CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERPELLANZA N. 348/A

INTERPELLANZA PITEA - STERI - BIANCAREDDU - CAPPAI - CONTU Felice - OBINU sulla situazione di disagio e di danno economico lamentato dai titolari di concessioni demaniali per l'esercizio di attività di acquacoltura a seguito delle sanzioni penali e amministrative inflitte a operatori del settore da parte di organi di polizia per asserite violazioni all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 29 settembre 1995 e agli articoli 3 e 4, all'articolo 10, comma 1, lettera a), all'articolo 11, comma 1, all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

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I sottoscritti,

premesso che:
- alcuni organi di polizia hanno proceduto alla contestazione di violazioni all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 29 settembre 1995 e agli articoli 3 e 4, all'articolo 10, comma 1, lettera a), all'articolo 11, comma 1, all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sul presupposto che l'attività di prelievo del prodotto ittico dell'acquacoltura da parte dei titolari delle concessioni, integri in tutto e per tutto l'esercizio di pesca e per tal motivo necessiti di apposita licenza; nei casi in questione si è anche proceduto al sequestro di attrezzature (coppo di prelevamento dalle vasche in mare del pesce allevato);
- appare evidente la palese illegittimità di tali contestazioni, posto che il decreto ministeriale 20 settembre 1995 si riferisce solo ed esclusivamente ai pescatori che eventualmente intendessero esercitare la pesca negli impianti e giammai ai titolari degli stessi; questi, infatti, non esercitano attività di pesca professionale, ma attività di allevamento con finalità alimentari, ornamentali e di ripopolamento;
- la questione è stata portata per le vie brevi all'attenzione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale - Settore pesca, da parte delle organizzazioni di categoria e, malgrado sia stata, sempre per le vie brevi, manifestata la condivisione dell'interpretazione sopra riportata che conduce ad affermare l'illegittimità della sanzione comminata, non risulta siano state intraprese, pur se assicurate, iniziative per superare la situazione venutasi a determinare chiarendo l'esatta interpretazione della normativa in materia, giungendo così anche all'annullamento delle sanzioni comminate;

considerato che:
- la grave situazione sopra descritta è stata portata anche all'attenzione della Commissione agricoltura nel corso di specifiche audizioni, ancorché le stesse siano state svolte in relazione a provvedimenti normativi in discussione sulla disciplina delle concessioni demaniali marittime ai fini dell'allevamento ittico;
- l'argomento è stato reiteratamente e ripetutamente affrontato anche dalla giurisprudenza amministrativa che si è espressa in senso conforme; così in TAR Veneto si legge: "in base al quadro normativo vigente l'attività di acquacoltura, pur essendo compresa tra i vari tipi di pesca, risulta distinta in termini inequivocabili dalla pesca professionale… ove per acquacoltura si intende l'attività di allevamento di varie specie acquatiche e pertanto mentre la licenza di pesca di tipo A è condizione indispensabile per l'esercizio della pesca professionale, detti requisiti non sono richiesti nel caso dell'esercizio dell'acquacoltura per cui il soggetto itticoltore deve essere equiparato all'imprenditore agricolo";
- un'ulteriore inerzia da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale potrebbe concorrere ad aggravare la situazione di disagio del settore, già esposto a gravi difficoltà anche a causa di una crisi di mercato e di un'invadente e preoccupante concorrenza che non brilla certo per qualità e tracciabilità,

chiedono di interpellare l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per conoscere se, in attesa dell'auspicata e urgente disciplina normativa, intenda intervenire in materia con l'emanazione di apposite direttive che illustrino la corretta e legittima interpretazione della disciplina in considerazione.

Cagliari, 24 luglio 2012