CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 361/A
INTERPELLANZA URAS - SALIS - SECHI - MARIANI - COCCO Daniele Secondo - CUGUSI - ZUNCHEDDU in merito al ricorso di Legambiente contro la deliberazione della Giunta regionale n. 25/15 del 12 giugno 2012 relativa alla situazione di uno stabile sito in via Gallinara, in Cagliari, in prossimità del perimetro della laguna e del Parco naturale Molentargius-Saline. Norma di interpretazione autentica in materia paesaggistica.
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I sottoscritti,
premesso che:
- è pervenuta alla attenzione di tutti i presidenti di Gruppo
consiliare una nota dell'Associazione Legambiente avente per oggetto
il ricorso contro la deliberazione della Giunta regionale n. 25/15
del 12 giugno 2012, relativa alla situazione di uno stabile sito in
via Gallinara, in Cagliari, in prossimità del perimetro della laguna
e del Parco naturale Molentargius-Saline;
- tale nota è stata indirizzata tra gli altri agli Assessori
regionali degli enti locali, finanze e urbanistica e della difesa
dell'ambiente, ai direttori generali degli Assessorati regionali
dell'urbanistica, dell'ambiente e dei beni culturali e paesaggistici
della Sardegna, al soprintendente per i beni paesaggistici della
Provincia di Cagliari, al presidente del Parco regionale
Molentargius-Saline, ai Ministri dell'ambiente e dei beni culturali
e al Presidente della commissione urbanistica del Consiglio
regionale, e richiama l'attenzione delle istituzioni pubbliche
competenti sul progetto di edificazione in un lotto compreso tra via
Gallinara, via dei Tritoni e viale Poetto, per la trasformazione di
una villa a due piani, con la demolizione della costruzione
esistente, in un palazzo elevato per un'altezza di circa 20 metri;
- in sostanza, così agendo, si verrebbe a modificare il quadro dei
prospetti nella zona contermine al Parco regionale
Molentargius-Saline il cui perimetro è costituito dal canale
Palamontis delle saline, nel tratto che costeggia via dei Tritoni;
- ciò avrebbe indotto Legambiente, a fini di tutela del compendio
paesaggistico naturalistico del Parco Molentargius-Saline, ad
intervenire con un esposto a tutte le autorità competenti in data 6
luglio 2007, con un successivo esposto al procuratore della
Repubblica in data 14 settembre 2007, ed ulteriori segnalazioni in
data 29 gennaio 2009 e 20 maggio 2009;
- a seguito di detti ricorsi l'Associazione in parola avrebbe fatto
presente che il combinato disposto del complesso di normative di
tutela del compendio di Molentargius rendeva incompatibile il
progetto edificatorio in argomento;
- nel contempo un proprietario di un lotto confinante con il
progetto in questione ha inoltrato ricorso al TAR e successivamente
al Consiglio di Stato e lo stesso Consiglio di Stato ha deciso con
sentenza n. 2188/2012 il 16 aprile 2012, accogliendo il ricorso del
confinante e dichiarando illegittima la concessione edilizia per il
fabbricato in questione, che nel frattempo era stato realizzato e
commercializzato per unità abitative;
- la citata sentenza avrebbe chiarito in via definitiva che il
fabbricato, sito a 60 metri dal perimetro dell'area tutelata risulta
incompatibile e che la fascia di salvaguardia dei 300 metri si
estende alle zone umide, pertanto risulta conforme a legge
l'articolo 17, comma 3, lettera g) delle norme tecniche di
attuazione del Piano paesaggistico della Sardegna anche se letto -
come il collegio giudicante rileva - nel senso di accordare la
tutela paesaggistica alla fascia compresa nei 300 metri dal confine
della zona umida;
premesso, inoltre, che:
- con la predetta sentenza si ribadisce che le regioni non possono
restringere il livello di tutela;
- proprio in relazione all'articolo 142 del Codice, la Corte
costituzionale ha nei giorni scorsi ribadito, con affermazione
dettata per le regioni a statuto ordinario, e quindi ancor più
valida per quelle dotate di una specifica e differenziata competenza
legislativa, garantita sul piano costituzionale, che la legislazione
regionale può "fungere da strumento di ampliamento del livello della
tutela del bene protetto, cosicché quel che rimane inversamente
precluso al legislatore regionale è solo l'introduzione di
restrizioni all'ambito della tutela (sentenza n. 19 del 23 marzo
2012, n. 66; e ancor prima sentenza n. 18 del 29 maggio 2009, n.
