CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 348/A
INTERPELLANZA PITEA - STERI - BIANCAREDDU - CAPPAI - CONTU Felice - OBINU sulla situazione di disagio e di danno economico lamentato dai titolari di concessioni demaniali per l'esercizio di attività di acquacoltura a seguito delle sanzioni penali e amministrative inflitte a operatori del settore da parte di organi di polizia per asserite violazioni all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 29 settembre 1995 e agli articoli 3 e 4, all'articolo 10, comma 1, lettera a), all'articolo 11, comma 1, all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
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I sottoscritti,
premesso che:
- alcuni organi di polizia hanno proceduto alla contestazione di
violazioni all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 29
settembre 1995 e agli articoli 3 e 4, all'articolo 10, comma 1,
lettera a), all'articolo 11, comma 1, all'articolo 12, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sul
presupposto che l'attività di prelievo del prodotto ittico
dell'acquacoltura da parte dei titolari delle concessioni, integri
in tutto e per tutto l'esercizio di pesca e per tal motivo necessiti
di apposita licenza; nei casi in questione si è anche proceduto al
sequestro di attrezzature (coppo di prelevamento dalle vasche in
mare del pesce allevato);
- appare evidente la palese illegittimità di tali contestazioni,
posto che il decreto ministeriale 20 settembre 1995 si riferisce
solo ed esclusivamente ai pescatori che eventualmente intendessero
esercitare la pesca negli impianti e giammai ai titolari degli
stessi; questi, infatti, non esercitano attività di pesca
professionale, ma attività di allevamento con finalità alimentari,
ornamentali e di ripopolamento;
- la questione è stata portata per le vie brevi all'attenzione
dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
- Settore pesca, da parte delle organizzazioni di categoria e,
malgrado sia stata, sempre per le vie brevi, manifestata la
condivisione dell'interpretazione sopra riportata che conduce ad
affermare l'illegittimità della sanzione comminata, non risulta
siano state intraprese, pur se assicurate, iniziative per superare
la situazione venutasi a determinare chiarendo l'esatta
interpretazione della normativa in materia, giungendo così anche
all'annullamento delle sanzioni comminate;
considerato che:
- la grave situazione sopra descritta è stata portata anche
all'attenzione della Commissione agricoltura nel corso di specifiche
audizioni, ancorché le stesse siano state svolte in relazione a
provvedimenti normativi in discussione sulla disciplina delle
concessioni demaniali marittime ai fini dell'allevamento ittico;
- l'argomento è stato reiteratamente e ripetutamente affrontato
anche dalla giurisprudenza amministrativa che si è espressa in senso
conforme; così in TAR Veneto si legge: "in base al quadro normativo
vigente l'attività di acquacoltura, pur essendo compresa tra i vari
tipi di pesca, risulta distinta in termini inequivocabili dalla
pesca professionale… ove per acquacoltura si intende l'attività di
allevamento di varie specie acquatiche e pertanto mentre la licenza
di pesca di tipo A è condizione indispensabile per l'esercizio della
pesca professionale, detti requisiti non sono richiesti nel caso
dell'esercizio dell'acquacoltura per cui il soggetto itticoltore
deve essere equiparato all'imprenditore agricolo";
- un'ulteriore inerzia da parte dell'Assessorato regionale
dell'agricoltura e riforma agro-pastorale potrebbe concorrere ad
aggravare la situazione di disagio del settore, già esposto a gravi
difficoltà anche a causa di una crisi di mercato e di un'invadente e
preoccupante concorrenza che non brilla certo per qualità e
tracciabilità,
chiedono di interpellare l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per conoscere se, in attesa dell'auspicata e urgente disciplina normativa, intenda intervenire in materia con l'emanazione di apposite direttive che illustrino la corretta e legittima interpretazione della disciplina in considerazione.
Cagliari, 24 luglio 2012