CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERPELLANZA N. 346/C-1/C-5

INTERPELLANZA PLANETTA sull'opportunità della revoca degli indirizzi dati al consiglio di amministrazione dell'Ente foreste della Sardegna in merito all'applicabilità del decreto legge n. 78 del 2010 sul rinnovo del contratto dei dipendenti dell'Ente, alla luce della sentenza n. 96 depositata il 28 maggio 2012 nella causa civile promossa da un operaio forestale dipendente della Regione autonoma della Valle d'Aosta ed iscritta al n. 17/2012 del ruolo generale Affari contenziosi civili, Sezione lavoro del Tribunale ordinario di Aosta.

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Il sottoscritto,

premesso che l'Ente foreste della Sardegna, istituito con la legge regionale n. 24 del 1999, modificata con la legge regionale n. 12 del 2002, è un ente pubblico non economico la cui disciplina è imposta dalla legislazione regionale e statutaria dalla cui potestà è regolamentata, e la cui natura e forma giuridica del personale dipendente (al quale è riconosciuto un comparto di contrattazione distinto dal comparto del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, al quale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale) implica la validità dell'accordo contrattuale a cui non si devono applicare le disposizioni contenute nel decreto legge n. 78 del 2010 (cosiddetto decreto Brunetta) relative alle sole pubbliche amministrazioni, ma quelle previste dalla normativa di natura privatistica;

considerato che:
- con la revoca della delibera n. 204 del 20 dicembre 2011, attraverso la quale l'Ente foreste della Sardegna disapplicava le disposizioni contrattuali che si ponevano in contrasto con l'articolo 9, commi 1 e 17, del decreto legge n. 78 del 2010 o altra disposizione di legge, venivano di fatto ripristinati i contenuti del disposto contrattuale nazionale;
- in data 8 maggio 2012, con nota prot. n. 10573, la Direzione generale dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente esprimeva parere di legittimità concernente: "atti di indirizzo per la gestione provvisoria del bilancio di previsione del 2012" (che ha visto un taglio ai danni dell'Ente di circa 12 milioni di euro), ritenendo che l'Ente foreste dovesse attenersi al parere espresso dall'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione circa le disposizioni contenute dal decreto legge n. 78 del 2010 che ha stabilito il blocco della contrattazione per gli anni 2010-2012;
- in data 9 maggio 2012 il Direttore generale dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione richiamava le disposizioni dell'articolo 9, comma 17, del citato decreto legge n. 78 del 2010 intendendo che anche l'Ente foreste non potesse corrispondere al personale gli incrementi previsti per gli anni 2010 e seguenti, con la conseguente nota del direttore generale dell'Ente foreste della Sardegna che disponeva "Il recupero a partire dalla mensilità in corso, di presunte somme non dovute, dall'applicazione del contratto nazionale di lavoro 2010-2012 e la decurtazione stipendiale ai lavoratori stimata in una perdita economica quantificabile in circa 1.400 euro per anno, benché nessuna disposizione assessoriale potesse far disapplicare una norma di legge quale quella istitutiva dell'Ente e la relativa contrattazione collettiva;

rilevato che:
- i dipendenti dell'Ente foreste della Sardegna hanno recentemente annunciato di voler proseguire nello stato di agitazione col rischio del blocco del servizio delle sei sedi di servizio territoriale dell'Isola proprio nel periodo di massima allerta per il pericolo incendi a causa, tra le altre cose, della scelta della Regione di applicare la norma del pubblico impiego e non più il contratto collettivo nazionale della categoria, con la conseguente perdita per ogni lavoratore di circa 170 euro mensili;
- il tentativo della Regione di uscire dai vincoli del decreto legge n. 78 del 2010 applicando la contrattazione del pubblico impiego ed inserendo i forestali in un comparto separato dal ruolo regionale, salvaguarda il solo obiettivo di consentire di tenere fermi i costi complessivi di spesa per il personale, per cui rappresenta in tutta evidenza un peggioramento del trattamento a causa dell'obbligo di maggiori costi previdenziali che comporta la spiacevole conseguenza della riduzione del salario, rispetto all'attuale contratto, che fa invece riferimento alla categoria degli operai forestali e agricoli;
- in particolare, i dipendenti dell'Ente foreste della Sardegna lamentano il venir meno, con il nuovo regime contrattuale, di indennità di alta montagna, di quelle chilometriche e del riconoscimento dei maggiori livelli di professionalità e, più precisamente, contestano l'attuazione e l'estensione ai rapporti di tipo privatistico del decreto legge n. 78 del 2010 che ha anche bloccato i rinnovi contrattuali;

