CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

INTERPELLANZA N. 345/A

INTERPELLANZA COCCO Daniele Secondo - CUGUSI - SECHI - MORICONI - SOLINAS Antonio in merito all'affidamento del servizio di vigilanza, portierato, custodia e lavaggio autoveicoli della Regione autonoma della Sardegna.

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I sottoscritti,

premesso che:
- la Regione, con determinazione n. 35429/2724 del 30 luglio 2008 indiceva una procedura aperta "per l'affidamento del servizio di vigilanza, portierato/custodia e lavaggio autoveicoli", per la durata di anni quattro (con eventuale rinnovo per altri due anni) e con un importo a base d'asta di euro 33.173.356, per l'aggiudicazione con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- all'esito della procedura di gara, nella seduta del 22 aprile 2009, l'appalto veniva provvisoriamente aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese composto dalle società La sicurezza notturna Srl, in proprio e quale mandataria, GPR security srl, Over Security Oristano Srl, Over Security Sardegna; SGS Sardegna general service Srl, Dual service Spa e Europol service Srl, quali mandanti;
- in data 15 settembre 2009, la società Vigilanza Sardegna, altra società partecipante alla gara, la cui offerta è risultata al secondo posto, proponeva ricorso innanti al TAR Sardegna, volto all'annullamento sia dell'atto di ammissione alla gara del raggruppamento di imprese capeggiato da La sicurezza notturna Srl e sia della aggiudicazione provvisoria a favore di questa ultima;
- il TAR Sardegna, con sentenza n. 116/2010, accoglieva il ricorso presentato dalla Vigilanza Sardegna ed annullava i provvedimenti impugnati;
- con distinti ricorsi in appello (n. 1811/2010 e n. 2301/2010), La sicurezza notturna Srl quale mandataria e la SGS Sardinia general service Srl, quale mandante del raggruppamento temporaneo di imprese, adivano il Consiglio di Stato al fine di ottenere l'annullamento della sentenza n. 116/2010 emessa dal TAR Sardegna;
- il Consiglio di Stato con ordinanze n. 1694 e n. 1696 del 14 aprile 2010, accogliendo le istanze delle appellanti, sosteneva, contrariamente a quanto argomentato dal TAR Sardegna, che il gravame proposto in primo grado dalla Vigilanza Sardegna avverso i provvedimenti di ammissione alla gara e di aggiudicazione provvisoria, risultava essere tardivo e, pertanto, non meritevole di accoglimento;
- successivamente, nel merito, il Consiglio di Stato dichiarava gli appelli carenti di interesse in quanto, nel frattempo, l'Amministrazione regionale proseguiva, correttamente e legittimamente, nel procedimento di aggiudicazione e, a seguito della verifica dell'offerta e dei requisiti, con determinazione in data 5 novembre 2010, prot. n. 45404/1.4.3 Rep. n. 2367 (poi rettificata con successiva determinazione prot. n. 45883/1.4.3 n. 2435 del 9 novembre 2010) la Direzione generale degli enti locali e finanze, approvava gli atti e i verbali della procedura di gara e disponeva l'aggiudicazione definitiva in favore del RTI La sicurezza notturna Srl; anche quest'ultimo provvedimento veniva impugnato nanti il TAR Sardegna con due ricorsi (RG n. 1059 e n. 1116/2010) da Vigilanza Sardegna Scarl e dall'Istituto di vigilanza notturna e diurna di Cannas Bruno;
- venne, inoltre, notificato e depositato in giudizio rituale ricorso incidentale, proposto dall'aggiudicataria La sicurezza notturna, per l'annullamento dell'ammissione alla gara e della conseguente mancata esclusione del costituendo RTI Vigilanza Sardegna e, in ispecie, per l'annullamento dei verbali di gara n. 4 del 21 ottobre 2008, n. 5 del 4 novembre 2008 e n. 6 del 1° dicembre 2008;
- all'udienza pubblica del 23 marzo 2011 il TAR Sardegna, riuniti i ricorsi, li tratteneva in decisione e, con sentenza n. 845 del 22 luglio 2011, li accoglieva rigettando quelli proposti in via incidentale da La sicurezza notturna;
- La sicurezza notturna, in proprio ed insieme alle mandanti, proponeva rituale appello al Consiglio di Stato che veniva iscritto al n. 7530/2011;
- il Supremo Collegio, con ordinanza cautelare n. 4498 del 12 ottobre 2011, dapprima sospendeva l'esecutività della sentenza impugnata; successivamente, nel merito, pronunciava sentenza n. 1732/2012, depositata il 26 marzo 2012, con la quale, riconosciuta la fondatezza dei ricorsi incidentali proposti in primo grado dal RTI La sicurezza notturna, così statuiva "conseguentemente, in riforma integrale dell'impugnata sentenza, devono essere accolti i ricorsi incidentali proposti in primo grado dall'a.t.i. capeggiata dalla società La Sicurezza Notturna S.r.l, mentre devono essere dichiarati improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, i ricorsi principali allibrati ai nn.rrgg.1059/2010 e 1116/2010";
- pertanto, con la suesposta pronuncia il Consiglio di Stato ha definitivamente risolto, con la copertura dell'irremovibile giudicato, la vicenda;
- nonostante tutto, il RTI costituendo Vigilanza Sardegna, con ricorso iscritto al n. 3371/2012, ha nuovamente adito il Consiglio di Stato al fine di ottenere la revocazione della sentenza n. 1732/2012;
- a tutt'oggi e a seguito di ulteriori pronunce e atti incoerenti della stessa Amministrazione regionale la gara a suo tempo bandita per determinare l'affidamento del servizio non ha avuto alcun effetto;

considerato che:
- la Regione ha continuato in regime di proroga da oltre tre anni a rischio di grave violazione dei principi di buona amministrazione e delle normative nazionali e comunitarie in materia di affidamento di servizi alla pubblica amministrazione ormai divenuti ancora più stringenti in relazione alle nuove disposizioni introdotte con i provvedimenti legislativi del Governo nazionale;
- in relazione alla consolidata giurisprudenza in materia la Regione che non ha ritenuto, nonostante il lungo e travagliato contenzioso che si è sviluppato in relazione alla gara in argomento, di perfezionare la procedura di affidamento, non potrà esimersi di intervenire conclusivamente o affidando in via definitiva il servizio a chi ne abbia effettivamente titolo o quantomeno proponendo una nuova procedura d'appalto,

chiedono di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica per sapere:
1) perché la Regione non abbia provveduto a perfezionare la procedura di gara e stipulare il contratto di appalto definitivo;
2) quali siano i provvedimenti che intendono porre in essere al fine di rimediare nell'immediato a questa incresciosa situazione evitando che si determinino condizioni di violazione di legge, avuto riguardo anche alle recenti disposizioni emanate dal Governo in materia di assegnazione a soggetti imprenditoriali privati di servizi alla pubblica amministrazione.

Cagliari, 5 luglio 2012