ecc., oltre a non porre alcun freno al continuo spopolamento del paese di Borutta;
- alla luce della citata disposizione normativa regionale del 2 agosto 2005, n. 12, e della deliberazione n. 49/16 del 21 ottobre 2005, non si capisce come mai il Comune di Borutta continui ad essere "dimenticato" in tutti i bandi del PSR della Regione autonoma della Sardegna ed anche per tutte le provvidenze e le agevolazioni in cui la qualifica di comune montano viene considerata rilevante,

chiede di interpellare il Presidente della Regione, l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, per sapere se questa Amministrazione non ritenga:
1) opportuno correggere celermente quella che verosimilmente appare come una dimenticanza da imputare allo scarso peso demografico del comune e al limitato numero di ettari del suo territorio ovvero, molto più probabilmente, alla mancata notifica a Bruxelles da parte della Regione delle intervenute modifiche normative;
2) opportuna l'adozione dei provvedimenti di notifica necessari presso l'Unione europea e l'emanazione, da parte dell'assessorato competente in materia, di una circolare esplicativa nei confronti di tutti gli uffici che fanno capo all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale al fine dell'applicazione, negli ambiti di loro competenza, delle disposizioni normative della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, anche per quanto riferibile al Comune montano di Borutta, prevedendo finanche azioni compensative e risarcitorie per tutti i danni subiti negli anni dal paese e ad esso chiaramente non imputabili.

Cagliari, 4 dicembre 2012