CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XIV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 346/C-1/C-5
INTERPELLANZA PLANETTA sull'opportunità della revoca degli indirizzi dati al consiglio di amministrazione dell'Ente foreste della Sardegna in merito all'applicabilità del decreto legge n. 78 del 2010 sul rinnovo del contratto dei dipendenti dell'Ente, alla luce della sentenza n. 96 depositata il 28 maggio 2012 nella causa civile promossa da un operaio forestale dipendente della Regione autonoma della Valle d'Aosta ed iscritta al n. 17/2012 del ruolo generale Affari contenziosi civili, Sezione lavoro del Tribunale ordinario di Aosta.
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Il sottoscritto,
premesso che l'Ente foreste della Sardegna, istituito
con la legge regionale n. 24 del 1999, modificata con la legge
regionale n. 12 del 2002, è un ente pubblico non economico la cui
disciplina è imposta dalla legislazione regionale e statutaria dalla
cui potestà è regolamentata, e la cui natura e forma giuridica del
personale dipendente (al quale è riconosciuto un comparto di
contrattazione distinto dal comparto del personale
dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, al quale si
applica il contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai
forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione
idraulico forestale) implica la validità dell'accordo contrattuale a
cui non si devono applicare le disposizioni contenute nel decreto
legge n. 78 del 2010 (cosiddetto decreto Brunetta) relative alle
sole pubbliche amministrazioni, ma quelle previste dalla normativa
di natura privatistica;
considerato che:
- con la revoca della delibera n. 204 del 20 dicembre 2011,
attraverso la quale l'Ente foreste della Sardegna disapplicava le
disposizioni contrattuali che si ponevano in contrasto con
l'articolo 9, commi 1 e 17, del decreto legge n. 78 del 2010 o altra
disposizione di legge, venivano di fatto ripristinati i contenuti
del disposto contrattuale nazionale;
- in data 8 maggio 2012, con nota prot. n. 10573, la Direzione
generale dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente
esprimeva parere di legittimità concernente: "atti di indirizzo per
la gestione provvisoria del bilancio di previsione del 2012" (che ha
visto un taglio ai danni dell'Ente di circa 12 milioni di euro),
ritenendo che l'Ente foreste dovesse attenersi al parere espresso
dall'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della
Regione circa le disposizioni contenute dal decreto legge n. 78 del
2010 che ha stabilito il blocco della contrattazione per gli anni
2010-2012;
- in data 9 maggio 2012 il Direttore generale dell'Assessorato degli
affari generali, personale e riforma della Regione richiamava le
disposizioni dell'articolo 9, comma 17, del citato decreto legge n.
78 del 2010 intendendo che anche l'Ente foreste non potesse
corrispondere al personale gli incrementi previsti per gli anni 2010
e seguenti, con la conseguente nota del direttore generale dell'Ente
foreste della Sardegna che disponeva "Il recupero a partire dalla
mensilità in corso, di presunte somme non dovute, dall'applicazione
del contratto nazionale di lavoro 2010-2012 e la decurtazione
stipendiale ai lavoratori stimata in una perdita economica
quantificabile in circa 1.400 euro per anno, benché nessuna
disposizione assessoriale potesse far disapplicare una norma di
legge quale quella istitutiva dell'Ente e la relativa contrattazione
collettiva;
rilevato che:
- i dipendenti dell'Ente foreste della Sardegna hanno recentemente
annunciato di voler proseguire nello stato di agitazione col rischio
del blocco del servizio delle sei sedi di servizio territoriale
dell'Isola proprio nel periodo di massima allerta per il pericolo
incendi a causa, tra le altre cose, della scelta della Regione di
applicare la norma del pubblico impiego e non più il contratto
collettivo nazionale della categoria, con la conseguente perdita per
ogni lavoratore di circa 170 euro mensili;
- il tentativo della Regione di uscire dai vincoli del decreto legge
n. 78 del 2010 applicando la contrattazione del pubblico impiego ed
inserendo i forestali in un comparto separato dal ruolo regionale,
salvaguarda il solo obiettivo di consentire di tenere fermi i costi