appreso che:
- con sentenza n. 96 depositata il 28 maggio 2012 nella causa civile iscritta al n. 17/2012 del ruolo generale Affari contenziosi civili, Sezione lavoro del Tribunale ordinario di Aosta, promossa da un operaio forestale dipendente della Regione autonoma della Valle d'Aosta che sosteneva di non rientrare "nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art. 6 comma 12, D.Lg. 78/2010" e chiedeva, "per effetto", di "accertare e dichiarare la Regione autonoma della Valle d'Aosta tenuta al pagamento dei rimborsi chilometrici per uso di mezzo proprio da quantificare in separato giudizio", il medesimo Tribunale condannava la Regione Autonoma della Valle d'Aosta a "corrispondere al ricorrente le somme dovute a titolo di rimborso chilometrico per l'uso del mezzo proprio" ponendo inoltre, a carico della stessa Regione, anche le spese di giudizio;
- la motivazione addotta dal Tribunale ordinario di Aosta è stata che "il ricorrente è stato assunto mediante contratto di diritto privato (ossia senza che lo stesso abbia partecipato a pubblico concorso) alle dipendenze della Regione autonoma della Valle d'Aosta con la qualifica di operaio forestale" ed "escludendo l'acquisizione della qualifica di statale all'operaio così assunto, infatti, "il rapporto di impiego alle dipendenze di regioni ed enti locali essendo stato privatizzato ai sensi dell'art. 2 del D.Lg. n. 165 del 2009 è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed è, perciò, soggetto alle regole che garantiscono l'uniformità di tale tipo di rapporti. Con la conseguenza che la legge statale, in tutti i casi in cui interviene a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, costituisce un limite alla menzionata competenza residuale regionale e va, quindi, applicata anche ai rapporti di impiego dei dipendenti regionali e degli enti locali. Nella specie, come già evidenziato, la norma censurata fissa, nell'intero settore del pubblico impiego, un limite tipico di diritto privato. Pertanto la norma è applicabile solo al personale contrattualizzato di cui al D.Lg. 255 del 2001. Poiché essa abbia un senso, essa non può che essere intesa come riferita ai rapporti contrattualizzati ex D.Lg. 165/200: a quelli, cioè, disciplinati da un contratto di lavoro, ma posti in essere a seguito di concorso pubblico secondo i principi del pubblico impiego con la conseguenza che l'art. 6 comma 12 D.Lg. 78/2010 non può avere nessuna influenza sul rapporto contrattuale in essere tra le parti";

constatato che la Regione ha competenza legislativa primaria in tema di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi regionali ed inoltre sullo stato giuridico ed economico del personale,

chiede di interpellare il Presidente della Regione, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione per sapere se la Giunta regionale, anche alla luce della richiamata sentenza n. 96 depositata il 28 maggio 2012 nella causa civile iscritta al n. 17/2012 del ruolo generale Affari contenziosi civili, Sezione lavoro del Tribunale ordinario di Aosta, non ritenga opportuno revocare gli indirizzi dati al consiglio di amministrazione dell'Ente foreste della Sardegna in merito all'applicabilità del decreto legge n. 78 del 2010 sul rinnovo del contratto dei dipendenti salvaguardando il contratto di natura privatistica, nato con la legge di riordino dell'Ente.

Cagliari, 13 luglio 2012