164, relativa a una norma legislativa della Valle d'Aosta, ma con
enunciazioni di portata generale)";
considerato, inoltre, che:
- in sostanza il Consiglio di Stato ha prescritto che la fascia di
salvaguardia generale dei 300 metri si estende anche a tutte le zone
umide, per cui tutti gli interventi proposti in tale ambito devono
essere assoggettati ad autorizzazione paesaggistica (la Regione a
suo tempo aveva sostenuto non necessaria l'autorizzazione
paesaggistica);
- apparirebbe in palese difformità dalle disposizioni della sentenza
n. 2188/2012, quanto approvato dalla Giunta regionale in data 12
giugno 2012 con la delibera n. 25/15, finalizzata ad ignorare gli
effetti della sentenza del Consiglio di Stato; infatti tale delibera
propone al Consiglio regionale un disegno di legge rivolto ad
affrontare diverse situazioni che generano disagio sociale tra cui
le norme relative alla interpretazione della lettera g), comma 3,
dell'articolo 17 delle norme tecniche di attuazione del Piano
paesaggistico regionale nel senso che la fascia della profondità dei
300 metri dalla linea di battigia è da riferirsi esclusivamente ai
laghi naturali e agli invasi artificiali, e alla vigenza retroattiva
del medesimo articolo per far salvi i titoli abilitativi rilasciati
a decorrere dal 24 maggio 2006, data di adozione del Piano
paesaggistico regionale;
- la Regione era parte interessata nel giudizio davanti al Consiglio
di Stato, in relazione alla dichiarazione resa dall'Amministrazione
circa la "non necessità della autorizzazione paesaggistica ai fini
della concessione edilizia di cui trattasi"; non apparirebbe
giuridicamente e politicamente sostenibile la deliberazione citata
che ribalterebbe e sterilizzerebbe la sentenza del Consiglio di
Stato, disponendo una interpretazione autentica e retroattiva di
assai dubbia legittimità;
- la deliberazione proposta come una direttiva alle amministrazioni
comunali disattenderebbe il dispositivo della sentenza, determinando
una potenziale compromissione delle aree contermini alle zone umide
e si configurerebbe di fatto come un aggiornamento del Piano
paesaggistico regionale fuori dalle procedure di legge;
- appare pertanto assolutamente di dubbia legittimità costituzionale
il contenuto della disposizione approvata dal Consiglio regionale in
data 4 ottobre 2012, che ha in parte accolto i contenuti della
citata deliberazione della Giunta regionale n. 25/15, che rischia di
complicare piuttosto che risolvere i problemi che vivono gli
inquilini dello stabile che, in buona fede, hanno acquistato gli
appartamenti; inoltre la soluzione individuata per il caso in
argomento finisce per pregiudicare la tutela generale che meritano
le zone umide come aree paesaggisticamente sensibili, tutela
riconosciuta in sede di giudizio del caso specifico dal Consiglio di
Stato,
chiedono di interpellare il Presidente della Regione, l'Assessore
regionale degli enti locali, finanze e urbanistica e l'Assessore
regionale della pubblica istruzione, beni culturali, spettacolo e
sport per conoscere se:
1) si intenda proseguire con la linea di indirizzo richiamata in
premessa nonostante la sentenza del Consiglio di Stato n. 2188/2012
del 16 aprile 2012, nella quale si conferma l'estensione della
fascia di salvaguardia generale dei 300 metri anche a tutte le zone
umide;
2) intendano dare seguito alla legge regionale 12 ottobre 2012, n.
20, adottando la prevista deliberazione di interpretazione autentica
nonostante contenga diversi profili di dubbia
legittimità¬costituzionale;
3) in caso di impugnazione da parte del Governo della legge
regionale n. 20 del 2012 concernente "Norme di interpretazione
autentica in materia di beni paesaggistici" intendano resistere nel
giudizio costituzionale oppure proporre al Consiglio regionale - in
considerazione delle oggettive fondate questioni di
incostituzionalità - l'abrogazione delle predette disposizioni;
4) intendano individuare forme di intervento pubblico, stante i vizi
procedurali in capo a responsabilità di strutture
dell'Amministrazione, finalizzate a ridurre gli effetti del danno
che rischiano di subire i proprietari delle unità abitative dello
stabile in argomento, acquisite in buona fede e in presenza di
concessione edilizia rilasciata, poi annullata per illegittimità dal
competente organo giudiziario;
5) infine, siano state individuate quali responsabilità abbiano
avuto gli uffici nelle procedure di valutazione e rilascio delle
necessarie autorizzazioni e concessioni per la realizzazione del
manufatto in argomento.
Cagliari, 22 ottobre 2012