complessivi di spesa per il personale, per cui rappresenta in tutta
evidenza un peggioramento del trattamento a causa dell'obbligo di
maggiori costi previdenziali che comporta la spiacevole conseguenza
della riduzione del salario, rispetto all'attuale contratto, che fa
invece riferimento alla categoria degli operai forestali e agricoli;
- in particolare, i dipendenti dell'Ente foreste della Sardegna
lamentano il venir meno, con il nuovo regime contrattuale, di
indennità di alta montagna, di quelle chilometriche e del
riconoscimento dei maggiori livelli di professionalità e, più
precisamente, contestano l'attuazione e l'estensione ai rapporti di
tipo privatistico del decreto legge n. 78 del 2010 che ha anche
bloccato i rinnovi contrattuali;
appreso che:
- con sentenza n. 96 depositata il 28 maggio 2012 nella causa civile
iscritta al n. 17/2012 del ruolo generale Affari contenziosi civili,
Sezione lavoro del Tribunale ordinario di Aosta, promossa da un
operaio forestale dipendente della Regione autonoma della Valle
d'Aosta che sosteneva di non rientrare "nell'ambito di applicazione
della disciplina di cui all'art. 6 comma 12, D.Lg. 78/2010" e
chiedeva, "per effetto", di "accertare e dichiarare la Regione
autonoma della Valle d'Aosta tenuta al pagamento dei rimborsi
chilometrici per uso di mezzo proprio da quantificare in separato
giudizio", il medesimo Tribunale condannava la Regione Autonoma
della Valle d'Aosta a "corrispondere al ricorrente le somme dovute a
titolo di rimborso chilometrico per l'uso del mezzo proprio" ponendo
inoltre, a carico della stessa Regione, anche le spese di giudizio;
- la motivazione addotta dal Tribunale ordinario di Aosta è stata
che "il ricorrente è stato assunto mediante contratto di diritto
privato (ossia senza che lo stesso abbia partecipato a pubblico
concorso) alle dipendenze della Regione autonoma della Valle d'Aosta
con la qualifica di operaio forestale" ed "escludendo l'acquisizione
della qualifica di statale all'operaio così assunto, infatti, "il
rapporto di impiego alle dipendenze di regioni ed enti locali
essendo stato privatizzato ai sensi dell'art. 2 del D.Lg. n. 165 del
2009 è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra
privati ed è, perciò, soggetto alle regole che garantiscono
l'uniformità di tale tipo di rapporti. Con la conseguenza che la
legge statale, in tutti i casi in cui interviene a conformare gli
istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono
all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità,
costituisce un limite alla menzionata competenza residuale regionale
e va, quindi, applicata anche ai rapporti di impiego dei dipendenti
regionali e degli enti locali. Nella specie, come già evidenziato,
la norma censurata fissa, nell'intero settore del pubblico impiego,
un limite tipico di diritto privato. Pertanto la norma è applicabile
solo al personale contrattualizzato di cui al D.Lg. 255 del 2001.
Poiché essa abbia un senso, essa non può che essere intesa come
riferita ai rapporti contrattualizzati ex D.Lg. 165/200: a quelli,
cioè, disciplinati da un contratto di lavoro, ma posti in essere a
seguito di concorso pubblico secondo i principi del pubblico impiego
con la conseguenza che l'art. 6 comma 12 D.Lg. 78/2010 non può avere
nessuna influenza sul rapporto contrattuale in essere tra le parti";
constatato che la Regione ha competenza legislativa primaria in tema
di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi regionali ed
inoltre sullo stato giuridico ed economico del personale,
chiede di interpellare il Presidente della Regione, l'Assessore
regionale della difesa dell'ambiente e l'Assessore degli affari
generali, personale e riforma della Regione per sapere se la Giunta
regionale, anche alla luce della richiamata sentenza n. 96
depositata il 28 maggio 2012 nella causa civile iscritta al n.
17/2012 del ruolo generale Affari contenziosi civili, Sezione lavoro
del Tribunale ordinario di Aosta, non ritenga opportuno revocare gli
indirizzi dati al consiglio di amministrazione dell'Ente foreste
della Sardegna in merito all'applicabilità del decreto legge n. 78
del 2010 sul rinnovo del contratto dei dipendenti salvaguardando il
contratto di natura privatistica, nato con la legge di riordino
dell'Ente.
Cagliari, 13 luglio 2012